2633
Regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.09.2002
Articolo 1
(Oggetto del regolamento)
- Il presente regolamento disciplina la figura del Garante prevista dall’articolo 10 dello Statuto dell’Università di Firenze.
Articolo 2
(Funzioni)
- Il Garante assicura, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento il rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e dei diritti degli studenti contemplati dall’articolo 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.
- Ai fini di cui sopra interviene su richiesta di chi ritenga di aver subito o constatato irregolarità, abusi, disfunzioni, carenze, parzialità, atteggiamenti o comportamenti omissivi, dilatori o che ostacolino comunque l’esercizio di quelle libertà e di quei diritti da parte di chi svolge attività di ricerca, di insegnamento e da parte degli studenti.
- Il Garante non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.
Articolo 3
(Procedimento di nomina e durata in carica)
- Il Garante è scelto fra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, da un Comitato composto da:
- i Decani delle cinque aree di ricerca di cui all’articolo 8 dello Statuto dell’Università
- degli studi di Firenze;
- il Difensore civico della Regione Toscana;
- il Difensore civico del Comune di Firenze.
- Il Comitato procede alla scelta anche tenendo conto di eventuali candidature presentate a seguito della notizia, diffusa dal Rettore con modalità adeguate, dell’imminente nomina del Garante.
- Il Comitato viene convocato dal Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nei casi di decadenza, revoca, dimissioni, morte od impedimento permanente all’esercizio delle funzioni il Comitato è invitato ad avviare e concludere la procedura di nomina nei sessanta giorni successivi all’evento.
- Il Comitato adotta le sue decisioni all’unanimità.
-
Il Garante è nominato con decreto del Rettore e dura in carica cinque anni e non può essere rinominato.
Articolo 4
(Cause di incompatibilità)
- Non possono essere nominati alla carica di Garante:
- coloro che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell’Università di Firenze la carica di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione interno, del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato consultivo Tecnico amministrativo, della Rappresentanza sindacale unitaria e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello;
- coloro che abbiano con l’Università di Firenze rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l’Ateneo tale da limitare la libertà e l’indipendenza verso l’amministrazione medesima.
- Qualora, dopo la nomina, il Garante comunichi o venga comunque accertata l’esistenza di cause originarie o sopravvenute di incompatibilità, il Rettore provvede a pronunciare la decadenza con proprio decreto.
Articolo 5
(Revoca del Garante)
- Il Garante può altresì essere eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni; in tal caso la revoca è deliberata dal Rettore sulla base di motivata relazione deliberata all’unanimità dal Comitato, di cui all’art. 3, appositamente convocato.
Articolo 6
(Dimissioni)
- Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Garante al Rettore e sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e sono immediatamente efficaci dalla data di assunzione al protocollo generale dell’Università.
Articolo 7
(Poteri istruttori)
- Il Garante nei casi previsti dal precedente articolo 2 può essere interpellato da chi ne abbia interesse senza particolari formalità, in forma scritta od orale, con tempi e modalità stabilite e rese note dallo stesso Garante.
- Esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le strutture dell’Ateneo.
- Il Garante esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti di ateneo. In particolare al Garante, senza limiti di segreto d’ufficio o di altra natura, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.
- Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, le consultazioni ed il rilascio di copie di atti e documenti sono forniti su richiesta del Garante direttamente dal responsabile del procedimento o da altri organi e soggetti dallo stesso Garante individuati in ragione delle competenze e funzioni ad essi attribuite nell’ambito della organizzazione della didattica e della ricerca nelle strutture dell’Ateneo.
-
Gli adempimenti di cui al comma precedente sono forniti con la massima completezza, esattezza e celerità e comunque non oltre 4 settimane dal ricevimento della richiesta.
- Il Garante può inoltre sentire le parti interessate e chiunque nell’Ateneo egli ritenga possa fornire elementi utili di giudizio.
- Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza circa l’identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.
Articolo 8
(Modalità di intervento)
- Il Garante, conclusa l’istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette quindi dette conclusioni a coloro che hanno proposto l’intervento, e comunque alle parti interessate, ed al Rettore per i provvedimenti di eventuale competenza.
- L’amministrazione procederà a rendere note sul sito web dell’Ateneo e sulle altre pubblicazioni della amministrazione universitaria le casistiche esaminate e le soluzioni adottate dal Garante; su richiesta del Garante, il Rettore, nei casi di maggior rilievo, provvede per la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. In ogni caso dovrà essere omesso ogni riferimento a nomi o circostanze di tempo e di luogo che possano violare il dovere di riservatezza.
Articolo 9
(Relazione del Garante)
- Il Garante trasmette al Rettore entro il 15 Febbraio di ogni anno una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente contenente anche, sulle questioni emerse, eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, di miglioramento della organizzazione della didattica, della ricerca e della organizzazione amministrativa di supporto diretto ai suddetti fini istituzionali. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d’anno.
- Il Garante può altresì chiedere di essere ascoltato dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Amministrativo.
Articolo 10
(Ufficio del Garante)
- L’amministrazione universitaria assicura al Garante il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l’efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
- Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante ed è tenuto al segreto d’ufficio per i fatti e gli atti dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
- Al Garante è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione.
Articolo 11
(Norme transitorie e finali)
- In prima applicazione il Rettore procede agli adempimenti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, ed alla conseguente nomina del Garante entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
- Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà ad un riesame del medesimo anche sulla base dei suggerimenti e delle proposte che lo stesso Garante riterrà di dover avanzare.
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.09.2002