
A partire dagli anni 80 le Università, in particolare quelle situate all’estero, hanno avviato un processo di valorizzazione della ricerca, impegnandosi a “trasferire” le conoscenze acquisite verso le imprese ed il territorio; questo processo si è concretizzato nella promozione di Spin off accademici, nello sfruttamento commerciale di invenzioni realizzate nei laboratori e nei centri di ricerca universitari, nella creazione di Incubatori di impresa e di Parchi scientifici. Anche in Italia questa tendenza si è fortemente sviluppata, soprattutto sul finire degli anni 90, anche su impulso di alcuni interventi legislativi che hanno indotto gli Atenei ad impegnarsi nelle attività di valorizzazione dei risultati della ricerca.
Ricordiamo infatti:
In questo contesto, nel 2002 è stato creato il NetWork per la valorizzazione della ricerca universitaria (www.netval.it) a cui aderiscono la maggior parte degli Atenei italiani con l’obiettivo di rendere omogenei principi e criteri cui ispirare la azioni in materia di brevettazione, costituzione di spin off e trasferimento tecnologico, di rendere disponibili le informazioni utili per rafforzare le opportunità per una cooperazione di ricerca sulle tematiche brevettuali e sui risultati brevettabili anche per identificare condizioni adatte ad aumentare l’impatto economico dei risultati della ricerca, sia attraverso il licensing, sia valutando i presupposti per la creazione di spin off e l’incubazione di impresa.
La normativa relativa ai brevetti è stata completamente riscritta nel D.Lgs. 30/2005 “Codice dei diritti di proprietà industriale” che ha riordinato tutta la materia ed ha, fra l’altro, abolito il R.D. 1127/1939.
L’Università degli Studi di Firenze ha adottato un proprio Regolamento d’Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche.
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Il brevetto è un titolo giuridico che permette all’autore di un’invenzione di realizzare e di sfruttare economicamente il trovato in via esclusiva, impedendo dunque ad altri di produrre, vendere o utilizzare l’invenzione.
Il brevetto si ottiene con la presentazione di una domanda presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (http://www.uibm.gov.it/) o presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (http://www.fi.camcom.it/), o con il conferimento di un mandato ad uno Studio di consulenza brevettuale.
I diritti di brevetto consistono in due aspetti:
Pertanto, mentre la paternità dell’invenzione fa sempre capo ad una o più persone autori dell’invenzione (titolari del diritto morale), il titolare del diritto patrimoniale può essere un’altra persona – fisica o giuridica – diversa dall’inventore: è il caso, ad esempio, delle invenzioni realizzate dai dipendenti ai quali è riconosciuta la paternità dell’invenzione, ma non la titolarità di essa che appartiene al datore di lavoro. Tuttavia vengono contemplate alcune eccezioni a tale regola:
Il principio dell’esclusività dei diritti a favore dell’inventore – dipendente di Università o EPR - non trova però applicazione qualora l’invenzione sia stata realizzata nel corso dello svolgimento di ricerche finanziate da soggetti privati o da enti pubblici: in questo caso il ricercatore non ha più la titolarità esclusiva dei diritti e la normativa non stabilisce alcuna regola, lasciando evidentemente liberi i contraenti di stabilire contrattualmente la titolarità del diritto al brevetto.
L’Inventore che in applicazione del Regolamento d’Ateneo per la brevettazione di invenzioni effettuate in occasione di ricerche intenda brevettare una propria invenzione a nome dell’Università degli Studi di Firenze presenta la richiesta al Rettore inviandola all’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa, Industrial Liaison Office – ILO.
La domanda di brevetto, firmata dal richiedente e dagli altri eventuali Inventori designati, deve essere accompagnata da:
È opportuno che la richiesta di brevettazione sia accompagnata da una manifestazione di interesse verso l’invenzione da parte di enti (Industria, Consorzio, altro ente pubblico) che si possa concretizzare, attraverso successive trattative condotte con il supporto dell’ILO, in contratti di sfruttamento economico dell’invenzione stessa (licenza d’uso e/o cessione del brevetto), contratti di sviluppo, di perfezionamento, ecc...
La richiesta di brevetto viene trasmessa dall’ILO alla Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione (Prof. Guido Chelazzi Presidente, Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, Prof. Cristiano Ciappei, Prof. Umberto Tombari, Dott. Michele Orefice) che esprimerà un parere sull’opportunità o meno di brevettare l’invenzione a nome dell’Università e proporrà al Consiglio di Amministrazione le modalità dell’estensione territoriale della copertura brevettale e la ripartizione dei costi per l’ottenimento del brevetto tra l’Ateneo e l’Inventore.
Affinché l’invenzione sia brevettabile, devono essere verificate le seguenti caratteristiche:
Non sono considerate invenzioni le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i programmi per elaboratori, la presentazione di informazioni, i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici (mentre sono invece brevettabili le sostanze per attuare tali metodi), le razze animali ed i procedimenti biologici per il loro ottenimento (mentre sono brevettabili i procedimenti microbiologici ed i prodotti da essi ottenuti).
A seconda della tipologia delle invenzioni, si distinguono
Una diversa tipologia di protezione viene attribuita a
La tutela brevettale è limitata all’ambito territoriale per il quale viene richiesta: pertanto può essere richiesto un brevetto italiano, europeo, nazionale estero o internazionale secondo le modalità del Patent Cooperation Treaty (PCT).
Nel territorio in cui è stato depositato il brevetto, il titolare può far valere il diritto di esclusiva da esso garantito e le limitazioni nei confronti di eventuali contraffattori; negli altri paesi in cui la tutela brevettuale non è stata richiesta, chiunque può realizzare, produrre, usare l’invenzione, ma non brevettarla per mancanza del requisito della novità.
Il brevetto rilasciato in Italia ha piuttosto una funzione di “registrazione” in quanto l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) non esegue alcun esame di merito sui requisiti di brevettabilità, mentre le procedure brevettali internazionali sono molto più sostanziali e più complesse.
Si ricordano brevemente le convenzioni internazionali che hanno reso più semplice le procedure di brevettazione:
La procedura di rilascio del brevetto europeo prevede che l’ufficio europeo esegua un unico procedimento sulla domanda di brevetto che consiste:
IL PCT prevede i seguenti step, simili a quelli già visti per il brevetto europeo:
La promozione degli Spin-off accademici è stata avviata con il D.Lsg. 297/99.
Lo Spin-off è un’impresa costituita per favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo del risultato di una ricerca che si è sviluppata nell’Università ed è stata condotta da un ricercatore universitario: nella maggior parte dei casi lo Spin-off utilizza un brevetto di cui l’Università è titolare.
L’impresa è costituita da ricercatori universitari, l’Università ed uno o più enti esterni, ed assume una soggettività giuridica propria ed esterna rispetto ai proponenti stessi.
Le imprese Spin-off hanno ricevuto impulso dopo l’approvazione del D.Lsg. 297/99 e del D.M. 593/2000 che permette di accedere agli interventi di sostegno finanziario a favore di progetti o di programmi di ricerca industriale (Fondo Agevolazioni alla Ricerca – FAR) che siano presentati da società costituite o da costituire tra università e professori e ricercatori autorizzati sulla base di appositi regolamenti d’Ateneo.
L’Ateneo ha adottato un proprio Regolamento d’Ateneo sulla partecipazione a Società previste dal D.Lgs. 297/99.
L’Incubatore è una struttura dove potranno essere localizzate nuove iniziative imprenditoriali nella fase di start up anche partecipate dall’Ateneo o da personale docente-ricercatore che sia stato autorizzato a costituire un’impresa Spin-off.
Nei locali dell’Incubatore d’impresa le aziende Spin-off in cui partecipa l’Ateneo hanno un accesso privilegiato (art. 3 c. 2 Regolamento d’Ateneo sulla partecipazione a Società previste dal D.Lgs. 297/99); le imprese “incubate” potranno perciò usufruire di facilities (uso di locali, assistenza finanziaria, formazione, pubblicità, servizi tecnici, scambio di know how) e creare reti di sinergia con altri partners locali e nazionali.
Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto innovativo l’Università di Firenze ha avviato la creazione di un Incubatore presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino ed ha partecipato all’avvio dell’Incubatore Firenze ubicato presso la sede di Brozzi, promosso, oltre che dall’Università di Firenze, dal Comune, dalla Camera di Commercio, dalla Provincia, dalla Regione Toscana.
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Il Docente/Ricercatore che in applicazione del Regolamento sulla partecipazione a società previste dal D.Lgs. 297/99 intenda partecipare o costituire una nuova Società con lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico e l’utilizzo del risultato della ricerca universitaria deve chiedere al Rettore apposita autorizzazione inviando la richiesta all’Ufficio per i Rapporti Università-Impresa, Industrial Liaison Office – ILO.
Nella richiesta deve essere precisato:
La richiesta va integrata con la formulazione del piano d’impresa (business plan) riferito al primo triennio di vita dello Spin off e dal Progetto scientifico connesso all’oggetto sociale.
Nel caso in cui sia previsto che partecipino allo Spin off una o più società già esistenti, è necessario allegare i bilanci d’esercizio di tali enti almeno riferiti all’ultimo triennio.
La Commissione consultiva di Ateneo per la brevettazione e per le relazioni economiche (Prof. Guido Chelazzi Presidente, Prof.ssa Anna Carla Nazzaro, Prof. Cristiano Ciappei, Prof. Umberto Tombari, Prof. Paolo Citti, Prof. Alberto Tesi, Dott. Michele Orefice) esprimerà un parere sull’opportunità di concedere l’autorizzazione al Docente/Ricercatore a partecipare alla Società; inoltre, considerando l’opportunità che alla stessa partecipi anche l’Ateneo, darà un parere e proporrà agli Organi di governo la misura e la modalità di partecipazione dell’Ateneo all’impresa.