Università degli Studi di Firenze

Trattamento economico

Assegno per il Nucleo Familiare

Costo del personale

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Contribuzione ONAOSI

 

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Contribuzione ONAOSI 2008 - 2009



Contribuzione ONAOSI 2006

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Contribuzione ONAOSI 2005

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IRPEF - Detrazioni d'imposta anno 2012

NOVITA’: Da gennaio 2012  è venuto meno l’obbligo della presentazione annuale della richiesta di applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia da parte del lavoratore. L’Amministrazione applicherà pertanto le detrazioni risultanti dalla busta paga di dicembre 2011. Si raccomanda di comunicare con tempestività ogni variazione.

Sono riconosciute detrazioni d’imposta sia per  lavoro dipendente (art.13 del TUIR),  sia per  carichi di famiglia (art.12 del TUIR); gli importi sono visibili nella TABELLA A (xls).

Tali detrazioni spettano nella misura risultante dall’applicazione di un calcolo matematico, la cui variabile principale è costituita dal reddito complessivo del contribuente; più è alto il reddito complessivo e minori saranno le detrazioni.
Il datore di lavoro, nel calcolo delle detrazioni d ’imposta,  terrà conto della dichiarazione presentata dal dipendente e dell’ammontare del reddito complessivo dello stesso.

Per le detrazioni spettanti per i figli a carico è importante che il dipendente comunichi la misura percentuale di cui può fruire, secondo i  criteri dettati dall’art. 12 del TUIR (vedi i casi evidenziati nelle “Avvertenze per la compilazione”).

E’ necessaria altresì l’indicazione del codice fiscale per ciascun familiare a carico per cui si richiedono le detrazioni.

Il dipendente potrà richiedere al sostituto la non applicazione delle detrazioni di cui all’art. 12 e 13 del TUIR,  nelle ipotesi in cui, disponendo di altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possa presumere di aver diritto a detrazioni inferiori rispetto a quelle che sarebbero riconosciute dal sostituto.

Nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno  il dipendente può chiedere al datore di lavoro di riconoscergli le detrazioni per carichi di famiglia  in relazione all’intero periodo d’imposta.

Ai fini dell’ esatto calcolo delle detrazioni d’imposta sarebbe necessario conoscere l’ammontare annuo presunto dei redditi diversi da quelli corrisposti dall’Università degli Studi di Firenze; se il lavoratore non riterrà di fornire l’informazione, la misura delle detrazioni sarà provvisoriamente attribuita dal sostituto, che considererà in via presuntiva, quale reddito complessivo, quello di lavoro dipendente corrisposto nell’anno. Il lavoratore dovrà provvedere al ricalcolo dell’esatto importo delle detrazioni spettanti, in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

Per la compilazione del modello di richiesta delle detrazioni d’imposta, si rimanda alle “AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE” allegate al modello medesimo.

Con l’occasione si invita il personale alla segnalazione tempestiva di un eventuale cambio di residenza, in modo da consentire al sostituto l’esatta applicazione dell’aliquota dovuta per l’addizionale regionale e comunale ed il  rilascio del modello CUD con valori compatibili con l’esatto domicilio fiscale del contribuente.

Il modulo per la richiesta delle detrazioni, da utilizzare anche per comunicare l’eventuale reddito aggiuntivo, può essere inviato per posta all’Ufficio Stipendi e Trattamento accessorio del Personale o per fax (055/2757620 per il personale docente e ricercatore; 055/2757640 per il personale tecnico – amministrativo, dirigente e collaboratori ed esperti linguistici), allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.

Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri:




Assegno per il nucleo familiare

L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1 e allegato 2 in pdf ) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina vigente in materia di assegno nucleo familiare a decorrere dal 1/1/2007. In particolare :

NUCLEI NUMEROSI

Lo stesso art.1 al comma 11 lettera D,  prevede che, in presenza di nuclei numerosi con almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, entrano a far parte del nucleo familiare ai fini della determinazione dell’assegno (sia per il numero dei componenti, sia per la determinazione del reddito familiare), al pari dei figli minori, anche i figli  o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti,  purchè studenti o apprendisti.

Per poter usufruire delle modifiche sopra riportate, gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modulo A allegato (xls - pdf) .

Si ricorda che per il periodo 01.01.2007-30.06.2007 dovranno presentare domanda solo coloro che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria, hanno acquisito o modificato il diritto all’assegno nucleo.

Per i dipendenti che avevano già presentato  domanda dal 01.07.2006, i nuovi incrementi saranno messi in pagamento direttamente dall’Ufficio, a decorrere dal 01.01.2007.

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, pertanto per il periodo dal 1 LUGLIO 2006 al 30 GIUGNO 2007 il reddito di riferimento è quello dell'anno 2005, mentre per il periodo dal 1 LUGLIO 2007 al 30 GIUGNO 2008 il reddito di riferimento è quello dell’anno 2006. I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi a tassazione separata anno 2005:

Altri Redditi anno 2005:

Il reddito complessivo familiare è costituito dai redditi di qualsiasi natura (compresi quelli a tassazione separata: arretrati di retribuzione, pensioni); a questi si devono  aggiungere i redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli etc.) se superiori a euro 1.032,91 annui (già L. 2.000.000).

L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento è composto da:

Il coniuge, i figli ed equiparati minori di età e maggiorenni inabili, fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non sono conviventi (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori), non sono a carico del richiedente, non sono residenti in Italia (alla condizione che il richiedente medesimo sia cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e residente in Italia).

Nel caso in cui il richiedente sia cittadino di Stato Estero (non dell’Unione Europea), ai fini del conseguimento del beneficio in questione, lo stesso deve avere la residenza in Italia e così pure i familiari che compongono il nucleo familiare.

In applicazione dell’art. 211 della legge 19.05.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può  risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15.

L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in relazione al numero dei componenti ed al reddito complessivo familiare.

Erogazione dell’assegno relativo all’intero  nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto

Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.

Legittimato all’esercizio del diritto è  il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.           

L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire, in base alle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’avente diritto; il dettato del comma 559 riguarda infatti esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.

Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve presentare apposita domanda, formulata nel modello B allegato (xls - pdf). Tale domanda potrà essere presentata:

La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 04.04.05, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda.

Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti,  a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto)- (comma 3 art.1 decreto 04.04.05).     

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.

Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare all’avente diritto

Si fa presente che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sarà sospesa dal 01.07.2007 e sarà ripristinata e/o attivata solo su espressa domanda, redatta secondo il modulo A allegato, da produrre all’ UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE.

La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata direttamente all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax-(NUMERO fax –055-2757620).

Non si accettano richieste via e-mail.

Nel caso di invio per posta o per fax la domanda deve essere integrata con l’invio della fotocopia del documento di identità.(vedi D.P.R. 445 del 28.12.2000).

Per informazioni telefonare ai numeri:

055-2757314/664 -personale tecnico-amministrativo
055-2757239/254 -collaboratori linguistici-personale a tempo determinato
055-2757340/568 -personale docente e ricercatore

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Trattamento economico docenti, ricercatori, lettori di scambio

Costo annuo dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato

Costo annuo e mensile dei ricercatori a tempo determinato (Legge Gelmini n. 240/2010)

Costo annuo e mensile dei ricercatori a tempo determinato (ante Legge Gelmini n. 240/2010)

Costo annuo e mensile ricercatori a tempo determinato (ente previdenziale INPS)

Costo annuo e mensile ricercatori a tempo determinato (ente previdenziale INPDAP)

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Aree e Uffici dell'Amministrazione centrale

 




Costo annuo del personale docente e ricercatore 2009

Pubblichiamo, di seguito, le tabelle del costo annuo totale a carico dell’Amministrazione del personale docente e ricercatore.

Il costo che forniamo è calcolato in base agli stipendi e alle aliquote contributive in vigore nell’anno; tiene conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario e fa riferimento ad un intero anno.

Sono esclusi dal calcolo i costi relativi ad eventuali assegni personali e alle competenze integrative spettanti ai dipendenti convenzionati con le Aziende Ospedaliere. Tali ulteriori oneri, essendo prettamente individuali, dovranno essere considerati in aggiunta al costo indicato nelle tabelle. I valori indicati non tengono conto dell’eventuale abbattimento del 2,5% previsto dall’art. 69 della L. 133/2008. Le tabelle sottoindicate sono aggiornate con l’incremento previsto per l’anno 2009 dal DPCM pubblicato sulla G.U. n.155 del 07.07.2009.

Professori straordinari

Professori ordinari

Professori associati

Ricercatori e lettori




Costo annuo del personale docente e ricercatore 2010

Pubblichiamo, di seguito, le tabelle del costo annuo totale a carico dell’Amministrazione del personale docente e ricercatore.

Il costo che forniamo è calcolato in base agli stipendi e alle aliquote contributive in vigore nell’anno; tiene conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario e fa riferimento ad un intero anno.

Sono esclusi dal calcolo i costi relativi ad eventuali assegni personali e alle competenze integrative spettanti ai dipendenti convenzionati con le Aziende Ospedaliere. Tali ulteriori oneri, essendo prettamente individuali, dovranno essere considerati in aggiunta al costo indicato nelle tabelle. I valori indicati non tengono conto dell’eventuale abbattimento del 2,5% previsto dall’art. 69 della L. 133/2008. Le tabelle sottoindicate sono aggiornate con l’incremento del 3,09% previsto per l’anno 2010 dal DPCM pubblicato sulla G.U. n.173 del 27.07.2010.

Professori straordinari

Professori ordinari

Professori associati

Ricercatori e lettori




Trattamento economico del personale tecnico e amministrativo
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Aree e Uffici dell'Amministrazione centrale

 




Costo annuo del personale tecnico-amministrativo (CCNL 12 marzo 2009)

Riportiamo, di seguito, le tabelle del costo annuo totale a carico dell'Amministrazione vigenti nel 2010. Precisiamo che nell’anno 2010 risultano in vigore tre diverse tabelle in relazione al valore dell’indennità di vacanza contrattuale (L. 2003/2008, art. 2 comma 35) nei periodi gennaio-marzo, aprile-giugno e luglio-dicembre. Pubblichiamo pertanto, per ciascun periodo, la corrispondente tabella, i cui valori sono comunque stati calcolati su base annua.

Il costo che forniamo è calcolato in base agli stipendi e alle aliquote contributive in vigore nell'anno; tiene conto delle sole voci facenti parte del trattamento fondamentale universitario e fa riferimento ad un intero anno.

Sono esclusi dal calcolo i costi relativi ad eventuali assegni personali, alle competenze integrative spettanti ai dipendenti convenzionati con le Aziende Ospedaliere e alla retribuzione individuale di anzianità. Tali ulteriori oneri, essendo prettamente individuali, dovranno essere considerati in aggiunta al costo indicato nelle tabelle.
Facciamo inoltre presente che, per la categoria EP, è stata considerata la posizione minima prevista dal CCNL.

 




Costo mensile del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

Costo mensile 2011 personale in servizio per un periodo inferiore all'anno (ente previdenziale INPS)

Costo mensile 2011 personale in servizio per un periodo uguale o superiore all'anno (ente previdenziale INPDAP)

 




Trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici

 

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Aree e Uffici dell'Amministrazione centrale

 




Assegno per il nucleo familiare

Come previsto dalla Legge 153/88 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno nucleo per il periodo 01.07.2011-30.06.2012.




Tabelle



Requisiti per la richiesta assegno per il nucleo familiare

Redditi da considerare ai fini del diritto all’assegno nucleo

L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 01/07/11-30/06/12 si deve considerare il reddito prodotto nel 2010) . I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:

Redditi da non dichiarare

Trattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità…eccetera.

Componenti il nucleo familiare

Ai fini del diritto all’assegno nucleo si considerano componenti il nucleo familiare:

*gli equiparati ai figli legittimi sono: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto

Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:

Le persone  sopra indicate fanno parte del nucleo anche se:

Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.

In applicazione dell’art. 211 della legge 19.05.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può  risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15.

Modalità di presentazione della domanda

La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata direttamente all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax - (NUMERO fax: 055-2757620 per docenti e ricercatori; 055/2757640 per personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici) attraverso la presentazione del modello A all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale.

Erogazione dell’assegno relativo all’intero nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto

Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplina i casi in cui l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.

Legittimato all’esercizio del diritto è  il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.

L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire, in base alle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’avente diritto; il dettato del comma 559 riguarda infatti esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.

Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve presentare apposita domanda, formulata nel modello B. Tale domanda potrà essere presentata:

La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 04.04.05, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda.

Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti,  a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto) - (comma 3 art.1 decreto 04.04.05).

Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.

Recapiti utili

Telefono:
055-2757314/664 -personale tecnico-amministrativo
055-2757239/254 -collaboratori linguistici, personale a tempo determinato
055-2757340/568 -personale docente e ricercatore

Fax:
055-2757640 -personale tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici, personale a tempo determinato
055-2757620 -personale docente e ricercatore