
L'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, a seguito della stipula di un contratto individuale di lavoro nel quale vengono indicati:
In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. del 09.08.00, il contratto individuale deve indicare l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata nell’ambito delle tipologie di cui allo stesso articolo.
Il dipendente neoassunto non deve avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01, salvo quanto previsto dall’art. 18, c. 8 del C.C.N.L. 09.08.00, in caso di assunzione a tempo parziale.
Nel caso in cui il dipendente neoassunto provenga da un’altra pubblica amministrazione deve presentare a quest’ultima la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
All’atto della stipula del contratto il dipendente deve compilare i moduli utili alla creazione della sua posizione giuridico-economica che si trovano nella pagina della modulistica.
Entro il termine di trenta giorni dall’assunzione il dipendente deve produrre un’attestazione medica comprovante l’idoneità fisica all’impiego rilasciata dall’autorità sanitaria della A.S.L. di appartenenza o da un medico militare.
Gli Uffici dell’Area Risorse Umane verificheranno successivamente, presso le competenti procure, l’assenza di carichi penali pendenti dichiarati dall’interessato.
Dopo la firma del contratto, il dipendente assume servizio presso la struttura di destinazione.
Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, a cui è formalmente assegnato il dipendente, deve comunicare tempestivamente l'effettiva presa di servizio e la tipologia oraria adottata per la predisposizione del pagamento dello stipendio.
Gli Uffici dell’Area Risorse Umane, sulla base dell'orario adottato, determinano le ferie, i recuperi festività soppresse ed eventuali altre spettanze proporzionandoli al servizio prestato nell'anno.
Il dipendente che adotti la tipologia oraria con 1 o 2 rientri pomeridiani (orario previsto di 9 ore con pausa di almeno 1/2 ora nella fascia oraria 13.00-15.00), ha diritto alla corresponsione di tickets mensa che gli vengono consegnati dal responsabile della sede di assegnazione.
Il dipendente, ai sensi dell’art. 44 comma 3) lett. o) del C.C.N.L. del 16.10.08, è tenuto a comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse.
In caso di variazione anagrafica della residenza e del domicilio, dovrà quindi comunicare tempestivamente al Dirigente dell’Area Risorse Umane il nuovo indirizzo utilizzando il modulo predisposto.
Il cambio di residenza anagrafica comporta anche adempimenti di carattere fiscale che decorreranno dal 60° giorno dopo la richiesta al nuovo Comune.
Pertanto, l’Amministrazione procederà alla variazione del domicilio fiscale dichiarato dal dipendente a decorrere dalla data di conclusione dell’iter procedurale della variazione di residenza anagrafica ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 600/73 (cioè dal 60° giorno decorrente dalla data di richiesta di variazione anagrafica al nuovo Comune).
Il personale dirigente e tecnico amministrativo, con rapporto di lavoro indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, può essere autorizzato, al di fuori dell’orario di lavoro, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti.
Si intendono incarichi retribuiti tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e che siano conferiti da soggetti pubblici o privati (committenti). Restano comunque esclusi i compensi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate nell’art.53, c. 6) del Decreto Legislativo 30.03.01 n. 165, che non devono avere la caratteristica della continuità e delle attività libero professionali (salvo i casi previsti dalla legge) e comunque non possono, in nessun caso pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati nell’ambito dell’Ateneo, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’Ateneo stesso.
Inoltre, tali attività non possono essere svolte all’interno dei locali universitari ed è vietato utilizzare risorse e/o strumenti di appartenenza dell’Ateneo.
La procedura autorizzativa prevede la presentazione di una richiesta da effettuarsi in via preventiva e con congruo anticipo rispetto all’inizio dello svolgimento di detta attività.
La richiesta può essere presentata sia dal soggetto committente che dal dipendente interessato corredata dalla proposta d’incarico al Dirigente o al Responsabile dell’Unità Amministrativa di appartenenza e deve contenere tutte le indicazioni indicate e necessarie affinché l’organo competente possa verificare la compatibilità e/o l’assenza di conflitto di interessi con l’attività istituzionale.
In particolare la richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Non è possibile chiedere l’autorizzazione a sanatoria, cioè a conclusione dell’attività.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e formalizzato con lettera da parte del Responsabile dell’U.A.D.R. o del Dirigente competente, notificata all’interessato e per conoscenza al committente. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
Entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello del conferimento dell’incarico sarà cura del dipendente inviare l’apposito modulo opportunamente compilato al fine dell’inserimento dei dati in via telematica nel sito internet dell’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
I criteri che disciplinano la materia sono contenuti nel “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01” e nella successiva Circolare esplicativa prot. n. 32569/06 del Dirigente Area Risorse Umane consultabili alla pagina web d’Ateneo.
L’Anagrafe delle prestazioni fu istituita dall’art. 24 della legge 412/91 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, e l’attuale normativa (ex art. 53 D.Lgs. 165/01 e successive modifiche) prevede che tutte le Pubbliche Amministrazioni comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a propri dipendenti ed ai collaboratori esterni/consulenti.
Tale adempimento da qualche anno è stato completamente informatizzato e quindi la trasmissione avviene esclusivamente per via telematica mediante il sito internet: http://www.perlapa.gov.it. Non sono ammesse altre modalità di comunicazione ad esempio documenti cartacei, e-mail o floppy disk.
Anche l’Università degli Studi di Firenze è obbligata alla comunicazione di tutti gli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti (personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato e dei collaboratori ed esperti linguistici) ed a collaboratori esterni/consulenti come citato dall’art. 7 rispettivamente del “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico- amministrativo ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01” e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai collaboratori ed esperti linguistici ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01”.
Per quanto attiene l’organizzazione interna, l’Amministrazione ha:
Ai fini del predetto adempimento, relativamente agli incarichi conferiti e autorizzati al personale dipendente (personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato e determinato e dei collaboratori ed esperti linguistici), si ricordano le seguenti date (circolare n. 5 del 23.02.2009 ) e (circolare n. 4 del 23.02.2009 ):
Per ciascuna struttura è stato inserito il nominativo del RE.U.O. nella figura del Direttore di Dipartimento, Centro, Biblioteca, Preside di Facoltà e Dirigente di Area o di Polo laddove i medesimi non abbiano indicato altro nominativo.
Pertanto, per accedere al sito: http://www.perlapa.gov.it, occorre utilizzare le credenziali :USER e PASSWORD, attribuite dal Responsabile del Procedimento per l’anagrafe dell’Università degli Studi di Firenze ai Responsabili delle U.O. sopra descritti.
Le credenziali di accesso vengono comunicate dall’Anagrafe automaticamente all’indirizzo e-mail del RE.U.O.
Tali soggetti sono legittimati ad operare autonomamente nel sito sia per l’inserimento degli incarichi autorizzati ai dipendenti afferenti alla loro struttura amministrativa, che per la loro approvazione.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito tramite:
Ciascuna Amministrazione può assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia.
Sono ammesse le seguenti percentuali di prestazione lavorativa:
In caso di opzione per un regime di part-time con durata della prestazione non superiore al 50%, il dipendente può svolgere una eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato, con esclusione di attività di lavoro subordinato presso altre pubbliche amministrazioni, a condizione che detta attività non crei l’insorgere di eventuali incompatibilità e/o conflitti con gli interessi dell’Amministrazione.
Per la normativa di riferimento consultare la pagina: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2920.html
Nel caso in cui il dipendente ottenga il collocamento in quiescenza e la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto del Ministro della funzione pubblica del 29 luglio 1997, n. 331, la durata della prestazione lavorativa non può essere inferiore al 50% dell’orario completo e non è consentito il rientro a tempo pieno.
Al dipendente che beneficia delle disposizioni contenute nel sopracitato decreto si applica il regime delle incompatibilità previsto per il personale a tempo pieno. (consultare la pagina: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-3047.html)
Il personale interessato e quello neoassunto trascorso il periodo di prova, in costanza di rapporto di lavoro, può, in qualsiasi momento, presentare richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro, e comunque, almeno 30 giorni prima dall’inizio della decorrenza prevista per la trasformazione.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della durata ridotta della prestazione.
Possono essere concessi, per anno solare, permessi retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore individuali in proporzione al servizio prestato in caso di rapporto a tempo parziale. I predetti permessi possono essere concessi nel limite massimo del 3% (art. 3 D.P.R. 395/88) del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio dell’anno con arrotondamento all’unità superiore o del corrispondente monte ore e con il seguente ordine di priorità:
Per il personale a tempo determinato il numero delle ore viene riproporzionato in base al numero di mesi da prestare nell'anno di riferimento.
Il permesso viene concesso per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell’esame finale:
Per le specifiche sui titoli di studio o attestati professionali consultare il Regolamento sui criteri di selezione per la concessione dei permessi retribuiti per 150 ore per motivi di studio.
Entro il 30 settembre di ciascun anno, l’Area delle Risorse Umane provvede a pubblicare agli albi del rettorato, delle Unità amministrative, dei Centri, e nella pagina web dell’Ateneo un avviso contenente il numero dei permessi, i criteri adottati con il successivo art. 3, l’indicazione del termine entro cui devono essere presentate le domande (che non può essere inferiore a 20 giorni dall’anzidetta pubblicazione), le modalità di presentazione delle stesse, la documentazione da produrre o le dichiarazioni da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
I dipendenti interessati devono presentare al Dirigente dell’Area Risorse Umane richiesta scritta redatta secondo le informazioni del modulo predisposto e le indicazioni presenti nel citato Regolamento. L’Ufficio competente provvederà alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto e al rilascio della relativa autorizzazione.
Intera retribuzione
Il dipendente donatore di sangue e di emocomponenti ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione conservando la normale retribuzione.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente l’assenza al Responsabile della struttura, ed a produrre al Dirigente dell’Area Risorse Umane, al rientro in servizio, l’idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Sanità con l’indicazione dell’avvenuta donazione nonché il giorno e l’ora del prelievo.
Il permesso spetta anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ed al personale con contratto a tempo determinato.
Intera retribuzione.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, per un massimo di 8 giorni all'anno.
Gli stessi interrompono, ai sensi dell’art. 28 c. 13 del C.C.N.L. 16.10.08, il decorso delle ferie eventualmente in godimento. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Il dipendente è tenuto a presentare la relativa richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane e, successivamente alla fruizione, a produrre idonea certificazione rilasciata dalla Commissione esaminatrice (debitamente firmata e timbrata) oppure ad avvalersi dell'autocertificazione.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i permessi saranno rapportati alla percentuale di part-time.
Intera retribuzione.
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi, ai sensi dell’art 30, c. 1 del C.C.N.L. 16.10.08, permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno, non frazionabili in ore, in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado - genitori, coniuge, figli, nonni/e e nipoti (figli di figli) - anche non convivente, o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Possono essere, inoltre, concessi nell’anno, ai sensi dell’art 30 c. 2 del C.C.N.L. 16.10.08, 18 ore di permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione.
Ai fini della valutazione sulla gravità del motivo addotto a sostegno della richiesta del permesso, l’Amministrazione, tenuto conto della definizione di grave motivo contenuta nell’art. 2 del Decreto Ministeriale 21.07.00, n. 278, individua la seguente casistica alla quale intende attenersi secondo principi di logica e imparzialità:
L’autocertificazione dovrà contenere tutte le informazioni utili all’Amministrazione per poter procedere agli opportuni controlli.
Nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati, risultino dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione procederà alla revoca del beneficio, fermo restando la sussistenza di eventuali responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente.
La stessa non potrà essere utilizzata per giustificare l’infermità in atto di familiari per i quali si richieda il permesso retribuito per l’assistenza. In tal caso sarà necessario produrre apposita certificazione medica.
Nei casi di accompagnamento a visite specialistiche, o di assistenza per ricoveri ospedalieri, di un familiare occorrerà che tale circostanza sia certificata dalla struttura sanitaria.
I permessi usufruiti ai sensi dell’art. 30 c. 1 possono interrompere le ferie eventualmente in godimento ai sensi dell’art. 28 c. 13 del C.C.N.L. 16.10.08. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.
Per fruire del permesso il dipendente dovrà:
1 - informare dell’assenza, ove possibile, con un congruo anticipo, il responsabile della propria struttura;
2 - trasmettere tempestivamente al Dirigente dell’Area Risorse Umane domanda motivata, contenente l’indicazione del comma ai sensi del quale richiede il permesso retribuito, i giorni o le ore nei quali esso sarà utilizzato, corredandola della documentazione necessaria.
La domanda potrà essere presentata o direttamente al personale dell’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che procederà all’identificazione del dipendente, oppure potrà essere inviata, sempre allo stesso Ufficio, per posta o per fax (al num. 0552757619). In tal caso dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che:
2.1 - la grave infermità, in quanto non autocertificabile, dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico, attestante la grave infermità, rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
2.2 - dovrà essere indicato, anche, il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica.
2.3 - nel caso in cui il dipendente fruisca di permessi ai sensi dell'art. 30 c. 2 del C.C.N.L. 16.10.08 per l'accompagnamento di un familiare a visita medica, è tenuto ad allegare alla domanda l'attestazione della Strtuttura in relazione alla presenza del familiare alla suddetta visita, con indicazione della data e dell'ora di effettuazione della stessa.
Intera retribuzione.
Il dipendente ha diritto, nella misura massima di giorni 3 per evento, ad un permesso retribuito nell’ipotesi di decesso:
I giorni di permesso per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso e spettano per intero anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ed al personale con contratto a tempo determinato.
Gli stessi interrompono, ai sensi dell’art. 28 c. 13 del C.C.N.L. 16.10.08, il decorso delle ferie eventualmente in godimento. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Il dipendente deve inoltrare la richiesta indirizzata al Dirigente dell’Area Risorse Umane utilizzando il modulo allegato.
Intera retribuzione.
Il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi (inclusi il sabato e la domenica) in occasione del matrimonio, fruibile entro i 10 giorni successivi al matrimonio stesso.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente l’assenza al Responsabile della struttura e, al rientro in servizio, produrre al Dirigente dell’Area Risorse Umane una dichiarazione dell’avvenuto matrimonio con l’indicazione della data e del luogo, delle generalità del coniuge, e del periodo in cui ha usufruito del permesso.
Il permesso per matrimonio spetta anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale ed al personale con contratto a tempo determinato.
Intera retribuzione.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato che svolgono funzioni di presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista o di gruppo, presso gli Uffici elettorali di sezione nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali o referendarie.
Nel caso in cui dette operazioni si protraggano oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
I giorni di assenza del citato periodo, sono considerati giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti.
Il dipendente ha diritto, inoltre, al riposo compensativo per il servizio svolto nei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Sono considerati giorni lavorativi i giorni di lunedì e la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede l’articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi.
Sono considerati giorni non lavorativi i giorni di sabato e di domenica, se il contratto di lavoro prevede un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni lavorativi, salvo specifiche attività (ad esempio particolari turnazioni, ecc.).
TABELLA RIASSUNTIVA DEI RIPOSI COMPENSATIVI
Tipo di contratto | Giornate di presenza al seggio | Riposi compensativi |
|---|---|---|
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). | sabato - domenica - lunedì | due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore) |
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni lavorativi (da lunedì a sabato). | sabato - domenica - lunedì | una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore) |
Il dipendente è tenuto ad informare preventivamente il Responsabile della struttura della partecipazione alle operazioni elettorali o referendarie, presentando copia della nomina alla funzione, emessa e notificata dall'Ufficio Elettorale del Comune.
Il dipendente dovrà, inoltre, produrre, al rientro in servizio, idonea documentazione sottoscritta dal Presidente della sezione elettorale attestante i giorni di presenza al seggio e dovrà comunicare i giorni in cui usufruisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, del riposo compensativo dei giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.
Tale documentazione deve essere trasmessa in originale al Dirigente dell'Area Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile della struttura.
Intera retribuzione.
Il dipendente è tenuto a presentare all’Ufficio competente, con congruo anticipo, la richiesta di ferie.
Le ferie devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura.
La fruizione deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti.
Il dipendente che ne fa richiesta ha diritto di godere di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo a compensi economici.
Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione.
In caso di mancato godimento di almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione l’Amministrazione è soggetta a sanzioni amministrative che possono variare da un minimo di € 130 a un massimo di € 780.
Le ferie sono sospese per malattie documentate con prognosi di più di tre giorni o per malattie che diano luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione onde consentire gli accertamenti dovuti.
Inoltre sono sospese, su richiesta del dipendente, in caso di fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 30, comma 1 del CCCNL del 16.10.2008, di seguito elencati:
Delle cause di sospensione deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
Le ferie autorizzate, o in corso di fruizione, possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio.
Durante i periodi di assenza non retribuita (ad esempio aspettative ecc.) non si maturano giorni di ferie.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi. I dipendenti assunti successivamente al 9 agosto 2000 hanno diritto a 30 giorni di ferie per i primi tre anni di servizio; dopo tale periodo spettano 32 giorni di ferie.
In caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, i giorni spettanti sono ridotti rispettivamente a 28 e 26 per i neoassunti.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio il numero delle ferie spettanti è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.
Ad ogni dipendente sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire improrogabilmente nell’anno solare.
Le festività devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura.
Il dipendente è tenuto a richiedere, con adeguato anticipo rispetto alla data di fruizione, le ferie o le festività soppresse al Responsabile della struttura.
Il godimento delle ferie o delle festività è possibile solo previo accordo ed autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.
Intera retribuzione.
Il dipendente può essere esonerato dai turni e dai rientri pomeridiani nei casi di seguito specificati:
La richiesta di esonero da turni o rientri pomeridiani deve essere presentata con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data di fruizione, al fine di consentire alla struttura interessata di organizzare il relativo servizio.
La domanda deve essere vistata dal Responsabile della struttura, e deve essere inoltrata al Dirigente Area Risorse Umane.
Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della struttura ed al Dirigente Area Risorse Umane le eventuali modifiche e/o cessazione dei motivi che hanno dato luogo al beneficio.
Motivazione di cui al punto A):
Motivazione di cui al punto B):
Motivazione di cui al punto C):
Motivazione di cui al punto D):
Il personale inquadrato nella categoria EP (Elevata Professionalità) ”costituisce una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi delle amministrazioni “: così recita il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, che dedica a tale personale una apposita sezione (Titolo IV), ed individua alcuni principi fondamentali in materia di orario di lavoro.
In particolare il testo del Contratto collettivo non ingessa l’espletamento delle attività e delle funzioni affidate ai predetti dipendenti con rigide previsioni di orari individuali di lavoro predefiniti.
Nell’ambito dell’assetto organizzativo della Amministrazione di afferenza, il personale di categoria EP assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandosi in modo flessibile:
A tal fine il dipendente individua, nel rispetto della flessibilità oraria trimestrale, in accordo con il Dirigente e nell’ambito dell’orario di apertura al pubblico, il proprio orario di lavoro che dovrà essere articolato nel rispetto delle 36 ore settimanali medie trimestrali.
Eventuali assenze dal servizio, nonché la fruizione di permessi orari retribuiti, sono conteggiati:
Con la circolare n. 48670 del 20.09.2006, in modo da garantire l’uniforme applicazione e la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, l’Amministrazione ha fornito indicazioni applicative in tema di:
Inoltre, per la gestione delle presenze del personale EP, l’Ateneo ha dotato il programma di rilevazione delle presenze di nuove implementazioni le cui modalità di contabilizzazione sono state diramate con la circolare n. 19813 del 02.04.2007.
Nella Newsletter n. 61 del 16.04.2007 ”Speciale orario di lavoro categoria EP”,l’Amministrazione ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti in materia di orario di lavoro del personale EP.
Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile (1) anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Per gravi motivi si intendono:
a ) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
b ) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra specificate;
c ) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d ) le situazioni, riferite ai soggetti sopra specificati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
Il congedo puo altresi’ essere richiesto per il decesso di uno dei sopraindicati soggetti qualora il dipendente non abbia la possibilità di utilizzare nello stesso anno i permessi retribuiti previsti dalle disposizioni del D.M. 278/2000 o da quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
Ai fini del raggiungimento dei due anni i permessi richiesti cumulano con quelli di cui all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01. (vedi scheda “Legge 104/92 - Disposizioni comuni- congedo straordinario di 2 anni”).
La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato ed in caso di assenze o aspettativa ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09.
Per fruire del congedo il dipendente dovrà trasmettere tempestivamente al Dirigente Area Risorse Umane domanda motivata corredandola della idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Sulla domanda dovrà essere apposto il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura.
Qualora la richiesta sia riferita al congedo per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1) del suddetto D.M. 278/00 e a periodi non superiori a tre giorni, l’Amministrazione è tenuta ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo dovranno essere motivati in relazione anche alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il dipendente durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie.
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
(1) (Art. 433) Codice Civile
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
Il dipendente può chiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Possono inoltre essere concessi, a richiesta, ai dipendenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il dipendente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.
Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
Il diritto alla formazione previsto compete anche al dipendente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.2009
Il dipendente che intende usufruire del congedo per motivi di studio o di quello per la formazione, deve presentare al Dirigente Area Risorse Umane una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
L’Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui sopra.
Durante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il dipendente può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, in aspettativa per dottorato di ricerca senza assegni per la durata del corso se usufruisce di borsa di studio.
In caso, invece, di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto alla predetta aspettativa, con o senza borsa di studio, i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta aspettativa (in applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, così come modificato dall’art. 19, comma 3, della legge n. 240/2010).
Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09.
Il dipendente che intende usufruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca deve presentare al Dirigente Area Risorse Umane una specifica domanda, contenente la data d’inizio, la durata prevista dell’aspettativa e l’indicazione del corso di dottorato cui è stato ammesso, allegando la relativa documentazione.
Sulla domanda relativa all’aspettativa per dottorato di ricerca dovrà essere apposto il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla compatibilità con le esigenze di servizio.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del predetto congedo dovranno essere motivati in relazione anche alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.
In caso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Il personale con rapporto di lavoro indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, che riveste la qualifica di volontario della protezione civile aderente ad organizzazioni iscritte nei registri di volontariato, istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome, può essere impiegato in attività di:
Nei casi sopra indicati è disposto l’esonero dal servizio secondo le seguenti modalità:
Il dipendente aderente ad organizzazioni di volontariato, inoltre, può usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o dalle turnazioni previste dal CCNL 16.10.08, art. 30 c. 8 e dalla contrattazione integrativa.
Per fruire dell’esonero dal servizio è necessario:
La richiesta di esonero dal servizio in caso di simulazione di emergenza, o di attività di addestramento, dovrà essere avanzata al Dirigente Area Risorse Umane, ed inviata per conoscenza alla struttura, almeno 15 gg. prima dell’inizio delle operazioni, dall’interessato e/o dall’organizzazione cui aderisce.
Durante il periodo di assenza al dipendente è mantenuto:
I dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali hanno diritto a permessi mensili, retribuiti e non, per l’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità di seguito indicate.
Ai sensi dell’art. 79, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i lavoratori che sono componenti di uno dei seguenti organi:
hanno diritto di assentarsi dal servizio solo per il tempo necessario alla partecipazione alla seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Ai sensi dell’art. 79, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, i dipendenti che sono membri dei seguenti organi:
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, i dipendenti che sono componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Oltre ai permessi retribuiti, i predetti lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
La fruizione dei permessi non retribuiti per l’intera giornata lavorativa non concorrono alla maturazione delle ferie.
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i predetti permessi si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
Tabella riassuntiva dei permessi
Carica Elettiva | Permesso | D. Lgs. 267/2000 |
Consigliere (comunale/provinciale/ | a) Durata effettiva della riunione del consiglio | a) comma 1 b) comma 3
c) comma 5 |
Assessore (comunale/provinciale/
| a) Durata effettiva della riunione della giunta | a) comma 3 c) comma 5 |
Componente organo esecutivo di consiglio circoscrizionale/di municipio/ |
| a) comma 3 |
Sindaco
| a) Durata effettiva della riunione del consiglio | a) comma 1 b) comma 3
c) comma 4 d) comma 5 |
Presidente dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti | a) Durata effettiva della riunione del consiglio | a) comma 1 b) comma 3 c) comma 4 d) comma 5 |
Presidente dei consigli comunali/provinciali e circoscrizionali | a) Durata effettiva della riunione del consiglio | a) comma 1 b) comma 3 c) comma 4 d) comma 5 |
Presidente di gruppo consiliare di province e comuni | a) Durata effettiva della riunione delle conferenze dei capogruppo | a) comma 3 b) comma 4
c) comma 5 |
La presenza in servizio non è richiesta nei casi di fruizione del permesso ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 267/2000:
a) comma 1, qualora la durata della riunione risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente;
b) comma 3, qualora la durata della riunione risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente;
c) commi 4 e 5, qualora la durata del permesso risultante dall’attestazione sia uguale o superiore all’orario giornaliero del dipendente.
Nei casi sopraindicati l’assenza del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Il permesso orario è fruito prima o dopo aver prestato attività lavorativa.
Inoltre, in caso di fruizione del permesso ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 79 del D. Lgs. 267/2000, il dipendente che prende servizio prima e/o dopo la riunione, può usufruire del permesso orario comprensivo anche del tempo di viaggio necessario.
Il permesso può essere contabilizzato come orario di lavoro solo se fruito all’interno dell’arco orario tabellare.
I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
I dipendenti che svolgono le funzioni di consiglieri di cui all’art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86 del D. Lgs . 267/2000
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 38 CCNL 16 ottobre 2008.
La richiesta deve essere presentata al Dirigente Area Risorse Umane redatta sull’apposito modulo, unitamente al provvedimento di nomina alla carica elettiva.
Il periodo di aspettativa di cui all’art. 81 del D. Lgs. 267/2000 non è retribuito.
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), artt. 79, 81, e 85, così come modificato dalla Legge 14.09.2011 n. 148
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa, a domanda, qualora risulti vincitore di una borsa di studio in applicazione della legge n. 389/1989, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova.
Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09.
Le suddette incompatibilità vengono meno nel caso in cui l’aspettativa sia concessa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa.
Il dipendente che intende usufruire dell’aspettativa per borsa di studio o per realizzare una diversa attività lavorativa, deve presentare al Dirigente Area Risorse Umane una specifica domanda, contenente la data d’inizio, la durata prevista dell’aspettativa e l’indicazione dell’attività formativa o lavorativa che intende svolgere, allegando la relativa documentazione.
Il dipendente collocato in aspettativa per:
L’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) (testo della legge in pdf) definisce testualmente “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.
La condizione principale per accedere ai benefici lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità , secondo quanto precisa il comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.
La Circolare INPS 28 dicembre 2009, n. 131 (pdf) ha definito le modalità di accertamento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità (art. 20 commi 1, 2 e 3, legge 3 agosto 2009, n. 102).
A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere la certificazione di handicap grave devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica. A tal fine è stata realizzata un’applicazione (“Invalidità Civile 2010”- InvCiv2010) disponibile sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it).
Il richiedente deve innanzitutto rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia, che dovranno essere accreditati presso l’INPS mediante un codice di identificazione personale (PIN).
Il medico certificatore, completata l’acquisizione on line del certificato, consegna al richiedente:
Il richiedente può presentare la domanda personalmente accedendo alla procedura disponibile sul sito dell’Istituto, purchè in possesso di un codice di identificazione personale (PIN), da acquisire direttamente dal sito dell’INPS o tramite il Contact Center INPS (803164).
La domanda inolte può essere presentata tramite Enti di Patronato o Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
A seguito dell’invio telematico della domanda, verrà rilasciata una ricevuta indicante il numero di protocollo, la data di presentazione della stessa e la data della visita (entro 30 giorni per le visite ordinarie ed entro 15 giorni per le visite relative a patologia oncologica prevista dall’art. 6 legge 80/06 o patologia prevista dal DM. 2 agosto 2007, salvo proroghe per indisponibilità).
L'INPS trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Le Commissioni Mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo.
Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di diniego della Commissione sarà validato dall’INPS e trasmesso al domicilio del richiedente.
Qualora la commissione medica, di cui all'art. 4 della legge 104/1992, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
Per quanto riguarda i medici specialisti, questi possono essere anche:
Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
La certificazione provvisoria di handicap grave ha una validità di sei mesi in attesa che si pronunci la Commissione medica dell’ASL.
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 2, legge 27 ottobre 1993, n. 423).
I grandi invalidi di guerra, possono presentare l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa che sostituiscono la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL.
Per i soggetti affetti da sindrome di Down lo stato di handicap in situazione di gravità può essere dichiarato, previa richiesta corredata dalla presentazione del cariotipo, dalla competente Commissione medica dell’ASL o dal proprio medico di base, senza ulteriori successive visite e controlli (Art. 94 - comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - finanziaria 2003).
Per i soggetti con patologie oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. (Legge 9 marzo 2006, n. 80).
L’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) (testo della legge in pdf) definisce testualmente “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica e sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.
Occorre aggiungere che i benefici previsti per l’assistenza delle persone portatrici di handicap sono attribuiti a condizione che quest’ultimo rivesta la situazione di gravità, cioè secondo quanto precisa il comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 “La minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Tali situazioni, da cui scaturiscono importanti conseguenze (permessi lavorativi previsti dalla Legge n. 104/1992, detraibilità di sussidi tecnici e informatici, esenzione dal bollo auto se l’handicap è di natura motoria), non si possono semplicemente dichiarare o autocertificare, ma richiedono un particolare accertamento espressamente previsto dalla legge.
La condizione principale per accedere ai benefici lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992).
L'accertamento viene effettuato, mediante verbale, da una apposita Commissione medica dell'Azienda Sanitaria Locale integrata da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare.
Il verbale è inviato, per il successivo controllo, alla Commissione Medica di verifica per le pensioni di guerra e di invalidità civile presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha facoltà di fare osservazioni, di sospendere gli effetti, di chiamare, eventualmente a visita diretta o invitare l'Azienda Sanitaria Locale a sottoporre il richiedente ad accertamenti specialistici.
Anche le Commissioni mediche di verifica sono integrate, per la valutazione dell'handicap, da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare (art. 42 comma 6 della Legge 24 novembre 2003, n. 326). Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione, senza che la predetta commissione abbia chiesto ulteriori accertamenti, i verbali sono rinviati alle Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) per la consegna all'interessato.
Qualora la commissione medica, di cui all'art. 4 della Legge n. 104/1992, non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'art. 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
L'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, che deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 2 della Legge 27 ottobre 1993, n. 423).
Per quanto riguarda i medici specialisti, questi possono essere anche:
Può certificare non solo il medico degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
La certificazione provvisoria di handicap grave ha una validità di sei mesi in attesa che si pronunci la Commissione medica dell’ASL.
I grandi invalidi di guerra, possono presentare l'attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o copia del decreto concessivo della stessa che sostituiscono la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla competente Commissione ASL.
Le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata dalla presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli (Art. 94 - comma 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - finanziaria 2003).
Per i soggetti con patologie oncologiche, l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. (Legge 9 marzo 2006, n. 80).
Ne hanno diritto i genitori, in alternativa tra loro, compresi gli adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità.
Il congedo può essere usufruito in caso di ricovero a tempo pieno del minore presso istituti specializzati, purché l’assistenza sia richiesta dai sanitari.
Il prolungamento del congedo parentale è previsto fino all’ottavo anno di vita del bambino, fruibile in maniera continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo quindi dei periodi di astensione facoltativa.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, libero professionista, etc.).
I periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al compimento degli otto anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
I permessi orari (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere usufruiti dal giorno successivo al compimento dell’anno del bambino, poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere usufruiti solo i riposi per allattamento.
Qualora tuttavia si ravvisi, in relazione alla speciale gravità dell’handicap, l’effettiva necessità di cure che non possono essere garantite durante le sole ore di allattamento previste per la generalità dei neonati, è possibile autorizzare il cumulo dei permessi orari ex lege n. 104/1992 e dei riposi orari ex art. 39 e ss. del D. Lgs. n. 151/2001. In tal caso dovrà essere prodotta una specifica attestazione da parte di un medico specialista nella patologia convenzionato con il SSN.
È possibile la fruizione da parte di un genitore sia dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni, che dei permessi orari (cd. per allattamento) per un altro figlio. Si tratta, infatti, in questo caso di due soggetti (figli) diversi per i quali è prevista per legge la possibilità di fruire di due tipi diversi di permesso.
Tale criterio trova applicazione anche nel caso di dipendente portatore di handicap (che fruisce dei permessi orari) ed è genitore di bambino per il quale spettano i permessi per allattamento.
Si ricorda, altresì, che la durata dei suddetti permessi è rapportata alla durata dell’orario di lavoro giornaliero (2 ore per orario pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso contrario).
I permessi non fruiti non danno diritto al godimento degli stessi in un momento successivo.
E’ possibile usufruire di 3 giorni o 18 ore di permessi mensili (alternativi ai due precedenti istituti).
I permessi possono essere fruiti, in via alternativa, da entrambi i genitori e competono al genitore lavoratore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto, ad esempio perché non svolge attività lavorativa dipendente.
L’alternatività si intende riferita solo al numero complessivo dei giorni di riposo fruibili nel mese, consentendo quindi ai genitori di effettuare assenze contestuali dal lavoro. Resta inteso che il numero massimo dei giorni è sempre complessivamente di tre.
Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare una scelta tra:
Nel corso del medesimo mese non è possibile usufruire in maniera mista del permesso (giorni ed ore fino al limite delle 18 ore)
I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti nel mese successivo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale:
E’ utile effettuare una programmazione mensile dei suddetti permessi, da concordare con il responsabile della struttura, per l’organizzazione del servizio.
Sarà possibile effettuare una modifica sulla scelta indicata nel caso di esigenze improvvise documentabili e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi.
Trattamento economico
I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge n. 423 del 27 ottobre 1993).
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Pertanto nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano beneficiato di uno o più giorni di permesso mensili, gli stessi non potranno usufruire per lo stesso figlio delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all’art. 42, comma 5 del D.Lgs. 151/01. Questo vale anche nel caso di fruizione alternativa da parte di altri familiari.
Possono usufruirne:
Fa eccezione il ricovero della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera (struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica: a. aziende ospedaliere, nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici; b. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, ospedali classificati o assimilati, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca), il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 2° grado).
Se il familiare da assistere risiede oltre 150 km stradali dal luogo di residenza del dipendente, questi, per poter richiedere il permesso, dovrà produrre documentazione comprovante il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
(1) Ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Spettano tre giorni di permesso o 18 ore mensili.
I permessi non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità (referente unico).
Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare una scelta tra:
Nel corso del medesimo mese non è possibile usufruire in maniera mista del permesso (giorni ed ore fino al limite delle 18 ore).
I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti nel mese successivo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale:
E’ utile effettuare una programmazione mensile dei suddetti permessi, da concordare con il responsabile della struttura, per l’organizzazione del servizio.
Sarà possibile effettuare una modifica sulla scelta indicata nel caso di esigenze improvvise documentabili e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi.
I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge n. 423 del 27 ottobre 1993).
Il dipendente maggiorenne disabile, in situazione di gravità.
Il dipendente può usufruire, in via alternativa, di due ore di permesso giornaliero, di tre giorni mensili di permesso retribuito o 18 ore.
Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà effettuare una scelta tra:
Eccezionalmente, nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise, documentabili e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, è possibile variare, nell’ambito di ciascun mese, la programmazione già effettuata in precedenza.
Nei casi in cui il dipendente intenda fruire nello stesso mese sia di permessi giornalieri che di quelli orari, si procederà alla conversione in ore dei giorni lavorativi fruiti, che quindi andranno imputati al numero di ore di permesso mensile spettanti.
I giorni di permesso non fruiti in un mese non possono essere cumulati con quelli spettanti in un mese successivo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale:
Si fa presente che, nell’ipotesi di permessi orari, il numero di ore spettanti è da rapportare alla durata dell’orario giornaliero di lavoro, nel senso che il permesso è pari a due ore per un orario pari o superiore a 6 ore; mentre in presenza di orari inferiori a 6 ore, il permesso è di un’ora.
I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge n. 423 del 27 ottobre 1993).
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello, si è espresso sulla possibilità di usufruire dei benefici di cui all’art. 33 comma 3 nel caso in cui la persona con handicap in situazione di gravità sia ricoverata a tempo pieno e debba recarsi fuori dalla struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie che la stessa non può garantire. In questo caso, poiché tale circostanza interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del portatore di handicap a chi presta l’assistenza, questi potrà usufruire dei predetti benefici.
Il dipendente è tenuto a presentare istanza prima del godimento dei benefici e dovrà presentare apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
E’ possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del D.Lgs 151/01.
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità un parente o un affine portatore di handicap entro il secondo grado1 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
La persona portatrice di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e ha la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Ai dipendenti sordomuti o con invalidità civile oltre il 74% sono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno di lavoro. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e permette al dipendente invalido o sordomuto di andare in pensione con cinque anni di anticipo.
1 Ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
Il dipendente interessato deve produrre all'Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici:
Eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate al momento della presentazione della domanda, dovranno essere comunicate all’Ufficio entro 30 gg. dal loro verificarsi.
In particolare dovrà essere data comunicazione di:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese.
Il dipendente può iniziare ad usufruire dei benefici dal rilascio del verbale della Commissione Medica ASL in attesa che si esprima la Commissione medica di verifica.
In tal caso egli dovrà dichiarare di essere consapevole che in caso di provvedimento definitivo negativo da parte della Commissione medica di verifica, l’Amministrazione procederà al recupero delle ore usufruite a titolo di permessi per Legge n. 104/1992 (Circolare INPS n. 32 del 3 marzo 2006).
Le domande volte ad ottenere la certificazione di handicap grave devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente per via telematica, sul sito Internet dell’Istituto http://www.inps.it/ (“Invalidità Civile 2010” – InvCiv 2010).
La prima cosa da fare è rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia, il quale rilascerà un certificato medico originale, con relativa ricevuta, attestante lo stato di salute del disabile. Entro 30 giorni deve essere presentata domanda all’INPS, in via telematica, chiedendo il riconoscimento dello stato della gravità dell’handicap.
E’ possibile inoltrare la domanda tramite Enti di Patronato o Associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Solo quando si è in possesso del referto di gravità dell’handicap rilasciato dalla Commissione Medica dell’ASL di competenza, si può richiedere alla propria Amministrazione il riconoscimento del beneficio.
Dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, se la Commissione non si è espressa, la situazione di handicap grave può essere certificata da un medico specialista della ASL; in tal caso è possibile usufruire, provvisoriamente, dei benefici in questione. Tale certificazione ha validità 6 mesi.
I permessi possono essere richiesti da un genitore o familiare che assista un parente o affine entro il secondo grado di parentela, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La certificazione di invalidità civile non è utile ai fini dell’ottenimento dei benefici della Legge n. 104/1992.
Sono parenti entro il secondo grado i genitori, figli, fratello e sorella, nonni e nipoti (diretti). L’affinità è il vincolo che si crea tra il coniuge ed i parenti dell’altro coniuge (es. suoceri, nuora e genero, cognati).
Sono parenti entro il terzo grado i nipoti (figli di fratelli/sorelle), zii/e (paterni e materni), bisnipoti e bisnonni. Gli affini sono gli zii/e del coniuge. Per usufruire dei benefici è necessario che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La legge 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha escluso tale possibilità, individuando la figura del REFERENTE UNICO.
Durante il periodo di ricovero non è possibile usufruire dei permessi per assistenza.
Le uniche deroghe sono:
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale si potranno verificare i seguenti casi:
Sì, resta inteso che deve trovarsi effettivamente nella condizione di soddisfare le esigenze assistenziali del familiare disabile.
Sì, è tenuto a comunicare le variazioni entro i 30 gg. successivi al verificarsi dell’evento, onde evitare le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.
Sì, nel caso che si tratti di coniuge o parenti/affini entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sì, ma per distanze superiori a 150 km stradali dovrà essere presentata idonea documentazione comprovante il viaggio.
No, è stato previsto un ordine di priorità tra la platea dei beneficiari. In primo luogo il congedo spetta al coniuge convivente e in via subordinata, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dello stesso, subentra il padre o la madre (anche adottivi). Nell’ipotesi in cui anche questi ultimi dovessero trovarsi nelle situazioni di impossibilità, subentrano i figli conviventi ed infine i fratelli o sorelle conviventi.
Versione aggiornata al 30 novembre 2011
Ai fini della maturazione dei primi 18 mesi, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, con esclusione delle:
Per il suddetto periodo il trattamento economico è il seguente:
| a) PRIMI 9 MESI di assenza per malattia | intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili con esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva prestazione comunque denominato; |
| b) SUCCESSIVI 3 MESI (dal 10° al 12°) | 90% della retribuzione di cui alla lettera a); |
| c) GLI ULTIMI 6 MESI (dal 13° al 18°) | 50% della retribuzione di cui alla lettera a). |
Alcune novità riguardanti il trattamento economico in caso di malattia, sono state introdotte dalla Legge 06.08.08, n. 133. L’art. 71, comma 1), stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Ai fini della definizione del trattamento economico spettante al personale non dirigente, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci:
Inoltre come precisato dalla Circolare DFP n. 8/2010 e a seguito del DD n. di prot. 1195/83233 non si applicano le decurtazioni stipendiali di cui all’art. 71, c. 1 della Legge 6 Agosto n. 133 per le seguenti voci retributive:
Non subiscono alcuna decurtazione legata alla normativa citata, anche durante i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute a:
A seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01 il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.
L'invio telematico soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla con lettera di accompagnamento tramite raccomandata A/R alla propria amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.
La comunicazione per via telematica di particolari certificazioni non è ancora attivata, per cui se il dipendente intende fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente e dal CCNL 16/10/2008 per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul lavoro, malattia dipendente da causa di servizio, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero,day hospital e post ricovero dovrà trasmettere idonea documentazione, secondo le seguenti modalità:
Il dipendente che intenda riprendere servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con l’indicazione della una nuova prognosi a limitazione della precedente.
Il decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15/2010) ha introdotto alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ed, in particolare, detta esclusione è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
In caso di continuazione della malattia, con indicazione del proseguimento della nuova prognosi, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.
Qualora il dipendente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).
L’inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l’apertura di un procedimento disciplinare come previsto dall’art. 44, comma 3 lett. p) e dall’art. 46, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008, poiché, fra l’altro, costituisce preciso obbligo del dipendente avvisare tempestivamente la Struttura di appartenenza in caso di malattia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell’art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale ed è punita con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale).
Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Di notevole interesse risulta essere la novità introdotta dal Decreto legislativo n. 119 del 2011 per i dipendenti mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, infatti, questi hanno la possibilità di usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo per cure di 30 giorni.
Durante tale congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente percepisce il trattamento economico previsto dal regime delle assenze per malattia.
Il dipendente per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge deve:
Quali sono le modalità con cui i pubblici dipendenti devono giustificare le assenze per malattia?
L’art. 55-septies, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001 introdotto con D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, prevede la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia per i dipendenti pubblici. Tale modalità soddisfa l'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R all’Università degli Studi di Firenze entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.
Inoltre stabilisce che nell’ipotesi di assenza, anche per un solo giorno, per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante i certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Sono, quindi, ammesse le attestazioni telematiche mediche rilasciate da:
Cosa fare se l'attestato di malattia telematico non contiene tutte le informazioni necessarie all'amministrazione?
Premesso che all'amministrazione viene reso immediatamente disponibile dall'INPS l'attestato di malattia per via telematica, se il dipendente intende fruire dei benefici previsti dalla normativa vigente e dal CCNL 16/10/2008 per le assenze effettuate a titolo di infortunio sul lavoro, malattia dipendente da causa di servizio, patologie gravi che richiedono terapie salvavita, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero, dovrà trasmettere l’idonea certificazione, secondo le seguenti modalità: posta elettronica certificata (all’indirizzo certificatimedici@pec.unifi.it), raccomandata A/R o consegna manuale.
In presenza di prognosi certificata dal medico fiscale, è necessaria anche la presentazione della certificazione del medico curante?
No, non è necessario quando la prognosi del medico fiscale copre l’intera durata dell’evento di malattia, in quanto è un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
In caso di malattia, si è tenuti a comunicare la prognosi certificata dal medico?
Sì, il dipendente deve comunicare la durata dell’assenza.
Nel caso in cui, però, non sia in grado di specificare la prognosi della malattia al momento della comunicazione, egli è tenuto comunque a renderla nota alla Struttura ed all’Ufficio Gestione non appena in possesso della certificazione medica.
Cosa succede se l'attestato di malattia di un dipendente non viene reso disponibile dall'INPS all'amministrazione secondo le modalità e i tempi previsti?
L'amministrazione può richiedere al dipendente di produrre copia cartacea dell'attestato di malattia rilasciato dal medico oppure scaricabile tramite i servizi WEB resi disponibili dall'INPS. L'amministrazione deve contestualmente inviare all'INPS segnalazione del problema riscontrato via PEC.
Si possono ancora accettare certificazioni di malattia in forma cartacea rilasciate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale?
Fino al 31.01.2011 è' ancora possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea, ad esempio per impossibilità temporanea del medico di utilizzare il sistema telematico. In questo caso, il lavoratore deve presentare la documentazione alla propria amministrazione secondo le modalità tradizionali. A fini di monitoraggio, l'amministrazione segnala via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di trasmissione telematica.
E’ possibile che al dipendente venga rilasciata certificazione di malattia in forma cartacea da parte di un medico privato, nelle ipotesi consentite, in quanto per il momento sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica delle attestazioni di malattia.
Si possono ancora accettare verbali di pronto soccorso, certificati di ricovero e di dimissione ospedaliera?
E' ancora possibile che al dipendente venga rilasciata tale certificazione in forma cartacea al posto della trasmissione telematica del certificato di malattia. In questo caso, il lavoratore deve presentare la documentazione alla propria amministrazione secondo le modalità tradizionali.
Il dipendente può rientrare in servizio prima della scadenza indicata nel certificato medico?
Sì. E’ tenuto, però, a farsi rettificare il certificato telematico medico, rintracciabile tramite il numero di protocollo identificativo dello stesso, con l’indicazione della una nuova prognosi a limitazione della precedente.
Quale è il regime normativo attualmente vigente in materia di visite fiscali durante le assenze per malattia del dipendente?
Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a disporre la visita medico fiscale per ogni evento di malattia, anche se di un solo giorno, così come previsto dall’art. 55 – septies, comma 5, D.L.vo n. 165/2001 introdotto dall’art. 69 del D. L.vo n. 150/2009.
L'invio della visita fiscale costituisce un preciso obbligo di legge, che può essere derogato solo in caso di motivate esigenze organizzative del datore stesso.
In applicazione del decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 (entrato in vigore il 04.02.2010) le visite mediche di controllo devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie di reperibilità del dipendente: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Quali sono le ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità introdotte dal decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009?
Il decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15/2010) ha introdotto alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ed, in particolare, detta esclusione è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
In caso di continuazione della malattia, con indicazione del proseguimento della nuova prognosi, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.
Il dipendente assente per malattia che debba lasciare la sua residenza nelle fasce orarie di reperibilità per giustificati motivi, deve darne notizia?
Tenuto conto dell’ampiezza delle fasce di reperibilità, possono verificarsi situazioni di oggettiva difficoltà nell'assolvere alcune esigenze fondamentali (ad esempio la visita presso il medico curante ove questi non visiti a domicilio, oppure la necessità di terapie o di esami diagnostici).
In questi casi di assoluta necessità, si consiglia di avvertire l’Ufficio Gestione prima di uscire di casa, per evitare le sanzioni legate alla mancata presenza presso il domicilio.
Quali sono gli obblighi a cui è tenuto il dipendente assente per malattia durante le fasce orarie di reperibilità?
Il dipendente, durante le suddette fasce orarie, ha l’obbligo di rendersi reperibile presso la propria abitazione, o il domicilio eletto durante l’assenza, per consentire l’accesso in concreto del medico fiscale.
A cosa va incontro il dipendente se non è stato reperito dal medico fiscale durante le fasce di reperibilità?
Qualora risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, il dipendente decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).
Laddove il lavoratore intenda contestare quanto attestato dal medico fiscale, in qualità di pubblico ufficiale, nel proprio referto, può farlo solo attraverso proposizione di querela di falso.
L’inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può comportare l’apertura di un procedimento disciplinare come previsto dall’art. 44, comma 3 lett. p) e dall’art. 46, comma 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008.
Quali possono essere le ulteriori conseguenze cui può andare incontro il dipendente in caso di false attestazioni o certificazioni di malattia?
L’art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall’art. 69 del d.Lgs. n. 150/2009) ha previsto che la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell’art. 55 quinquies del medesimo decreto, costituisce fattispecie penale autonoma, punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale).
Nei predetti casi, il dipendente - ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni - è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
A cosa può ricorrere un dipendente che accusa un malessere sul luogo di lavoro ed è costretto ad uscire anticipatamente?
Nel caso in cui il dipendente debba assentarsi per indisposizione intervenuta durante l’orario di lavoro, potrà, a propria scelta, ricorrere ai seguenti istituti:
Cosa deve fare il dipendente che si ammala durante il decorso delle ferie?
Le malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero sospendono, su richiesta del dipendente, il decorso delle ferie.
In tal caso il dipendente dovrà:
Il dipendente affetto da una grave patologia ha diritto ad un particolare trattamento delle assenze?
In caso di grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, è prevista la possibilità di non considerare, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia che dell’applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:
Che documentazione deve essere presentata in caso di grave patologia?
Il dipendente, per potersi avvalere dei benefici previsti per chi è affetto da grave patologia, dovrà:
Quale trattamento economico è previsto nei primi dieci giorni di assenza per malattia a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 133 del 06.08.2008?
L’art. 71 della Legge n. 133 del 06.08.2008 stabilisce che nei primi dieci giorni di assenza per malattia, ad eccezione delle assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita, al dipendente è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
La circolare n. 8 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che l’art. 71 prescrive una decurtazione economica limitatamente ai primi dieci giorni di ogni evento, anche di un solo giorno.
Ai fini della definizione del trattamento economico spettante al personale non dirigente, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci:
Inoltre come precisato dalla Circolare DFP n. 8/2010 e a seguito del DD n. di prot. 1195/83233 non si applicano le decurtazioni stipendiali di cui all’art. 71, c. 1 della Legge 6 Agosto n. 133 per le seguenti voci retributive:
Dopo i primi dieci giorni di assenza per malattia, quale è il trattamento economico previsto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 133 del 06.08.2008?
Dall’11° giorno di assenza per malattia al personale tecnico-amministrativo compete il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.
Per effetto dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 71 della Legge n. 133 del 2008, non sono più applicabili le decurtazioni delle somme legate ai fondi per la contrattazione integrativa (la cosiddetta “produttività”).
Pertanto, le decurtazioni stipendiali previste dall’art. 71, comma 5) della Legge 133 del 2008 saranno applicate per il periodo di vigenza del predetto comma 5) e cioè dal 25.06.2008 al 01.07.2009.
Quale è il trattamento economico spettante ai dipendenti nei giorni di assenza dovuti a ricovero ed a convalescenza post ricovero, alla luce dell’entrata in vigore della Legge n. 133 del 2008?
In tali casi al dipendente compete il trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva.
Per effetto dell’abrogazione del comma 5 dell’art. 71 della Legge n. 133 del 2008, non sono più applicabili le decurtazioni delle somme legate ai fondi per la contrattazione integrativa (la cosiddetta “produttività”).
Pertanto, le decurtazioni stipendiali previste dall’art. 71, comma 5) della Legge 133 del 2008 saranno applicate per il periodo di vigenza del predetto comma 5) e cioè dal 25.06.2008 al 01.07.2009.
L’assenza per malattia seguente alla prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso può essere assimilata al ricovero ospedaliero, ai fini dell’applicazione del trattamento più favorevole previsto dal contratto?
Si intende per “ricovero ospedaliero” la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte) e, di conseguenza, tale assenza non è assimilabile al ricovero.
In merito alle assenze per malattia, quali sono le voci rientranti nel trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale?
Come specificato nella Circolare DFP n.7 del 17 luglio 2008, ai fini della definizione del trattamento economico spettante al personale dirigente in caso di assenza per malattia, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale:
In caso di malattia dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che cosa viene erogato nei primi dieci giorni di assenza?
In tal caso viene erogato soltanto il trattamento economico fondamentale di cui al Contratto Integrativo siglato il 17.10.2007.
Quali sono gli adempimenti che è tenuto ad eseguire il dipendente che è in possesso di un certificato medico rilasciato all’estero ?
In caso di malattia insorta all’estero il certificato medico redatto da un medico o da una struttura sanitaria è direttamente valido se trattasi di paesi appartenenti all’Unione Europea. Nei casi di malattia intervenuta in Paesi non facenti parte della Comunità Europea, ovvero in Paesi che non hanno stipulato con l'Italia Convenzioni ed Accordi specifici che regolano la materia, tale certificazione deve essere legalizzata, con relativa traduzione in lingua italiana se trattasi di lingue non europee, dall’autorità consolare territorialmente competente. Si precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali. Conseguentemente, la sola attestazione della autenticità della firma del traduttore abilitato ovvero della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia. L'adempimento, potendo richiedere tempi più lunghi, può essere espletato, a cura dell'interessato, anche in un momento successivo al rientro, fermo restando che il lavoratore è comunque tenuto all'invio della certificazione (eventualmente anche in copia) entro 5 giorni dal rilascio.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione dei suddetti permessi la lavoratrice deve comunicare preventivamente l’assenza al Responsabile della struttura e, al rientro in servizio, trasmettere al Dirigente dell’Area Risorse Umane apposita domanda unitamente alla relativa documentazione medica attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami o della visita specialistica e la causale relativa all’effettuazione di esami o visite prenatali.
Intera retribuzione.
L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio del congedo di maternità, può essere disposta dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente, su domanda dell’interessata, nei seguenti casi:
Intera retribuzione fissa mensile comprese le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti per tutti i periodi di astensione anticipata.
Con il termine “congedo di maternità”, si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice connessa alla sua maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria pre-parto) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post-parto).
Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità del congedo di maternità, che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di astensione obbligatoria pre-parto fino a un mese prima della data presunta del parto e, conseguentemente, di usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria post-parto dopo la nascita del bambino.
La flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non arrechi danno alla salute della gestante o del nascituro.
Il periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della dipendente o per fatti sopravvenuti, quali ad esempio l’insorgere di un periodo di malattia generica o specifica della gravidanza. In questo caso potrà essere differito dopo il parto solo il periodo di flessibilità coincidente con le giornate di effettiva prestazione lavorativa comprese le festività cadenti nello stesso.
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo pre-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs.151/2001.
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.
La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro richiesta di congedo corredata delle certificazioni relative alle condizioni previste.
L’indennità spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta l’intero periodo (5 mesi) anche per la parte che non coincide con il periodo lavorativo.
La dipendente dovrà presentare richiesta di congedo al Dirigente dell’Area Risorse Umane, compilando l’apposito modulo, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto ed il mese della gestazione alla data della visita.
Qualora intenda avvalersi della flessibilità del congedo dovrà far pervenire, prima del settimo mese di gravidanza, e comunque intorno al sesto mese (per dare la possibilità all’Ufficio competente di procedere alle relative autorizzazioni), la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, attestante la possibilità del proseguimento dell’attività lavorativa, al fine di poter procedere all’accertamento da parte del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, anche mediante autocertificazione, la nascita del figlio.
Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto prima o dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato.
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio pensionabile.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo di maternità per cinque mesi ed avvalersene alternativamente, fino al raggiungimento del tetto massimo di cinque mesi totali.
Diversamente da quanto previsto per il padre naturale, il congedo di paternità può essere fruito dal padre adottivo o affidatario anche in caso di rinuncia della madre adottiva lavoratrice autonoma o subordinata, oltre che in caso di affidamento esclusivo al padre, in caso di morte, grave infermità, o abbandono della stessa madre.
I genitori possono usufruire del congedo di maternità in caso di:
Il lavoratore che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare apposita richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane, nella quale viene specificato se il minore è adottato o è in affidamento preadottivo o temporaneo, e se è di nazionalità straniera. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria, per le adozioni nazionali;
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero attestante la data di ingresso in Italia del minore.
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio pensionabile.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
La dipendente è tenuta a comunicare al Dirigente dell’Area Risorse Umane, entro 30 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio attraverso la presentazione del certificato di nascita del bambino o della dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445.
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la madre ha diritto di fruire di riposi giornalieri nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro giornaliero è di almeno 6 ore e di una se lo stesso orario è inferiore a 6 ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
E’ riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Lettera Circolare n. 15 del 12.05.2009 ha riconosciuto il diritto del padre lavoratore ad usufruire, durante il primo anno di vita del bambino, dei congedi di cui all’art. 40 del Decreto Legislativo 26.03.01 n. 151 (riposi giornalieri), anche nei casi in cui la madre svolga attività di lavoro casalingo, purchè “sia impegnata in attività che necessariamente possano distoglierla dalla cura del neonato” quali, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili, come precisato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 112 del 15.10.2009.
Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria o facoltativa.
In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. In tale ipotesi il padre può fruire delle suddette ore anche durante i periodi di congedo di maternità e congedo parentale della madre.
Tali permessi spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Per usufruire di tali riposi il dipendente dovrà presentare la richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane.
Se la richiesta dei riposi viene presentata dal padre, è necessaria una dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre per il periodo in cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre.
Nel caso in cui, invece, la madre sia casalinga il padre dipendente dovrà allegare alla richiesta dei riposi anche l’idonea documentazione attestante l’impossibilità della madre ad accudire il figlio (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, certificazione medica o sanitaria in caso di cure mediche o accertamenti sanitari).
Nel caso di raddoppio delle ore di riposo a seguito di parto plurimo, il dipendente deve dichiarare nella domanda se i riposi siano fruiti per intero, in via esclusiva, dallo stesso dipendente o congiuntamente con l’altro genitore.
Intera retribuzione.
Il diritto ai suddetti riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di dieci mesi elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto all’astensione per un periodo di almeno tre mesi, anche frazionati.
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete:
I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.
Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.
Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti casi:
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà essere prodotta idonea certificazione medica e, in caso di infermità propria, il dipendente dovrà provvedere anche a darne comunicazione alla struttura di appartenenza.
Ai fini della fruizione del congedo parentale, gli interessati dovranno presentare opportuna domanda al Dirigente dell’Area Risorse Umane e, per conoscenza, al Responsabile della struttura di afferenza, con un preavviso di 15 giorni rispetto alla data in cui intendono iniziare ad usufruirne (salvo casi di comprovata impossibilità). Ciò anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che il richiedente fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa agli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore ed alla corrispondente retribuzione percepita.
Qualora l’altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n. 455/2000 sotto la sua responsabilità, che l’altro non fruisce del congedo parentale.
Il trattamento economico dell’intero periodo di congedo, computato complessivamente tra i due genitori, è il seguente:
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità), spetta ai genitori, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, lo stesso trattamento economico previsto per i genitori naturali.
L’indennita’ pari al 30% della retribuzione spetta anche dopo i tre anni dall’ingresso in famiglia, o dopo i sei mesi di parentale usufruito, subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dall’art. 34, comma 3, del D. Leg.vo 151/01.
Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi durante la malattia dello stesso:
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Il dipendente è tenuto a presentare una specifica richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane unitamente al certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia del bambino, oltre a produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.00 n. 445, attestante che l’altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Il congedo per la malattia del bambino spetta anche ai genitori adottivi o affidatari per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia.
Spettano ai genitori, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, alternativamente, trenta giorni di congedo retribuito.
Ulteriori assenze allo stesso titolo non sono retribuite.
Ciascun genitore ha, inoltre, diritto ad assentarsi dal lavoro anche durante le malattie del minore che dovessero verificarsi successivamente al sesto anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno senza stipendio.
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Anche in questo caso tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Al personale medico e tecnico in servizio presso l’Ateneo, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di € 103,29 (lire duecentomila) ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.P.R. n. 319/1990.
Tale indennità spetta al personale tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.
Al personale non compreso nel suddetto comma 1, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, è corrisposta un'indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di € 25,82 (lire cinquantamila).
L'indennità di rischio da radiazioni in questione non è cumulabile con l'indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.
In applicazione dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 319/1990 l'individuazione del predetto personale deve essere effettuata da apposita commissione composta da almeno tre esperti qualificati della materia.
Presso l’Ateneo detta commissione è stata istituita con Decreto del Rettore n. 1421 del 24.11.2009 (pdf) ed è composta da:
Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a curare l’istruttoria delle richieste presentate dal personale universitario inerenti detta indennità in applicazione del D.D. n. 1151 del 06.11.2009 e della Circolare n. 39 del 24.11.2009.
Il personale interessato dall’applicazione delle disposizioni in questione è soggetto a controlli periodici.
Per quanto attiene il personale in convenzione i controlli e le relative indennità sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il dipendente convocato per rendere testimonianza in un giudizio in cui non è parte in causa, o nel caso in cui espleti le funzioni di Giudice popolare, ha diritto ad assentarsi per i soli giorni in cui si svolgono le udienze nelle quali è chiamato a testimoniare o a svolgere l’incarico di Giudice popolare.
La testimonianza costituisce un dovere a cui la persona non può sottrarsi e, una volta citato, il dipendente ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali. Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 133 C.P.P. e lo stesso potrà, altresì, essere condannato al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
La Legge n. 74 del 24.3.1978, oltre a stabilire l’obbligatorietà dell’incarico, lo equipara a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
In considerazione di tale previsione legislativa, quindi, al pubblico dipendente che si assenti dal servizio per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare si applica la medesima disciplina prevista per i lavoratori che siano chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive.
Rientrano nelle assenze giustificate a questo titolo solo le giornate in cui si tengono udienze o altre attività connesse con la funzione di giudice popolare, per le quali è richiesta la presenza dell’interessato.
Nel caso in cui il dipendente sia parte in causa e debba comparire in udienza per motivi personali, e non per assolvere a una pubblica funzione, lo stesso può fruire del permesso retribuito per gravi motivi familiari o personali ai sensi dell’art. 30 c. 2 del C.C.N.L. del 16.10.2008, oltre che delle ferie, delle festività soppresse, dei riposi compensativi per ore di lavoro straordinario accantonato (recupero), ecc.
Il dipendente è tenuto a presentare:
Intera retribuzione.
Il progetto PERLA PA si inserisce in questo contesto e fa parte di un insieme di attività intraprese dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione finalizzate a rendere la P.A. più semplice e vicina ai cittadini. PERLA PA è, infatti, un sistema integrato di metodologie, strumenti e tecnologie ad ausilio delle funzioni di gestione e monitoraggio del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Gli adempimenti previsti mediante il Sistema PERLA PA sono i seguenti:
La banca dati Anagrafe delle Prestazioni, istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, è uno strumento per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
Le PA che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti comunicano annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, unitamente a una relazione di accompagnamento, inviata anche in caso in cui non siano stati conferiti incarichi (dichiarazione negativa). Le amministrazioni inviano semestralmente l’elenco degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori.
I dipendenti autorizzati ad espletare incarichi comunicano entro il 30 aprile di ciascun anno al Responsabile dell’Unità Amministrativa o al Dirigente che ha conferito l’autorizzazione, i compensi percepiti nell’anno precedente.
Il Responsabile o il Dirigente comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le seguenti scadenze:
La banca dati Consoc è stata istituita dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e regolamenta la dichiarazione dell'elenco dei consorzi e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche.
In particolare, è previsto che le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali comunichino al Dipartimento della Funzione Pubblica, l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni stesse, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
L’art 21, comma 1 della legge n. 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") ha stabilito che tutte le pubbliche amministrazioni pubblichino sui propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e, mensilmente, i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.
Le Pubbliche amministrazioni hanno iniziato così a pubblicare sui siti istituzionali le informazioni indicate nella Legge e il Dipartimento della Funziona Pubblica – per supportare le amministrazioni – ha messo a disposizione delle amministrazioni una procedura on-line per la compilazione dei curricula.
Successivamente, la Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) ha introdotto l’obbligo di comunicare queste informazioni per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituendo così la banca dati “Dirigenti” nel portale PERLA PA.
Questa ha come obiettivo di creare un unico punto di accesso, omogeneo, per la consultazione dei curricula, delle retribuzioni e dei tassi di assenza. Tutti i dati saranno disponibili per gli utenti dell’area pubblica del sito PERLA, per una sempre maggiore trasparenza della pubblica amministrazione.
La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, come stabilito dall’art. 5 comma 2 dello stesso collegato lavoro.
La banca dati GEDAP è stata istituita dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 per garantire la trasparenza, la razionalizzazione e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il decreto è stato modificato e integrato nel corso degli anni fino all'emanazione del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che regolamenta la gestione degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici.
In particolare, l'articolo 50 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso. Lo stesso articolo determina la necessità di fissare un limite massimo di ore dedicate agli istituti sindacali divise tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla loro rappresentatività. Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni.
L'articolo 2 della Legge n. 146 del 12 giugno 1990 modificata e integrata dalla Legge n. 83 del 11 aprile 2000, disciplina l'esercizio del diritto di sciopero.
Con riferimento al settore pubblico, la Legge stabilisce che il diritto allo sciopero può essere esercitato a patto di garantire la continuità dei servizi pubblici, infatti, definisce tempi e modalità per l'esercizio del diritto e per le relative comunicazioni.
Il soggetto che indice lo sciopero ha l'obbligo di notificare al Dipartimento della Funzione Pubblica lo sciopero, indicando i comparti e le aree interessate, le modalità e i tempi dello sciopero entro il limite massimo di 10 giorni lavorativi. Ricevuta la comunicazione, il Dipartimento comunica le specifiche dello sciopero alla Commissione Garanzia Sciopero e successivamente alle Pubbliche Amministrazioni. Queste ultime hanno l'obbligo di definire il personale precettato e cioè il contingente che non può scioperare attivamente.
Il giorno dello sciopero le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di rendere pubblico e di trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati di adesione allo sciopero e delle assenze per altri motivi, unitamente alle trattenute sullo stipendio.
La banca dati “Rilevazione permessi ex lege 104/92” è stata istituita dall’articolo 24 della Legge n. 183/2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche.
Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, affetto da disabilità o che assiste parenti o affini disabili ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa previa approvazione del datore di lavoro.
Le Pubbliche Amministrazioni comunicano entro il 31 marzo di ciascun anno:
La banca dati Rilevazione assenze del personale PP.AA. rileva le assenze e eventuali procedimenti disciplinari in corso su base mensile.
I dati richiesti, da inviare entro il 15 di ogni mese relativi al mese precedente, sono i seguenti:
Il dipendente che ha avuto un infortunio durante il servizio (infortunio sul lavoro), o nel percorso che compie per raggiungere o lasciare il posto di lavoro (infortunio in itinere), ovvero durante una missione regolarmente autorizzata, dopo i necessari accertamenti sanitari, è tenuto a darne immediata comunicazione attraverso un’apposita dichiarazione scritta.
L’invio della dichiarazione con allegato il certificato uso INAIL (rilasciato dalla struttura sanitaria di primo soccorso o dal medico del SSN che ha prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi.
La dichiarazione del dipendente descriverà le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio ed evidenzierà l’esistenza o meno di testimoni diretti all’accaduto.
I dati riguardanti gli eventuali testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono) sono necessari all’Amministrazione per effettuare la denuncia di infortunio all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, nella dichiarazione il dipendente indicherà, oltre ai dati del conducente (cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa del o dei veicoli coinvolti, le compagnie assicuratrici, nonché l’Autorità intervenuta.
La dichiarazione sarà inviata:
In caso di prosecuzione dell’assenza, il dipendente invierà i successivi certificati al Responsabile del proprio Ufficio o Struttura di afferenza e, per conoscenza, al Referente per gli infortuni.
Al termine del periodo di infortunio, qualora tale evento abbia prodotto due o più certificati medici, il dipendente potrà rientrare in servizio previa presentazione di un ulteriore certificato medico che lo dichiari idoneo alla ripresa del lavoro.
Inoltre, se l’assenza per infortunio supera i sessanta giorni continuativi (quindi dopo almeno 61 giorni di assenza), il dipendente avrà cura di informare il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (via fax al n. 055 2757798; ovvero telefonando ai numeri: 055 2757761, 055 2757760, 055 2757756; o contattando per posta elettronica i seguenti destinatari: serena.bedini@unifi.it, lidiairene.roseto@unifi.it, leonardo.martini@unifi.it) per consentire all’Ufficio di fissare, presso il Medico Competente di Ateneo, una “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, (…), al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (sulla base dell’art. 41, comma 2, lettera e – ter, del D. Lgs. n. 81/2008).
La visita presso il Medico Competente (di cui sono fornite ulteriori specificazioni nel paragrafo successivo) costituisce quindi un obbligo di legge, posto a tutela della salute del dipendente, che l’Università di Firenze sarà in grado di adempiere in tempi brevi solo attraverso il necessario apporto del dipendente interessato.
I Servizi di Polo e il DipINT hanno competenza per le attività relative alle denunce di infortunio sul lavoro.
Presso ogni struttura è stato designato un Referente per gli infortuni, i cui nominativi e recapiti sono di seguito indicati:
Il Referente per gli infortuni si occupa, quindi, della gestione degli infortuni dei dipendenti afferenti agli Uffici o alle Strutture gestite dal Servizio di Polo in questione, dopo averne avuto notizia diretta dai dipendenti interessati.
Per i dipendenti afferenti al Rettorato, all’Amministrazione Centrale e alle Biblioteche dell’Ateneo, le prosecuzioni di infortunio saranno invece indirizzate al Responsabile del proprio Ufficio e, per conoscenza, al Referente per l’Amministrazione Centrale, Iva De Marco (iva.demarco@unifi.it - tel. 055 2757454).
Per questa tipologia di infortuni esiste l’obbligo di denuncia su apposita modulistica predisposta dall’Inail, sia alla sede INAIL competente (ossia quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell'assicurato), sia all’Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente competente in relazione al Comune in cui è avvenuto l'infortunio (Commissariato o Questura, ovvero Sindaco nei comuni in cui mancano gli uffici della Polizia di Stato).
In tal caso, il Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza del dipendente (se l’infortunio riguarda l’Amministrazione Centrale e le Biblioteche) o il Referente per gli infortuni (negli altri casi) è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, che annoterà l’evento sull’apposito Registro degli Infortuni, assegnando allo stesso un numero progressivo di iscrizione.
Il Referente per gli infortuni, nel termine di 48 ore dalla data di ricezione della dichiarazione del dipendente (fa fede la data del protocollo), invierà con raccomandata AR la denuncia dell’infortunio, sia all’Inail che alla Pubblica Sicurezza, presso le sedi competenti.
Per l’Amministrazione Centrale e per le Biblioteche, la denuncia alla Pubblica Sicurezza sarà effettuata dal Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza del dipendente; la denuncia all’Inail sarà fatta, invece, dal Referente per gli Infortuni, dopo aver ricevuto copia della dichiarazione del dipendente e dell’invio alla Pubblica Sicurezza da parte del Responsabile dell’Ufficio o della Struttura. Anche in tale caso il termine delle 48 ore per l’invio della denuncia decorre dalla data del protocollo della dichiarazione resa dal dipendente.
Per questa tipologia di infortuni non c’è alcun obbligo di denuncia.
Il Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza del dipendente, ovvero il Referente per gli infortuni, è tenuto solo a richiedere al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo l’iscrizione dell’evento sul Registro degli Infortuni.
Se, tuttavia, la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, l’Amministrazione ha l’obbligo di denunciare l’infortunio agli Enti competenti. In tal caso, il Referente per gli infortuni, entro due giorni dalla data di ricezione del nuovo certificato (ricordiamo che fa fede la data del protocollo), seguirà la procedura già descritta per gli “infortuni con prognosi superiore a 3 giorni”.
Se dall’infortunio deriva la morte o il pericolo di morte del dipendente la denuncia deve essere fatta all’Inail per telegramma o mezzo equipollente entro le 24 ore.
E’ necessaria la denuncia per gli infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni nei seguenti casi:
Il Referente per gli infortuni trasmetterà all’Inail i certificati medici di prosecuzione dell’evento rilasciati da soggetti (medico certificatore) diversi dall’Inail.
A chiusura dell’infortunio, il Referente per gli infortuni invierà al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo copia di tutti gli atti relativi alla gestione dell’evento (denuncia alle Autorità competenti e invio delle certificazioni mediche attestanti l’inizio, la prosecuzione e la chiusura dell’infortunio).
Di rilievo è il ruolo svolto dal personale che si occupa di inserire gli infortuni nel Sistema informatico di Ateneo di rilevazione delle Presenze, per il personale tecnico amministrativo; o nel Sistema informatico di gestione delle Carriere (CSA), per i collaboratori ed esperti linguistici.
I Referenti delle Presenze si occupano inoltre di monitorare l’evento, al fine di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo gli infortuni da cui sia derivata un’assenza dal servizio superiore a 60 giorni continuativi (per cui è prevista una visita medica di idoneità alle mansioni al momento del rientro in servizio).
Gli stessi Referenti hanno anche il compito di interloquire con l’Amministrazione Centrale (Ufficio Gestione del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici) in caso di irregolarità delle certificazioni mediche di inizio, prosecuzione e termine dell’infortunio.
Fondamentale, nell’ambito della valutazione del rischio (come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008) e nella predisposizione delle misure di prevenzione, è la raccolta di tutte le informazioni relative agli infortuni che comportino un’assenza dal servizio di almeno un giorno.
Tali annotazioni dovranno essere contenute in un apposito registro – il Registro degli Infortuni – e dovranno essere ordinate cronologicamente, contenere i dati anagrafici del dipendente, descrivere le circostanze dell’incidente, riportare i giorni di prognosi.
Il Registro degli Infortuni intestato all’Ateneo, unico per tutte le categorie di dipendenti, è tenuto ed aggiornato presso il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo.
Entro il primo semestre dell’anno in corso, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo invia all’INAIL competente la richiesta di definizione della pratica di infortunio, con riferimento a tutti gli infortuni chiusi nell’anno precedente.
Ricordiamo infatti che gli infortuni possono essere definiti dal suddetto Istituto in modo negativo (in tal caso non sono riconosciuti e vengono considerati quali eventi di malattia) ovvero possono essere riconosciuti.
Il Servizio Prevenzione e Protezione, ricevuta risposta dall’INAIL, provvede a darne comunicazione all’Ufficio Gestione del Personale Tecnico e Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici per i provvedimenti di competenza.
L’esito degli infortuni è stato già comunicato ai dipendenti interessati da parte dello stesso Istituto.
L’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), in tema di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, prevede che il dipendente effettui una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro , a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".
I dipendenti assenti a causa di un infortunio per il periodo sopra indicato, non appena in possesso del certificato medico che conclude l’infortunio, contatteranno tempestivamente (ai recapiti evidenziati nel primo paragrafo e comunque reperibili on line dal “Cerca chi” di Ateneo) il Servizio Prevenzione e Protezione per segnalare il loro rientro in servizio.
I dipendenti saranno quindi convocati dal Servizio Prevenzione e Protezione ad effettuare una visita medica presso l’ambulatorio del Medico Competente per l’Amministrazione universitaria, ubicato in Largo Palagi 1, presso il complesso del C.T.O. - Sezione di Medicina del Lavoro - dell’A.O.U. Careggi di Firenze.
Per consentire al Medico Competente di rilasciare l’idoneità alla mansione, è necessario presentare la documentazione medica relativa all’assenza.
L’Amministrazione, con riferimento ai giudizi relativi alla mansione specifica, attua le misure indicate dal Medico Competente e, se le stesse prevedono un’inidoneità alla mansione, adibisce il dipendente, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 del D. Lgs. n. 81/2008 cit.).
I dipendenti possono comunque esperire ricorso innanzi all’organo di vigilanza territorialmente competente contro il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo giudizio; ciò, al fine di una rivalutazione della propria idoneità alla mansione (art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008).
Se l’infortunio è stato definito negativamente dall’INAIL, il relativo periodo di assenza del dipendente viene considerato alla stregua di un’assenza per malattia comune, e convertito nel nuovo evento (malattia) sia sul sistema informatico di gestione delle carriere dei dipendenti (CSA) che sul Sistema Presenze.
La conversione dell’evento “infortunio” nell’evento “malattia” comporta l’applicazione delle decurtazioni stipendiali per i primi 10 giorni di assenza, come previsto dalla legge n. 133/2008 (cd. legge Brunetta), salvo che l’assenza sia certificata da un ricovero ospedaliero.
L’Ufficio Gestione trasmette quindi all’Ufficio Stipendi l’elenco del personale il cui infortunio è stato definito negativamente cui applicare le decurtazioni di legge, dandone immediata comunicazione ai dipendenti interessati.
Qualora l’Inail, dopo aver definito il caso negativamente, riesaminasse la pratica sulla base di nuovi elementi integrati dal dipendente, riconoscendo l’infortunio, l’Amministrazione provvederà a riconvertire la malattia in infortunio rimborsando il dipendente per gli importi precedentemente trattenuti.
In materia di visite di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio per infortunio, ricordiamo che il Contratto Collettivo Nazionale dell’Università non prevede alcun obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
Inoltre, il D.M. n. 206/2009 esclude esplicitamente dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia riconducibile ad infortunio sul lavoro.
L’art. 22 del C.C.N.L. comparto Università del 16.10.2008 prevede che “Le Amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e di quelle del d.lgs. n.368/2001, in quanto compatibili”.
Ai sensi dell’art. 1 del citato D.Lgs. 368/2001 e dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 133/2008 e dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, è possibile ricorrere al lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di natura temporanea ed eccezionale.
E’ necessaria la contemporanea sussistenza dei due requisiti della temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza che, in mancanza di ulteriori indicazioni da parte del legislatore, devono essere valutate caso per caso, nell’ambito delle seguenti tipologie:
L’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Al fine di combattere gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, il citato articolo 36 prevede l’obbligo per le PA di redigere un rapporto annuale da trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno anche al Dipartimento della Funzione Pubblica sulle tipologie di contratti flessibili utilizzate1.
Per quanto riguarda i limiti temporali al rapporto a termine, l’art. 4 del D.Lgs. 368/2001 prevede che la proroga sia ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato; in tal caso la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
La sintetica espressione “ragioni oggettive” è da intendersi che sopravvenute ragioni economiche ed organizzative, debitamente specificate, giustificano lo slittamento del termine iniziale del contratto stipulato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
L’art. 5, comma 4 bis, dello stesso Decreto prevede inoltre un limite massimo di 36 mesi nella successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore. I 36 mesi sono comprensivi di proroghe e rinnovi che vengono conteggiati indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro.
In proposito si fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 marzo 2011, ha deliberato, tra l’altro:
La legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in vigore dal 29 gennaio 2011, introduce all’art. 18, commi 5 e 6, nuovi vincoli in merito alla tipologia di personale che può svolgere attività di ricerca presso le Università.
In particolare l’articolo citato prevede che la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università e lo svolgimento delle attività di ricerca presso gli Atenei siano riservati esclusivamente ad alcune tipologie di personale. In particolare, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, deve trattarsi di dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Risulta quindi preclusa la partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca e lo svolgimento delle attività di ricerca da parte del personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il quale potrebbe svolgere pertanto esclusivamente un’attività di supporto tecnico e/o strumentale alla ricerca stessa.
La norma precisa che i suddetti vincoli non si applicano nel caso di “partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività” per i quali si fa riferimento “alle norme previste dai relativi bandi.”
Iter procedurale
La richiesta di attivazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, da inviare all’Area Risorse Umane, deve contenere le seguenti indicazioni (si veda il modulo):
Alla richiesta deve essere allegato l’impegno di spesa a copertura dell’intero costo del contratto.
Prima della convocazione in servizio della persona, la Struttura dovrà inviare il mandato di pagamento a copertura del costo per l’anno in corso, mentre per gli anni successivi i fondi dovranno essere trasferiti entro il mese di gennaio di ogni singolo anno.
L’assunzione del personale a tempo determinato ha luogo, ove possibile, mediante utilizzo della graduatorie dei concorsi pubblici per i rapporti a tempo indeterminato. In tal caso il dipendente conserva l’utile collocazione in graduatoria. E’ fatta salva l’applicazione di norme speciali a tutela delle categorie protette.
Responsabilità e sanzioni
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001 il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Trattamento Economico e Normativo
Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009 per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
La Circolare dell’Ateneo dell’11.02.04 con protocollo n. 5551 sui finanziamenti per i contratti del personale tecnico amministrativo regolamenta l’attivazione di contratti a tempo determinato i cui oneri non risultano a carico del fondo di finanziamento ordinario.
Modulistica
Normativa di riferimento
1 A tal proposito si vedano anche le Indicazioni relative al monitoraggio dei rapporti di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all’indirizzo http://www.innovazionepa.gov.it/media/348641/direttiva%2016.02.2010%20-%20lavoro%20flessibile_registrata.pdf
L'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ha luogo mediante utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, a seguito della stipula di un contratto individuale di lavoro nel quale vengono indicati:
Il periodo di prova è proporzionato al periodo di servizio prestato. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si terrà conto del solo servizio prestato. Esso viene sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.
In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. del 09.08.00, il contratto individuale deve indicare l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata nell’ambito delle tipologie di cui allo stesso articolo.
Nel caso di assunzione a tempo parziale nel contratto verrà definita la percentuale della prestazione lavorativa, rinviando la concreta articolazione oraria ad un accordo con il responsabile della struttura di destinazione.
Il dipendente neoassunto non deve avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/01, salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 8 del C.C.N.L. 09.08.00, in caso di assunzione a tempo parziale.
All’atto della stipula del contratto il dipendente deve compilare i moduli utili alla creazione della sua posizione giuridico-economica che si trovano alla pagina della modulistica.
Entro il termine di trenta giorni dall’assunzione il dipendente deve produrre un’attestazione medica comprovante l’idoneità fisica all’impiego rilasciata dall’autorità sanitaria della A.S.L. di appartenenza o da un medico militare.
Gli Uffici dell’Area Risorse Umane verificheranno successivamente, presso le competenti procure, l’assenza di carichi penali pendenti dichiarati dall’interessato.
Dopo la firma del contratto, il dipendente assume servizio presso la struttura di destinazione.
Il dirigente o il responsabile dell'ufficio, a cui è formalmente assegnato il dipendente, deve comunicare tempestivamente l'effettiva presa di servizio e la tipologia oraria adottata per la predisposizione del pagamento dello stipendio.
Gli Uffici dell’Area Risorse Umane, sulla base dell'orario adottato, determinano le ferie, i recuperi festività soppresse ed eventuali altre spettanze proporzionandoli al servizio prestato nell'anno.
Il dipendente che adotti la tipologia oraria con 1 o 2 rientri pomeridiani (orario previsto di 9 ore con pausa di almeno 1/2 ora nella fascia oraria 13.00-15.00), ha diritto alla corresponsione di tickets mensa che gli vengono consegnati dal responsabile della sede di assegnazione.
Il dipendente, in mancanza del piano ferie predisposto dalla struttura di afferenza, è tenuto a presentare all’Ufficio competente, con congruo anticipo, la richiesta di ferie.
Le ferie devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura e fruite, di norma, nel rispetto del piano ferie programmato.
Il dipendente che ne fa richiesta ha diritto di godere di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo a compensi economici.
Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione.
In caso di mancato godimento di almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione da parte dei dipendenti che hanno prestato servizio per l’intero anno solare, l’Amministrazione è soggetta a sanzioni amministrative che possono variare da un minimo di 130 a un massimo di € 780.
Qualora, come previsto dalla circolare di Ateneo n. 57412 del 31 ottobre 2006, si renda impossibile per il lavoratore la fruizione nell’anno solare di tutte le ferie, due settimane, per i dipendenti che hanno prestato servizio per l’intero anno solare, sono procrastinabili nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Le ferie sono sospese per malattie documentate con prognosi di più di tre giorni o per malattie che diano luogo a ricovero ospedaliero.
Le ferie autorizzate, o in corso di fruizione, possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio.
Durante i periodi di assenza non retribuita (ad esempio aspettative ecc.) non si maturano giorni di ferie.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi annui. I dipendenti assunti successivamente al 9 agosto 2000 hanno diritto a 30 giorni di ferie per i primi tre anni di servizio; dopo tale periodo spettano 32 giorni di ferie.
In caso di orario di lavoro distribuito su cinque giorni settimanali, i giorni annui spettanti sono ridotti rispettivamente a 28 e 26 per i neoassunti.
Al personale assunto con contratto di durata inferiore all’anno le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato. Il computo viene effettuato dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ad ogni dipendente sono attribuite 4 giornate annue di riposo da fruire improrogabilmente nell’anno solare.
Le festività devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura.
Al personale assunto con contratto di durata inferiore all’anno le festività maturano in proporzione alla durata del servizio prestato. Il computo viene effettuato dalla data di assunzione alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Dirigente della struttura, tenuto conto delle esigenze di servizio e delle richieste del personale, programma il piano ferie.
Le ferie e festività soppresse non previste dal piano ferie devono essere richieste, al Responsabile della struttura, con adeguato anticipo rispetto alla data di fruizione
Il godimento dei giorni di ferie o festività è possibile solo previo accordo ed autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza.
Intera retribuzione.
Il dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che sia donatore di sangue e di emocomponenti, ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettua la donazione.
Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente l’assenza al Responsabile della struttura, ed a produrre al Dirigente dell’Area Risorse Umane, al rientro in servizio, l’idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria autorizzata dal Ministero della Sanità con l’indicazione dell’avvenuta donazione nonché il giorno e l’ora del prelievo.
Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere concessi, ai sensi dell’art 30, comma 1 del C.C.N.L. 16.10.08, permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno, non frazionabili in ore, in caso di documentata grave infermità, ai sensi dell’art. 4 c. 1 della Legge 53/2000, del coniuge o di un parente entro il secondo grado - genitori, coniuge, figli, nonni/e e nipoti (figli di figli), o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Al suddetto personale non spettano i permessi retribuiti, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del suddetto C.C.N.L., per gravi motivi personali o familiari.
Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha diritto, altresì, a permessi non retribuiti, per motivate esigenze debitamente documentate, fino ad un massimo di dieci giorni complessivi in ragione d’anno, in misura proporzionale al servizio prestato.
Non potrà essere utilizzata l’autocertificazione per giustificare l’infermità in atto di familiari per i quali si richieda il permesso retribuito per l’assistenza. In tal caso sarà necessario produrre apposita certificazione medica.
Per fruire del permesso il dipendente dovrà:
1. informare, ove possibile, con un congruo anticipo, il responsabile della propria struttura dell’assenza;
2. trasmettere tempestivamente al Dirigente dell’Area Risorse Umane specifica domanda motivata, contenente l’indicazione dei giorni per i quali richiede il permesso retribuito o non retribuito, corredandola della documentazione necessaria.
La domanda potrà essere presentata o direttamente al personale dell’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che procederà all’identificazione del dipendente, oppure potrà essere inviata, sempre allo stesso Ufficio, per posta o per fax (al num. 0552757619). In tal caso dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che:
2.1 - la grave infermità, in quanto non autocertificabile, dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico, attestante la grave infermità, rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico
2.2 - dovrà essere indicato, anche, il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica.
Intera retribuzione.
Ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. del 27.01.2005 del Comparto Università, le amministrazioni possono assumere personale a tempo determinato, in applicazione del D.Lgs. n. 368/2001, in particolare per le seguenti esigenze:
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale.
La disciplina specifica di questa tipologia contrattuale è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale del 10 luglio 2002 e nel Contratto Interprovinciale di Lavoro del 18 novembre 2004 per gli operai agricoli, forestali privati, florovivaisti e semenzieri di Firenze e Prato.
Il modulo per la richiesta di assunzioni degli operai agricoli è rivolto a tutti quei dipartimenti e a quelle strutture che si trovano nella necessità di richiedere questo tipo di personale.
Per inoltrare la richiesta di personale agricolo dovrà essere inviato all’Ufficio Organizzazione, Programmazione e Mobilità e per conoscenza all’Ufficio Concorsi e Gestione dell’Orario di Lavoro, il modulo allegato (file pdf), debitamente compilato e firmato dal dirigente a cui afferiscono le strutture che necessitano di questo tipo di professionalità e/o dal responsabile delle strutture stesse.
Sul modulo devono essere riportate le denominazioni delle strutture che beneficeranno delle prestazioni lavorative degli operai agricoli e le fasi lavorative.
Con il termine “congedo di maternità”, si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice connessa alla sua maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria pre-parto) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria post-parto).
Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità del congedo di maternità, che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di astensione obbligatoria pre-parto fino a un mese prima della data presunta del parto e, conseguentemente, di usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria post-parto dopo la nascita del bambino.
La flessibilità viene concessa a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non arrechi danno alla salute della gestante o del nascituro.
Il periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della dipendente o per fatti sopravvenuti, quali ad esempio l’insorgere di un periodo di malattia generica o specifica della gravidanza. In questo caso potrà essere differito dopo il parto solo il periodo di flessibilità coincidente con le giornate di effettiva prestazione lavorativa comprese le festività cadenti nello stesso.
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo pre-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all’art. 39 del d.lgs.151/2001.
Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.
La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro richiesta di congedo corredata delle certificazioni relative alle condizioni previste.
L’indennità spetta ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
La dipendente dovrà presentare richiesta di congedo al Dirigente dell’Area Risorse Umane, compilando l’apposito modulo, unitamente al certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto ed il mese della gestazione alla data della visita.
Qualora intenda avvalersi della flessibilità del congedo dovrà far pervenire, prima del settimo mese di gravidanza, e comunque intorno al sesto mese (per dare la possibilità all’Ufficio competente di procedere alle relative autorizzazioni), la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, attestante la possibilità del proseguimento dell’attività lavorativa, al fine di poter procedere all’accertamento da parte del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, anche mediante autocertificazione, la nascita del figlio.
Entro lo stesso termine, in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto prima o dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, dovrà essere presentato un certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell’aborto e la data in cui questo si è verificato.
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio pensionabile.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
In caso di cessazione dal servizio per scadenza del termine, spetta alla dipendente una indennità di maternità pari all’80% dello stipendio.
Questa indennità le spetta anche nel caso in cui la dipendente, cessata dal servizio per scadenza del termine, sarebbe stata collocata in congedo di maternità entro il 60° giorno dalla data di cessazione.
I genitori possono usufruire del congedo di maternità in caso di:
Il lavoratore che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.
L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare apposita richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane, nella quale viene specificato se il minore è adottato o è in affidamento preadottivo o temporaneo, e se è di nazionalità straniera. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria, per le adozioni nazionali;
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero attestante la data di ingresso in Italia del minore.
Intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di trattamento economico accessorio pensionabile.
Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.
Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi durante la malattia dello stesso:
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
Per il personale a tempo determinato il diritto a tale congedo è subordinato alla mancata fruizione dello stesso durante l’anno di riferimento presso altro datore di lavoro, da documentarsi per mezzo di una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Inoltre, nel rispetto dei limiti individuali e complessivi previsti per tale congedo, sarà tenuto conto dei periodi eventualmente fruiti prima del rapporto di lavoro in essere, e la fruizione del congedo stesso non potrà eccedere la durata del rapporto di lavoro.
Le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.
I Collaboratori ed Esperti Linguistici, con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato o determinato possono essere autorizzati al di fuori dell’orario di lavoro, allo svolgimento di incarichi extraistituzionali retribuiti.
Si intendono incarichi retribuiti tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso e che siano conferiti da soggetti pubblici o privati (committenti). Restano comunque esclusi i compensi derivanti dallo svolgimento delle attività elencate nell’art.53, c. 6) del Decreto Legislativo 30.03.01 n. 165, che non devono avere la caratteristica della continuità e delle attività libero professionali (salvo i casi previsti dalla legge) e comunque non possono, in nessun caso pregiudicare il corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali e dei compiti affidati nell’ambito dell’Ateneo, né perseguire interessi in contrasto con quelli dell’Ateneo stesso.
Inoltre, tali attività non possono essere svolte all’interno dei locali universitari ed è vietato utilizzare risorse e/o strumenti di appartenenza dell’Ateneo.
La procedura autorizzativa prevede la presentazione di una richiesta da effettuarsi in via preventiva e con congruo anticipo rispetto all’inizio dello svolgimento di detta attività.
La richiesta può essere presentata sia dal soggetto committente che dal dipendente interessato corredata dalla proposta d’incarico al Dirigente o al Responsabile dell’Unità Amministrativa di appartenenza e deve contenere tutte le indicazioni indicate e necessarie affinché l’organo competente possa verificare la compatibilità e/o l’assenza di conflitto di interessi con l’attività istituzionale.
In particolare la richiesta dovrà contenere i seguenti elementi:
Non è possibile chiedere l’autorizzazione a sanatoria, cioè a conclusione dell’attività.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza e formalizzato con lettera da parte del Responsabile del Preside o Presidente del Centro Linguistico, notificata all’interessato e per conoscenza al committente. Decorso tale termine, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi conferiti da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
Entro il 30 di aprile dell’anno successivo a quello del conferimento dell’incarico sarà cura del dipendente inviare l’apposito modulo opportunamente compilato al fine dell’inserimento dei dati in via telematica nel sito internet dell’Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.
I criteri che disciplinano la materia sono contenuti nel “Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01” e nella successiva Circolare esplicativa n. 4 del 23.02.2009 del Dirigente Area Risorse Umane consultabili alla pagina web d’Ateneo.
Sono Collaboratore Linguistico, quando sarò collocato a riposo per limiti di età?
È prevista la possibilità, sia per uomini che per donne, di permanere in servizio attivo per un biennio, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni e fino al compimento dei 67, data di collocamento a riposo. | |
Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile ()anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Per gravi motivi si intendono:
Il congedo puo altresi’ essere richiesto per il decesso di uno dei sopraindicati soggetti qualora il dipendente non abbia la possibilità di utilizzare nello stesso anno i permessi retribuiti previsti dalle disposizioni del D.M. 278/2000 o da quelle previste dalla contrattazione collettiva.
Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato ed in caso di assenze o aspettativa ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 292 del 16.02.09.
Per fruire del congedo il dipendente dovrà trasmettere tempestivamente al Dirigente Area Risorse Umane domanda motivata corredandola della idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Sulla domanda dovrà essere apposto il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura.
Qualora la richiesta sia riferita al congedo per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1) del suddetto D.M. 278/00 e a periodi non superiori a tre giorni, l’Amministrazione è tenuta ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo dovranno essere motivati in relazione anche alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi 20 giorni.
Il dipendente durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione.
Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
(1) (Art. 433) Codice Civile
Persone obbligate.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in aspettativa per dottorato di ricerca senza assegni per la durata del corso se usufruisce di borsa di studio.
In caso, invece, di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.Il dipendente può, inoltre, essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno senza assegni per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova.
Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed Esperti Linguistici ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 292 del 16.02.09. Le suddette incompatibilità vengono meno nel caso in cui l’aspettativa sia concessa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa.Il dipendente che intende usufruire dell’aspettativa per dottorato di ricerca, borsa di studio o per realizzare una diversa attività lavorativa, deve presentare al Dirigente Area Risorse Umane una specifica domanda, contenente la data d’inizio, la durata prevista dell’aspettativa e l’indicazione dell’attività formativa o lavorativa che intende svolgere, allegando la relativa documentazione.
Il dipendente che usufruisce della borsa di studio per la frequenza ad un corso di dottorato di ricerca non ha diritto alla retribuzione per l’intero periodo.
In caso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico in godimento.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ai dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali vengono concessi permessi mensili, retribuiti e non, per l’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità di seguito indicate.
Ai sensi dell’art. 79, Comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i lavoratori dipendenti, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
Ai sensi dell’art. 79, Comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.
Ai sensi dell’art. 79, Comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Oltre ai permessi retribuiti sopraindicati, i predetti lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
Le assenze effettuate per l’intera giornata lavorativa per la fruizione dei permessi non retribuiti non sono equiparate all’attività lavorativa ai fini della maturazione delle ferie.
L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i predetti permessi si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
TABELLA RIASSUNTIVA DEI PERMESSI
Carica Elettiva | Permesso | D. Lgs. 267/2000 |
Consigliere | a) Si concede l’intera giornata per la seduta del Consiglio; | a) comma 1 |
Assessore (comunale/provinciale/ metropolitano/di comunità montana/di unione di comuni/di consorzio fra enti locali) | a) Durata effettiva della riunione della giunta | a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5 |
| Componente organo esecutivo di consiglio circoscrizionale/di municipio/ | a) Durata effettiva della riunione della giunta b) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato | a) comma 3 b) comma 5 |
Sindaco /presidente di provincia/ sindaco metropolitano/ presidente di comunità montana/ | a) Si concede l’intera giornata per la seduta del Consiglio; | a) comma 1 |
| Presidente dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti | a) Si concede l’intera giornata per la seduta del Consiglio; | a) comma 1 |
| Presidente dei consigli comunali/provinciali e circoscrizionali | a) Si concede l’intera giornata per la seduta del Consiglio; | a) comma 1 |
| Presidente di gruppo consiliare di province e comuni | a) Durata effettiva della riunione delle conferenze dei capogruppo; b) 24 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato (tale permesso viene concesso solo nel caso di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) c) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato | a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5 |
I dipendenti che svolgono le funzioni di sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni delle aree metropolitane, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000.
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), artt. 79, 81, e 85
La Corte dei Conti in base all’art. 100 della Costituzione svolge: - un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo; - un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; - un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; Accanto a dette funzioni ve ne sono altre introdotte da leggi ordinarie che trovano il loro fondamento costituzionale nei principi del buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Costituzione) l’equilibrio di bilancio (art. 81 Costituzione) ed il coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Costituzione). In particolare, la legge n. 20 del 14.01.1994 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con riferimento al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione di bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.
In sintesi fra i controlli svolti dalla Corte dei Conti possono distinguersi tre principali tipologie: - il controllo preventivo di legittimità su atti; - il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche; - il controllo economico/finanziario con funzione referente.
Nelle relazioni tra enti ed organi amministrativi può essere necessario un riesame di un singolo atto amministrativo o dell’attività amministrativa nel suo complesso da parte della Corte dei Conti. Il controllo preventivo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività amministrativa siano conformi alla legge.
L’art. 17, comma 30, della legge n. 102 del 3.08.2009, di conversione del D.L. n. 78/2009 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” ha modificato l’art. 3 comma 1 della legge n. 20 del 14.01.1994 aggiungendo all’elenco dei provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti le seguenti fattispecie:
- alla lettera f bis): atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);
- alla lettera f ter): gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 23.12.2005 (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione).
In applicazione della Circolare di Ateneo n. 9 del 17.03.2010 e sulla base di quanto previsto dal vigente art. 3 della legge n. 20/1994 non devono essere trasmessi alla Corte dei Conti i seguenti atti:
a) esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi istituzionali dell’amministrazione, semprechè non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio, ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione,
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di disposizioni normative speciali;
e) gli incarichi di docenza; tra questi possono essere ricompresi gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, oltre ai contratti per corsi di formazione del personale e quelli per seminari e conferenze in quanto riconducibili ad attività formative;
f) gli assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 possono ritenersi esclusi, in quanto fattispecie in sé compiutamente disciplinata da apposita normativa.
Di contro si ritiene di dover sottoporre al controllo in questione i contratti stipulati per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca.
In applicazione della Circolare di Ateneo n. 27 del 13.07.2010 e tenuto conto delle precisazioni inviate dalle Corte dei Conti nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Responsabile della struttura e/o il Dirigente deve assicurarsi che la relativa procedura comprenda la seguente documentazione da trasmettersi – in copia conforme all’originale – alla Corte dei Conti ai fini del controllo preventivo di legittimità:
- atto di conferimento dell’incarico;
- bando della procedura comparativa e verbale della commissione;
- curriculum del collaboratore;
- provvedimento di approvazione degli atti della procedura comparativa;
- contratto sottoscritto e vistato in ciascuna pagina dai contraenti da trasmettere in duplice copia (originale e copia conforme);
- attestazione della disponibilità finanziaria vistata in ogni pagina e sottoscritta dal soggetto competente;
- assunzione dell’impegno di spesa vistato in ogni pagina e sottoscritto dal soggetto competente.
In applicazione della Circolare di Ateneo n. 8 del 19.05.2011 la documentazione necessaria al fine del controllo preventivo di legittimità deve essere trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Corte dei Conti – Ufficio di controllo sui Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio
Piazzale di Porta Pia n. 1 – 00198 – Roma (recapito telefonico: 0644125238).
Gli atti di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter) soggetti al controllo preventivo di legittimità divengono efficaci qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente mediante atto espresso e, comunque, decorsi sessanta giorni dal loro ricevimento presso l’Ufficio di controllo della Corte dei Conti. Sono eventualmente fatti salvi i casi di sospensione dei termini per eventuali richieste di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed il rispetto degli obblighi di pubblicità. Pertanto è precluso dare esecuzione ai predetti atti prima che questi divengano efficaci.
Qualora giunga una comunicazione di rilievo da parte della Corte dei Conti in ordine alla documentazione precedentemente trasmessa la struttura interessata è tenuta ad adempiere alle richieste dell’organo di controllo nei termini stabiliti dallo stesso.
L’indirizzo web della Corte dei Conti è www.corteconti.it
Corte Costituzionale n. 172 del 10-13.05.2010 (pdf)
Corte dei Conti SS.UU. - Controllo – Delibera n. 13/CONTR/10 del 26.04.2010 (pdf)
Corte dei Conti Sez. Centrale - Controllo – Delibera n. 12/10/P del 27.05.2010 (pdf)
Corte dei Conti Sez. Centrale – Controllo n. 24/2009/P del 28.12.2009 (pdf)
ASSUNZIONE
A conclusione della procedura di reclutamento e dunque a seguito della chiamata da parte del Consiglio di Facoltà per i professori di I e II fascia o dell’approvazione degli atti della valutazione comparativa per i ricercatori universitari, gli interessati sono invitati a presentarsi presso l’Ufficio personale docente e ricercatore (stanza 96 II piano) per gli adempimenti amministrativi inerenti la nomina, con un anticipo rispetto alla data di assunzione in servizio di almeno venti giorni. Chi non è già dipendente di questo Ateneo dovrà presentarsi con un documento valido e il tesserino del codice fiscale.
Gli interessati dovranno compilare i sottoelencati moduli, visibili e scaricabili alla pagina della modulistica:
Gli interessati dovranno presentarsi anche all’Ufficio Stipendi e trattamento accessorio del personale (stanza 86 II piano), per la compilazione dei moduli sottoelencati, visibili e scaricabili all’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html:
Gli uffici sono aperti al pubblico lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle ore 15 alle 16,30.
La presa di servizio dovrà avvenire presso la Presidenza della Facoltà nella data di decorrenza della nomina.
Entro trenta giorni successivi all'assunzione in servizio, pena la decadenza dalla nomina, gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio carriere e amministrazione personale docente e ricercatore un certificato medico rilasciato dall’autorità dell’Azienda Sanitaria di appartenenza, ovvero da un medico militare, dal quale risulti l'idoneità fisica all’impiego, di data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione dello stesso.
Le informazioni relative al servizio di posta elettronica sono reperibili sul sito dello CSIAF.
Le commissioni giudicatrici per il passaggio ad ordinario e per la conferma nei ruolo di professore associato e di ricercatore universitario sono nominate dal Ministero dell’Università e della Ricerca su designazione del Consiglio Universitario Nazionale.
L’incarico di commissario per una conferma in ruolo rientra nei compiti istituzionali dei docenti, i quali sono tenuti all’espletamento dell’incarico, salvo eventuali e documentati impedimenti che potranno consentire la rinuncia, la cui comunicazione dovrà essere inoltrata al MIUR ai fini dell’eventuale sostituzione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della ministeriale di nomina.
Le commissioni individuano autonomamente la sede dei lavori; i lavori possono svolgersi anche per via telematica, modalità consigliata dal MIUR ai fini del contenimento della spesa.
Gli oneri relativi alle spese di missione sono ad esclusivo carico delle Università di appartenenza.
Il verbale dovrà essere trasmesso a cura della commissione direttamente ai Rettori delle Università presso le quali prestano servizio i candidati e non anche al MIUR.
La lavoratrice in gravidanza comunica il suo stato al Direttore del Dipartimento di afferenza e all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore - Piazza San Marco, 4 – tel. 055/2757612-7313-7259-7433-7350-6210.
L’ufficio è aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13 e di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 16,30.
La comunicazione può essere effettuata via fax al n. 055/2756211, allegando copia di un documento di riconoscimento. Con la stessa modalità può essere effettuata ogni ulteriore comunicazione
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione la lavoratrice deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una apposita domanda e, successivamente, trasmettere la relativa documentazione medica attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami o della visita specialistica e la causale relativa all’effettuazione di esami o visite prenatali.
Alla lavoratrice che usufruisce di detti permessi spetta l’intera retribuzione.
L’interdizione anticipata dal lavoro, per uno o più periodi antecedenti l’inizio del congedo di maternità, può essere disposta dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente per residenza, su domanda dell’interessata, nei seguenti casi:
1. per complicanze della gestazione;
2. per condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino, salvo il caso in cui il Direttore del Dipartimento di afferenza ritenga che esistano altre mansioni cui poterla adibire.
Complicanze della gestazione
• La dipendente è tenuta a comunicare al proprio Dipartimento di afferenza l’assenza dal servizio il primo giorno in cui questa si verifica e a presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio la richiesta di interdizione anticipata dal lavoro unitamente alla certificazione medica;
• La stessa dovrà trasmettere all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, nel più breve tempo possibile, copia della ricevuta rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro che, successivamente, provvederà a inviare copia del provvedimento emesso di collocamento in interdizione anticipata dal lavoro.
Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della madre e del bambino
• La dipendente è obbligata a dare comunicazione del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, al Direttore del Dipartimento di afferenza;
• Il Direttore deve tempestivamente adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio della dipendente, modificandone le condizioni o l’orario di lavoro; ove non sia possibile effettuare tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, lo stesso deve provvedere ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Il Direttore provvede anche a far sottoporre la dipendente a visita medica da parte del Medico Competente;
• Il Medico Competente, qualora ritenga che la dipendente non possa continuare a svolgere l’attività lavorativa, ne dà comunicazione all’Amministrazione che provvede ad informare l’Ispettorato della Direzione Provinciale del Lavoro compente per territorio, il quale può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo antecedente l’inizio del congedo di maternità.
Nel periodo di astensione anticipata spetta l’intera retribuzione, in quanto trattamento di maggior favore (v. comma 2 art. 1 D.Lgs. 151/2001) previsto dall’art. 41 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957) ed il periodo è utile a tutti gli effetti.
La lavoratrice madre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi e precisamente:
• 2 mesi prima della data presunta del parto e fino al giorno del parto, previa presentazione all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore del certificato medico attestante il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto
(v. anche Flessibilità del congedo di maternità);
• 3 mesi dopo il parto, a decorrere dal giorno successivo alla data di nascita del bambino, comprovata dalla presentazione all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, entro 30 giorni dall’evento, di una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, o di una copia del certificato attestante il parto rilasciato dall’ospedale, o di un estratto dell’atto di nascita.
Se il parto avviene in anticipo i giorni non goduti si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità post-parto per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice:
• in caso di morte o di grave infermità della madre;
• in caso di abbandono da parte della madre e/o di affidamento esclusivo del bambino al padre; per avvalersi del diritto il padre lavoratore dovrà presentare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore una richiesta corredata da idonea certificazione o, in caso di abbandono, autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nel periodo di congedo di maternità e paternità spetta l’intera retribuzione, in quanto trattamento di maggior favore (v. comma 2 art. 1 D.Lgs. 151/2001) previsto dall’art. 41 del T.U. (D.P.R. 3/1957) ed il periodo è utile a tutti gli effetti.
(artt. 39 e successivi D.Lgs. 26/3/2001, n. 151)
Durante il primo anno di vita del bambino alla madre lavoratrice spettano, previa domanda da presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza, 2 ore di riposo giornaliere se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore ovvero 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.
Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale.
In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. In tale ipotesi il padre può fruire delle suddette ore anche durante i periodi di congedo di maternità e congedo parentale della madre.
In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo
Il diritto ai riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Il congedo parentale spetta per ogni figlio nei primi otto anni di vita e può essere usufruito, anche contemporaneamente, da entrambi i genitori, per un periodo complessivo di 10 mesi. Il periodo complessivo è elevato a 11 mesi, qualora il padre usufruisca di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Nell’ambito del predetto limite (10 o 11 mesi) il diritto compete:
• alla madre, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
• al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 mesi, qualora eserciti il diritto all’astensione per almeno 3 mesi;
• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.
Il congedo parentale può essere utilizzato frazionatamente, anche a singoli giorni.
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà essere data comunicazione al Dipartimento di afferenza e prodotta idonea certificazione medica all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore.
Per usufruire del congedo occorre presentare domanda con un preavviso non inferiore ai 15 giorni, all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore.
Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3.
Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso anno solare spetta una retribuzione ridotta al 30% se il bambino ha tra 0 e 3 anni mentre è senza retribuzione se il bambino ha tra i 3 e gli 8 anni.
I periodi senza retribuzione vengono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.
In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Il genitore adottivo o affidatario che non usufruisce del congedo obbligatorio dei tre mesi dall’ingresso in famiglia, può usufruire nello stesso periodo di congedo parentale.
Contribuzione figurativa
(v.INPDAP)
I periodi di congedo parentale usufruiti al di fuori del rapporto di lavoro possono essere riscattati ai fini pensionistici su domanda degli interessati in possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata.
Per figli di età non superiore a 3 anni: hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti.
Per figli di età compresa fra 3 e 8 anni: hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3.
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Per fruire dei predetti congedi il dipendente dovrà produrre all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore apposita domanda documentata dalla certificazione medica che attesti lo stato di malattia del figlio.
I periodi senza retribuzione vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.
In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo
Per le malattie di figli di genitori adottivi o affidatari:
• per figli di età non superiore a 6 anni - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti;
per figli di età compresa fra 6 e 8 anni – hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3;
• per adozioni effettuate dal 6° al 12° anno di età - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ogni figlio entro i 3 anni successivi dalla data d’ingresso in famiglia. La retribuzione è quella relativa al congedo straordinario.
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di minore con handicap in situazione di gravità che abbiano prodotto idonea certificazione ai sensi dell’art. 4 della legge 5/2/1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del 3° anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Durante tutto il periodo di prolungamento spetta la retribuzione al 30%; il periodo stesso è computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13° mensilità.
In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori possono usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito (art. 33, comma 2, Legge 104/92), fino al compimento del 3° anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità. Successivamente al compimento del 3° anno, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/92.
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore hanno diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5/2/1992, n. 104, da fruire anche in maniera continuativa nell’ambito del mese, a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle conviventi) di soggetto con handicap in situazione di gravità, possono chiedere di usufruire, entro 60 giorni dalla richiesta, e in alternativa ai permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/92, di un congedo di durata complessiva di 2 anni. Durante tale congedo sarà corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
Responsabile del trattamento dati personali: Dott.ssa Susanna Massidda
Incaricati del trattamento dati personali: Daniela Barbieri, Antonella Crini, Valentina Conticelli, Orietta Landi, Daniela Maggi, Lilia Mascii, Gianna Nesti, Sabrina Pazzagli, Elisabetta Picchiani, Monica Piccini, Suzanne Renda, Simona Renai, Nicoletta Romanelli, Alessandra Rosati, Roberta Sonnacchi, Adelina Maria Lucia Torchia.
Il titolo di “professore aggregato”, ai sensi dell’art. 1 comma 11 della legge 4/11/2005, n. 230, è attribuito a tutti coloro ai quali sono affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari, compiti di tutorato e di didattica integrativa se rientriao nelle sottoindicate categorie di personale:
Il dipendente, all’atto della nomina dichiara sotto la propria responsabilità, il proprio indirizzo di residenza e, qualora diversi, un domicilio e/o un domicilio fiscale. In caso di variazione di quanto dichiarato in merito, il dipendente è tenuto ad inviare tempestivamente all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, e per conoscenza al Preside di Facoltà e al Direttore del Dipartimento, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 utilizzando l’apposito modello. Qualora la variazione di residenza comporti il trasferimento ad altra provincia il dipendente deve attenersi alle istruzioni contenute in merito all’obbligo di residenza in sede.
La normativa in vigore prevede per i professori di I e II fascia, i ricercatori confermati e gli assistenti la possibilità di optare tra un regime di tempo pieno e un regime di tempo definito.
La scelta effettuata obbliga al rispetto dell’impegno assunto almeno per un anno accademico.
Il termine per modificare l’opzione è il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 novembre successivo (modulo pdf). Il mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma dell’attuale regime.(circolare n. 4/2011 - pdf)
Per i docenti e ricercatori che svolgono attività assistenziale l’opzione universitaria (modulo pdf), , con conseguente riconduzione al corrispondente regime assistenziale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 517/99 (intramurario in caso di tempo pieno o extramurario in caso di tempo definito), ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini giuridici ed economici (circolare n.9/2008-pdf).
L’art. 5, comma 12, seconda parte, del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, ha previsto che lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria per il personale docente in attività assistenziale comporti l’opzione per il tempo pieno, mentre lo svolgimento dell’attività extramuraria quella per il tempo definito ai sensi dell’art. 6 della legge 30.12.2010, n. 240.
Il termine per l’esercizio dell’opzione per l’attività professionale intramuraria (con conseguente passaggio a tempo pieno) o extramuraria (passaggio a tempo definito) è fissato al 30 novembre di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo (modulo pdf).
L’art. 1, comma 17, della legge 4/11/2005, n. 230 prevede che “per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si é compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed é abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età”.
Il comma 19 della legge citata prevede che i professori ordinari ed associati, già in servizio all’entrata in vigore della legge stessa, abbiano la possibilità di “optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita”, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno (modulo pdf).
La disciplina del biennio di trattenimento in servizio prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è stata modificata dall’art. 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha introdotto la facoltà per l’amministrazione di accogliere o rigettare la richiesta ed ha individuato i termini per la presentazione delle istanze (da ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento) da intendersi con riferimento all’età anagrafica.
In dipendenza di quanto sopra, il Senato Accademico, nella seduta del 10 marzo 2010, ha individuato nel 1° novembre successivo al compimento del sessantottesimo anno di età il collocamento a riposo dei professori associati che optano (o abbiano optato) per il regime giuridico di cui alla legge 230/2005 citata, fatta salva la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, ai sensi dell’articolo 16 sopracitato.
Dall’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (29 gennaio 2011) l’articolo 16 suddetto non si applica a professori e ricercatori universitari (articolo 25).
Coloro che presentano la suddetta opzione, sono tenuti all'espletamento di 120 ore di didattica frontale sulle 350 ore previste per il regime a tempo pieno e di 80 di didattica frontale sulle 250 previste per il rapporto a tempo definito.
L'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha riscritto la disciplina per il conferimento degli incarichi di insegnamento tramite contratto.
In applicazione della norma citata è stato emanato un nuovo regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, che è entrato in vigore dal 21 aprile 2011.
Successivamente gli organi di governo hanno approvato le "Disposizioni transitorie in materia di affidamenti di incarichi di insegnamento" che consentono la continuità delle attività didattiche.
Sarà il nuovo regolamento didattico a disciplinare la procedura degli affidamenti.
Il termine di presentazione ai Presidi della scheda di programmazione delle attività didattiche, scade il 30 aprile di ogni anno.
I professori in congedo ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80 e dell’art. 10 della legge 311/58, nonché i ricercatori e gli assistenti in congedo ai sensi dell’art. 8 della legge 349/58, non sono tenuti a presentare la scheda per il periodo del congedo stesso.
Quantificazione impegno didattico
Il dipendente ha diritto, nella misura massima di 3 giorni per evento, ad un permesso retribuito nell’ipotesi di decesso:
Il dipendente può inoltrare la richiesta indirizzata al Direttore Amministrativo utilizzando l’apposito modulo (rtf - pdf), anche via fax al n. 055/2756211, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Intera retribuzione.
Il collocamento a riposo del personale docente e ricercatore decorre dal 1° novembre successivo al compimento dell’età prevista dalla normativa in vigore per ciascuna categoria:
Professori ordinari
Professori associati
Ricercatori universitari - Assistenti del ruolo ad esaurimento
La normativa relativa al collocamento a riposo del personale docente e ricercatore ha subito importanti innovazioni. In particolare si segnalano:
- Professori ordinari: artt. 19 e 110 D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980; art. 1 legge 7 agosto 1999, n. 239; commi 17, 18, 19 art. 1 legge 230 del 4 novembre 2005; articolo 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rtf)
- Professori associati: art. 24 D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980; commi 17, 18, 19 art. 1 legge 230 del 4 novembre 2005; articolo 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rtf)
- Ricercatori universitari: comma 7 art. 34 D.P.R. n. 382 del 11 luglio 1980; comma 11 art. 72 legge 6 agosto 2008 n. 133; articolo 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rtf)
- Assistenti del ruolo a esaurimento: art. 11 legge n. 349 del 18 marzo 1958; comma 11 art. 72 legge 6 agosto 2008 n. 133; articolo 25 legge 30 dicembre 2010, n. 240 (rtf)
L’Università, in attuazione dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, disciplina i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi retribuiti extra-impiego ai professori, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori, anche a contratto di cui all’articolo 1, comma 14, della legge n. 230/2005, in regime di impegno a tempo pieno.
Sono considerati retribuiti gli incarichi, anche occasionali, conferiti da soggetti pubblici e privati, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Il regolamento non si applica:
Il regolamento non si applica altresì ai professori, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori in regime di impegno a tempo definito, per i quali resta ferma la disciplina delle incompatibilità stabilita dagli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del regolamento e precisamente: “E’ fatto divieto ai docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di impegno a tempo definito, di svolgere attività di consulenza o collaborazione all’attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che prestino servizi a pagamento agli studenti.”
l’art. 6 del Regolamento dispone che le richieste siano presentate al Rettore e al Preside almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività.
Solo in caso d’urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all’emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Preside anche per le vie brevi. In questo caso si può prescindere dal parere del Direttore del Dipartimento.
Ai docenti e ricercatori (indipendentemente dal regime d’impegno scelto) e ai ricercatori a contratto, è vietato:
Ai docenti e ricercatori in regime di tempo pieno, nonché ai ricercatori a contratto, non è consentito lo svolgimento di attività non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio ed aventi il carattere della abitualità, sistematicità, continuità e professionalità; ne discende che detto personale non può essere titolare di partita IVA (Circolare 81688 del 25.11.2009). Un caso particolare è rappresentato dai docenti e ricercatori a tempo pieno che svolgono attività assistenziale, per i quali l’art. 5 del D.Lgs 21/12/1999, n. 517 prevede la possibilità di optare per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (approfondimenti), fermo restando il divieto di essere titolari di partita IVA.
In particolare, ai docenti e ricercatori in regime di tempo pieno, nonché ai ricercatori a contratto è vietato:
E’ consentito, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, lo svolgimento delle seguenti attività:
Non necessitano di autorizzazione gli incarichi retribuiti conferiti direttamente dal Rettore, sentito il Preside, in rappresentanza dell’Università presso organismi pubblici internazionali e nazionali, quali ad esempio Commissioni del Parlamento Europeo e Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Enti locali e regionali.
Sono soggette ad autorizzazione preventiva le seguenti attività:
E’ altresì soggetta ad autorizzazione, nelle forme e con le modalità di cui al relativo regolamento di ateneo, la partecipazione alle società previste dal decreto legislativo n. 297/1999 (spin-off).
Non potranno essere autorizzate le attività o gli incarichi di collaborazione previsti dal presente articolo qualora comportino un rilevante impegno con conseguente sensibile sottrazione di energie lavorative tali da pregiudicare l’assolvimento dei compiti istituzionali.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere accertati:
L’attività non potrà comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività autorizzate nell’ultimo biennio anteriore all’istanza del dipendente.
L’attività deve svolgersi in orario diverso da quello previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 311/1958, ed al di fuori dei locali universitari e non prevedere l’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.
La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore, anche per posta elettronica all’indirizzo incarichi@unifi.it,e contemporaneamente al Preside e deve contenere i seguenti elementi:
L’autorizzazione ad esercitare l’attività extra-impiego deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. Essa deve di norma pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. Rimane fermo che l’attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.
La richiesta di autorizzazione deve essere altresì presentata al momento dell’assunzione e in caso di trasferimento da altro ateneo per gli incarichi in corso, nonché qualora il soggetto transiti dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.
L’apposizione del visto del Direttore del Dipartimento sulla richiesta dell’interessato semplifica la procedura, consentendo di eliminare la richiesta di parere da parte del Preside.
Il Preside (sentito il Direttore del Dipartimento in caso di domanda non vistata) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, verificata la compatibilità dell’incarico con i doveri istituzionali.
Il Rettore emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell’autorizzazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere del Preside. Il Rettore prescinde dall’acquisizione del citato parere decorso inutilmente il termine di 15 giorni.
In caso di diniego il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all’interessato e, per conoscenza, al conferente l’incarico.
Al fine di valutare la natura e i contenuti dell’incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, il Preside e il Rettore, per quanto di propria competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all’interessato, al soggetto conferente l’incarico, al Preside, al Direttore del Dipartimento presso il quale il docente presta servizio, ai competenti ordini e collegi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.
Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Presidi decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Preside della Facoltà di afferenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l’autorizzazione si intende accordata per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.
In caso d’urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all’emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Preside anche per le vie brevi. In questo caso si può prescindere dal parere del Direttore del Dipartimento.
Il Servizio Ispettivo Interno effettua le opportune verifiche, anche a campione, al fine di accertare l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Qualora riscontri violazioni ne dà comunicazione al Rettore per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
In caso di svolgimento di incarichi senza la prescritta preventiva autorizzazione o incompatibili con i compiti ed i doveri d’ufficio, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 (rtf), al bilancio dell’Università a cura del soggetto erogante o in difetto dal percettore.
Per gli incarichi in corso di svolgimento il Rettore, in via preliminare, diffida formalmente il dipendente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di incompatibilità o di irregolarità, senza preclusione dell’azione disciplinare, anche in caso di ottemperanza dell’interessato.
Il Rettore può procedere disciplinarmente nei confronti dei Presidi in caso di inadempienza degli obblighi loro spettanti ai sensi del presente regolamento.
Il Rettore trasmette al Senato Accademico ogni anno nel mese di Giugno una relazione, relativa all’anno precedente, contenente l’elenco delle richieste di autorizzazione avanzate, di quelle accolte e di quelle negate con le relative motivazioni.
Il dirigente assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
Superato tale periodo, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
Prima di concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza, l’Amministrazione può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
I periodi di assenza per malattia, salvo quelli senza diritto ad alcun trattamento retributivo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nei primi diciotto mesi , è il seguente:
Alcune novità riguardanti il trattamento economico in caso di malattia, sono state introdotte dalla legge n. 133 del 06.08.2008. L’art. 71, comma 1, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
In particolare, in applicazione dell’art. 52 del vigente CCNL relativo al personale dell’AREA VII ed in base a quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 7/2008, nei primi dieci giorni di assenza per malattia ai Dirigenti è corrisposto il seguente trattamento economico:
Il Dirigente che si assenta per malattia deve:
Il controllo medico dell’incapacità lavorativa viene effettuato a cura delle Aziende Sanitarie Locali competenti, su richiesta dell’Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
Il Dirigente, assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall’abitazione dal medico curante, è tenuto:
Il decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15/2010) ha introdotto alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ed, in particolare, detta esclusione è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
In caso di continuazione della malattia, con indicazione del proseguimento della nuova prognosi, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile nelle predette fasce orarie al fine di consentire gli adempimenti in materia di visita fiscale.
Qualora il Dirigente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638).
Inoltre, ai sensi dell’art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall’art. 69 del d.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell’art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale ed è punita con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale).
Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 19, comma 10, del CCNL citato le malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero sospendono, su richiesta del dipendente, il decorso delle ferie.
In tal caso il Dirigente dovrà:
Nel caso in cui l’assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il Dirigente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Gestione, al fine di consentire un’eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza (art. 20, comma 11, del CCNL 05.03.2008) utilizzando l’apposito modulo.
In applicazione dell’art. 20, comma 8, del predetto CCNL nel caso in cui il Dirigente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, è prevista la possibilità di non considerare, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia, che dell’applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:
Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il Dirigente in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali.
Il Dirigente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà:
Considerata la sensibilità dei dati trattati, la documentazione relativa alla patologia sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di privacy, assicurando ogni forma di riservatezza.