
TITOLO I - Parte generale |
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Definizioni | |
Oggetto del regolamento didattico di Ateneo | |
Titoli di studio | |
Istituzione e modifica, attivazione e disattivazione dei corsi di studio | |
Valutazione delle attività didattiche | |
Commissioni didattiche paritetiche | |
Autonomia didattica: gli ordinamenti didattici dei corsi di studio | |
Criteri di accesso ai corsi di studio e recupero debiti formativi | |
Condizioni di attivazione dei corsi di studio | |
Autonomia didattica: i regolamenti didattici dei corsi di studio | |
Internazionalizzazione dei corsi di studio | |
Riconoscimento di studi compiuti all'estero | |
Funzioni di orientamento | |
Tutorato | |
Calendario didattico | |
Attività didattiche | |
Piani di studio | |
Esami di profitto ed altre verifiche | |
Calendario esami | |
Commissioni di esame | |
Prove finali e conseguimento del titolo | |
Studenti | |
Prosecuzione degli studi, trasferimenti, passaggi di corso | |
Validità dei crediti acquisiti a decadenza | |
Certificazioni | |
Attività culturali degli studenti | |
Doveri didattici dei docenti | |
Registro delle lezioni | |
Master | |
Dottorato di ricerca | |
Scuole di specializzazione | |
Servizi didattici integrativi | |
Corsi singoli | |
Norme finali | |
Norme transitorie | |
Facoltà dell'Ateneo |
IL RETTORE
DECRETA
E’ emanato, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, rubricato “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509” e dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007, il Regolamento Didattico di Ateneo - Titolo I - Parte generale, nel testo di seguito riportato:
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento e l’organizzazione dei corsi di studio e di specializzazione che si tengono nelle strutture didattiche dell’Università di Firenze, in conformità allo Statuto, ai criteri generali contenuti nel regolamento generale sulla autonomia, ed ai decreti ministeriali.
2. Il presente regolamento è costituito da una parte generale, che detta norme comuni a tutti i corsi di studio e di specializzazione, e da una seconda parte che contiene gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio.
1. I titoli di studio rilasciati dall’Ateneo sono: la Laurea, la Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, i Master universitari di primo e secondo livello. A coloro che abbiano conseguito la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca competono, rispettivamente, le qualifiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali abbiano conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale, 3 novembre 1999, n. 509.
2. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell’Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici dei corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di laurea a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito 120 crediti.
Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso.
Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.
Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
3. L’Ateneo rilascia altresì attestati di frequenza ai Corsi di perfezionamento e ai Corsi di Formazione e aggiornamento professionale.
4. Il diploma dei corsi di studio indica la classe di appartenenza e la denominazione del corso.
5. L’Ateneo rilascia, in applicazione della normativa vigente, secondo procedure definite dal Senato Accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell’Unione Europea, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, le principali indicazioni relative al percorso formativo seguito dallo studente per conseguire il titolo.
1. Istituzione e modifica dei corsi di studio
I progetti di istituzione di nuovi corsi di studio o di modifica di quelli esistenti, predisposti dalle strutture didattiche o da organi a tal fine individuati dal Senato Accademico in tempo utile ai fini del rispetto della scadenza ministeriale, sono presentati all’approvazione del Senato Accademico previo parere della Commissione didattica di Ateneo.
Le strutture didattiche o gli organismi individuati dal Senato Accademico provvedono alla preventiva consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni nonché delle rappresentanze studentesche.
Nel progetto devono altresì essere indicati, in modo nominativo per gli insegnamenti dei diversi settori disciplinari previsti, le risorse di personale docente/ricercatore, dei locali e delle attrezzature, rispondenti ai requisiti minimi ovvero ottimali, indispensabili ai fini dell’attivazione, con specificazione della loro disponibilità o della necessità di relativa acquisizione.
2. Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
Per quanto attiene alle risorse, l’attivazione dei corsi di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, quantitativi e qualitativi della docenza dei corsi determinati con decreto del Ministero, nell’osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e delle delibere assunte dagli Organi Accademici, previo parere del Nucleo di Valutazione interna.
L’attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma è subordinata all’inserimento degli stessi nella banca dati dell’offerta formativa del Ministero, entro la scadenza stabilita dallo stesso.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può, in relazione alla disponibilità delle risorse, differire l’attivazione dei corsi.
3. In sede di programmazione didattica annuale le competenti strutture didattiche assegnano a ciascun corso di studio le risorse di personale docente necessarie alla attivazione delle relative attività formative e assegnano altresì i compiti didattici ai professori ed ai ricercatori ivi comprese le attività di orientamento e tutorato, coordinandone lo svolgimento.
4. Con cadenza triennale a partire dalla data di attivazione del corso di studio il Senato Accademico valuta, anche sulla base di apposita relazione del Nucleo di Valutazione interno dell’Ateneo, la persistenza delle condizioni che hanno determinato l’attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
5. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l’Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, e disciplina il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni ed il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al Ministero competente.
6. Il Senato Accademico, nel rispetto dell’autonoma e libera scelta degli studenti, prende provvedimenti atti a favorire la trasmigrazione degli iscritti dalle lauree e dalle lauree specialistiche ex decreto ministeriale 509/99 alle lauree e alle lauree magistrali ex decreto ministeriale 270/04 con il relativo riconoscimento dei crediti.
1. Per la valutazione dell’efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica, l’Ateneo definisce, secondo le direttive del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione interna, un modello di rilevazione, unico per tutti i corsi di studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni dagli studenti. Nella formulazione del modello dovranno essere in particolare rispettati i principi costituzionali in materia di libertà di insegnamento e di competenza richiamati dallo Statuto d’Ateneo. Tutti i risultati della rilevazione, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo centrali per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche e delle Commissioni didattiche di cui all’articolo 6 per gli interventi di competenza.
2. I risultati della rilevazione, che dovrà estendersi anche agli esiti occupazionali, questi ultimi acquisiti anche attraverso dati in possesso di rappresentativi enti esterni, costituiscono criterio di programmazione dell’attività didattica e saranno utilizzati anche al fine di una revisione periodica dei regolamenti didattici dei corsi di studio in particolare per quanto attiene al numero dei crediti da assegnare alle attività formative.
3. La Commissione didattica di cui all’articolo 6 potrà proporre forme aggiuntive di rilevazione delle opinioni degli studenti concernenti gli aspetti di specifico interesse delle singole strutture didattiche.
1. Per ogni Facoltà, o classe o corso di studio, secondo le delibere delle strutture competenti, è istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche.
2. La Commissione è composta da una rappresentanza di docenti nominati dai responsabili delle strutture didattiche coinvolte oltre che da un uguale numero di studenti designati fra le rappresentanze di detti organi.
3. La Commissione didattica paritetica svolge in particolare i seguenti compiti:
4. Ulteriori attribuzioni potranno essere previste dai regolamenti delle singole strutture didattiche.
1. Gli ordinamenti didattici di ciascun corso di studio, di cui alla seconda parte del presente regolamento, nel rispetto del decreto generale sulla autonomia, dei successivi decreti ministeriali e della presente parte generale, contengono in particolare:
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, sia ad accesso libero sia ad accesso programmato, indicano le conoscenze richieste per l’accesso, le modalità di verifica di tali conoscenze e gli obblighi formativi aggiuntivi nel caso in cui la verifica non sia positiva.
Gli ordinamenti dei corsi di laurea magistrale prevedono requisiti curriculari per l’accesso e una verifica della preparazione personale.
3. In sede di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, saranno specificati gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.
1. Le strutture didattiche competenti favoriscono la libera scelta del corso di laurea da parte degli studenti.
Per favorire un soddisfacente percorso curriculare da parte degli studenti, le strutture didattiche nell’ambito dei regolamenti didattici dei corsi di studio determinano le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea ad accesso libero che, senza ostacolare l’iscrizione dello studente consentano di verificare l’adeguatezza della preparazione dello stesso e di individuare gli eventuali debiti formativi da recuperare. Le strutture didattiche competenti adottano i provvedimenti atti a fornire agli studenti strumenti adeguati al recupero di tali debiti formativi.
2. Le strutture didattiche competenti definiscono il/i corso/i di laurea ad accesso diretto al/ai corso/i di laurea magistrale. Qualora lo studente sia in possesso di un titolo diverso da quello previsto per l’accesso diretto, le strutture didattiche deliberano preventivamente la formazione di base necessaria e imprescindibile per potere seguire con adeguato profitto il percorso della laurea magistrale. La struttura didattica definisce le conoscenze di base mancanti e le propone allo studente come necessaria formazione extracurriculare.
3. La struttura didattica definisce eventuali condizioni di accesso aggiuntive ai fini dell’iscrizione al corso di laurea magistrale, acquisibili anche attraverso l’iscrizione a corsi singoli.
1. Le strutture didattiche competenti dispongono, sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea attivati nella stessa classe, i corsi di laurea a doppia classe e i corsi di laurea che, pur appartenendo a classi diverse, vengano dichiarati affini, attivino insegnamenti di base e caratterizzanti per almeno 60 crediti comuni, da collocarsi di norma al primo anno di corso, prima della differenziazione dei percorsi formativi.
2. Le strutture didattiche competenti dispongono inoltre, sulla base degli ordinamenti approvati e inseriti in banca dati offerta formativa del Ministero, che i corsi di laurea e di laurea magistrale attivati nella stessa classe e i corsi di laurea e di laurea magistrale che, pur appartenendo a classi diverse, risultino affini, differenzino i loro percorsi curriculari per un numero di crediti pari ad almeno 40 per i corsi di laurea e ad almeno 30 per i corsi di laurea magistrale, rispettivamente nei settori di base e caratterizzante per la laurea e caratterizzante per la laurea magistrale.
1. Ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui all'articolo precedente, necessarie per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi di studio, emanate in conformità all’articolo 12 del regolamento generale sull'autonomia didattica, sono contenute nei regolamenti didattici dei corsi di studio adottati dalle strutture didattiche secondo la procedura e con le modalità previste dallo Statuto dell'Università di Firenze. Dette disposizioni contengono:
2. Le strutture didattiche possono riconoscere, quali crediti acquisiti dallo studente, competenze ed abilità professionali adeguatamente certificate. Possono riconoscere altresì conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
I crediti riconoscibili, ai sensi del presente comma, non possono comunque superare la soglia di 60 per i corsi di laurea e di 40 per i corsi di laurea magistrale. I crediti già riconosciuti nei corsi di laurea non possono essere acquisiti con nuovo riconoscimento nei corsi di laurea magistrale.
I crediti relativi alla conoscenza di una lingua possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo o anche esterne appositamente accreditate mediante convenzione approvata dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche.
1. Nell’ambito di apposito accordo interuniversitario internazionale approvato dagli organi accademici competenti ed ispirato a criteri di reciprocità possono essere previsti corsi di studio con periodi alternati di formazione presso università straniere al termine dei quali sono conseguiti titoli aventi valore legale in Italia e nel paese in cui ha sede l’Università convenzionata.
2. Gli accordi possono prevedere un reciproco riconoscimento di equipollenza (titolo doppio) e, ove possibile, un titolo congiunto. In tal caso, il corso di studio o il curriculum specifico concordato fra le parti interessate può essere attivato all’interno di un ordinamento vigente previa convenzione fra le Università interessate.
3. L’accordo disciplina le modalità di svolgimento dell’attività didattica che devono essere conformi agli ordinamenti dei Paesi coinvolti, i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati, la lingua nella quale è redatto e discusso l’eventuale elaborato scritto per la prova finale, la composizione della Commissione per l'ammissione ai corsi ed il conferimento del titolo e le eventuali facilitazioni per la mobilità degli studenti.
4. Nel quadro del processo di internazionalizzazione, l’Ateneo favorisce l’attivazione di singoli insegnamenti, master e corsi di studio in lingua straniera.
5. Nel rispetto delle normative vigenti, l’Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell’Unione Europea e ad altri programmi, a qualsiasi livello di corso di studio. E' condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi crediti che lo stesso sia stato approvato dalla struttura didattica competente.
6. La struttura didattica può riconoscere come attività di studio svolte all'estero:
7. L’Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l’assistenza tutoriale prevista dai programmi.
1. Le strutture didattiche deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero qualora ciò non sia già disposto dalla normativa vigente.
2. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere dichiarati equipollenti per effetto di accordi internazionali di reciprocità e negli altri casi previsti dalla legge. Qualora non sia riconosciuta l’equipollenza, il richiedente può essere ammesso a sostenere la prova finale di laurea o di laurea magistrale con eventuale indicazione dei crediti da acquisire precedentemente.
1. Le strutture didattiche competenti promuovono attività di orientamento in entrata, in itinere e in uscita anche con il supporto dei servizi decentrati di Polo e con il coordinamento del Servizio Centrale.
2. L’Università, al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, fornisce ampia pubblicità sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde, entro il 30 giugno di ciascun anno, il manifesto generale degli studi con tutte le notizie utili per le immatricolazioni ed iscrizioni all’anno accademico successivo.
3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le strutture didattiche predispongono un piano di attività da svolgere in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, gli Istituti secondari superiori e altri Enti pubblici e privati.
4. In materia di orientamento in uscita, l'Ateneo e le sue strutture didattiche attivano servizi di orientamento volti all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, di concerto con la Regione, Enti pubblici e altri soggetti coinvolti nei Comitati di Indirizzo.
1. Le strutture didattiche forniscono mediante l’attività di tutorato di docenti e ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. Le strutture didattiche possono organizzare corsi di recupero non obbligatori e corsi serali.
2. L'Ateneo e le sue strutture didattiche, attraverso appositi Delegati, si attivano per una completa integrazione degli studenti portatori di handicap, in attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. A tal fine possono avvalersi di personale qualificato ed eventualmente anche di studenti.
1. Nessun corso di laurea e di laurea magistrale può iniziare prima della terza settimana di settembre e finire oltre il 30 giugno. Entro il 30 aprile di ogni anno le strutture didattiche definiscono la programmazione didattica annuale e stabiliscono le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studio e ne danno tempestiva comunicazione al Rettore.
2. La struttura didattica può deliberare l’articolazione dell’anno accademico in periodi didattici fermi restando gli obblighi di servizio dei docenti. L’orario delle lezioni è stabilito dal Consiglio della struttura didattica in modo tale da evitare ogni sovrapposizione fra gli insegnamenti obbligatori di ogni anno di corso nell’anno accademico prefissato e da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti.
3. L’attuazione delle delibere dell’organo della struttura didattica è affidata al responsabile della medesima, che può adottare, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, quelle variazioni dell’orario che si rendessero necessarie.
1. I responsabili delle strutture didattiche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dalle strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e del diritto alla loro fruizione da parte degli studenti.
3. Nell’ambito della programmazione didattica annuale la struttura didattica coordina i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda alle finalità istituzionali del corso di studi.
4. L’impegno orario dello studente nelle attività di didattica frontale (lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori e altre attività richieste dal corso di insegnamento) è regolamentato nel rispetto dei limiti previsti in materia dalla vigente normativa ministeriale.
5. I corsi di insegnamento possono integrare settori scientifico-disciplinari diversi, essere articolati in più moduli, dello stesso settore o di più settori scientifico disciplinari ed essere affidati a docenti diversi. Resta ferma l’unicità della prova finale.
6. Le strutture didattiche possono mutuare insegnamenti da altri corsi anche appartenenti a classi diverse, fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi. E’ necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Facoltà concedente per le mutazioni interfacoltà.
7. Le strutture didattiche competenti possono deliberare la suddivisione dei corsi, oltre che nel rispetto della normativa vigente, in ragione del numero dei frequentanti, delle particolari caratteristiche e tipologia di tali corsi e della disponibilità delle strutture necessarie. La struttura didattica fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato alla suddivisione.
8. Nel caso di insegnamenti suddivisi in più corsi, è compito della Commissione di cui all’articolo 6 verificare che i programmi didattici e le prove d’esame siano equiparabili ai fini didattici e non diano luogo a disparità nell’impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
1. La struttura didattica definisce annualmente, in conformità al regolamento didattico del corso di studio, il piano generale degli studi.
2. Lo studente presenta il proprio piano nel rispetto dei vincoli stabiliti dal Regolamento didattico del corso di studio.
E’ comunque consentita la presentazione motivata di un piano di studio individuale, nel rispetto dell’ordinamento didattico.
3. Lo studente presenta il piano di studio alla struttura didattica competente nei termini da essa previsti e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. L'approvazione è automatica qualora il piano non si discosti dai curricula ufficiali e ottemperi integralmente ai margini di opzionalità e di autonomia consentiti. In caso contrario, entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei piani di studio, la struttura didattica concorda con lo studente eventuali modifiche e trasmette le risultanze alle strutture amministrative competenti.
4. Lo studente ha comunque diritto a presentare un nuovo piano di studio nell’anno accademico successivo a quello della precedente approvazione.
In casi di necessità e urgenza, adeguatamente motivati, lo studente può presentare domanda di variazione al piano di studio approvato almeno trenta giorni prima della presentazione della domanda di tesi di laurea alla segreteria studenti.
1. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. A tal fine si possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini del conseguimento dei relativi crediti. Tali accertamenti, sempre individuali, devono essere in stretta relazione con l’attività formativa seguita. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche dovranno prevedere un’unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
3. Oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle Commissioni d’esame, il regolamento didattico del corso di studio potrà prevedere altre forme di attribuzione di crediti sempre individuali, indicandone l’organo competente.
4. Nell’ambito di programmi di scambio nazionali o internazionali o previa approvazione di un accordo con la struttura didattica di una università o istituto anche di un paese straniero, le attività formative svolte presso tali istituzioni sono riconosciute a richiesta dell’interessato con le denominazioni proprie dell’ordinamento della struttura didattica di origine.
5. Per sostenere gli esami di profitto o altre forme di verifica al fine di acquisire i crediti relativi lo studente deve aver ottenuto nel corso di studio al quale è iscritto, le eventuali attestazioni di frequenza e di avvenuto rispetto delle propedeuticità richieste; deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi dovuti.
1. La struttura didattica rende noto agli studenti il calendario degli appelli di esame all’inizio dell’attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l’autorizzazione del Preside o, per i corsi interfacoltà, del Preside della Facoltà cui è affidata la gestione, e non possono in ogni caso essere anticipate.
2. Per lo svolgimento degli esami di laurea /laurea magistrale la struttura didattica stabilisce almeno tre appelli opportunamente distribuiti nel corso dell’anno accademico, di norma non in concomitanza con altre attività didattiche.
1. La Commissione, nominata dal Preside di Facoltà o, previa delega, dal responsabile della struttura didattica interessata, è costituita dal docente o, nel caso di corsi articolati in più moduli, dai docenti responsabili dell’attività formativa e da almeno un altro docente, ricercatore o cultore della materia. Il titolare dell’attività didattica è comunque responsabile in prima persona della valutazione e non può delegare tale valutazione senza la preventiva autorizzazione del Preside.
2. I cultori della materia che partecipano alla Commissione di valutazione sono autorizzati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di laurea.
3. Il voto è sempre espresso in trentesimi. L’esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere fatta all’unanimità menzione della lode.
4. Le tipologie degli esami sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, nei regolamenti didattici del corso di studio.
5. I risultati dell’esame vengono trasmessi tempestivamente dal Presidente della Commissione alle strutture amministrative competenti.
1. Al termine del corso di studio ed a seguito di prova finale è rilasciato dall’Università di Firenze il corrispondente titolo di studio in conformità all’ordinamento didattico.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse o dei contributi e deve aver acquisito il numero di crediti previsto dal relativo regolamento didattico del corso.
3. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate, nel rispetto dei singoli ordinamenti, dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
4. La discussione della prova finale è pubblica.
5. Le Commissioni d’esame per il conseguimento del titolo sono nominate dal Preside della Facoltà e sono costituite in maggioranza da docenti dell’Università di Firenze.
6. Il numero dei componenti della Commissione non può essere inferiore a tre membri per le Commissioni di laurea e a sette membri per le lauree magistrali.
7. Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all’unanimità menzione della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 66/110.
8. Titoli congiunti sono rilasciati con le modalità previste all’articolo 9, comma 2.
9. La struttura didattica può autorizzare lo studente a redigere l’eventuale elaborato scritto per la prova finale/tesi di Laurea magistrale e anche ad effettuare la relativa esposizione in lingua straniera.
1. Ai fini del presente regolamento sono studenti dell’Università di Firenze coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio, di specializzazione, di dottorato e ai corsi di perfezionamento che rilasciano il titolo di master.
2. L’Università di Firenze prevede la figura dello studente a tempo parziale per i corsi di laurea e laurea magistrale e la definisce con apposito regolamento di Ateneo.
3. L’iscrizione si intende regolarizzata con il versamento, ove previsto, delle tasse e contributi richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti, stabiliti da apposite disposizioni.
4. In rapporto ai periodi di lezione fissati ai sensi del precedente articolo 15 nel Manifesto degli Studi vengono stabiliti ogni anno i termini per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi. Domande oltre i termini così fissati potranno essere presentate con adeguata motivazione al Rettore e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza degli stessi.
5. I tempi e i modi per ottenere l’immatricolazione e l’iscrizione a qualsiasi corso di studio, congiuntamente ai requisiti essenziali da possedere, alla documentazione da predisporre e alle tasse e contributi da pagare, sono indicati nel Manifesto degli studi, nonché resi noti attraverso gli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall’Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli interessati.
6. Lo studente può rinunciare in ogni momento al proseguimento della propria carriera manifestando la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
1. Le domande di trasferimento presso l’Ateneo di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di corso di studio che contengano la richiesta di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, sono subordinate ad approvazione da parte della struttura didattica ricevente, che valuta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, l’eventuale convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, e indica l’eventuale debito formativo da assolvere. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può altresì avvenire sulla base di specifiche convenzioni approvate dal Senato Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti. Resta fermo che, per i trasferimenti che avvengono da corsi di studio collocati nella stessa classe, viene effettuato il massimo riconoscimento possibile dei crediti già acquisiti, e comunque non meno del 50 per cento degli stessi relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare.
Per i corsi di studio a numero programmato, fermo restando ove richiesto il superamento del test di accesso, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti resi disponibili a seguito della programmazione annuale. L’eventuale selezione avverrà sulla base di criteri definiti dalla struttura didattica competente.
2. Per chi abbia già acquisito un titolo e intenda proseguire gli studi in altri corsi appartenenti alla medesima classe o a classe diversa attivati nell’Università di Firenze, il regolamento didattico del corso di studio stabilisce criteri generali sulla base dei quali individuare quali crediti già acquisiti saranno riconosciuti validi.
3. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.
4. Gli studenti universitari che abbiano rinunciato agli studi o che per effetto della previgente normativa risultino decaduti, possono essere reimmatricolati ad un corso di laurea attivato ai sensi del decreto ministeriale 509/99 e del decreto ministeriale 270/2004 e contestualmente chiedere, con le modalità di cui al presente articolo, l’abbreviazione del corso di studi in virtù degli esami sostenuti nella precedente carriera e previa valutazione della stessa; le strutture didattiche potranno attribuire crediti agli esami sostenuti nella precedente carriera ritenuti validi ai fini del nuovo corso di laurea.
1. I regolamenti dei corsi possono prevedere, con cadenza triennale dal termine della durata prevista per il corso di laurea e con cadenza biennale dal termine di quella prevista per il corso di laurea magistrale senza il conseguimento del titolo, la verifica della validità dei crediti precedentemente conseguiti e l’accertamento di eventuali debiti formativi, predisponendo attività utili all’assolvimento dei debiti medesimi.
1. L’Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalla normativa vigente sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. L’Università rilascia, al momento del conseguimento del titolo, il supplemento al diploma in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di rinuncia dello studente, di cui all’articolo 22 comma 6, l’Ateneo rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti fino a quel momento conseguiti.
1. E’ riconosciuto il diritto degli studenti a svolgere all’interno delle strutture universitarie attività da essi gestite con finalità culturali, non sostitutive di compiti istituzionali. I responsabili delle strutture possono autorizzare a tal fine l’utilizzazione di locali delle strutture medesime, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali.
1. Restando fermi gli obblighi previsti dalla normativa vigente per l’assolvimento e la relativa documentazione dei compiti istituzionali del personale docente e ricercatore, ciascun docente in considerazione di accertate esigenze didattiche, dovrà assicurare una parte del proprio impegno didattico per attività nei corsi di studio di primo livello.
2. Ai fini dell’integrazione con le attività formative del corso di studio, i compiti didattici del docente, sono coordinati dalla struttura didattica.
3. Per quanto riguarda i doveri didattici dei docenti si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
1. Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto in qualsiasi tipo di corso di studio compresi Master, Perfezionamenti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l’argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma.
2. Le modalità di conservazione del registro e di accesso al medesimo sono indicate e rese note dal responsabile della struttura didattica.
1. Per corrispondere ad esigenze di perfezionamento scientifico–professionale, nonché di formazione permanente e ricorrente, possono essere attivati corsi successivi alla laurea e alla laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i master universitari di primo e di secondo livello. L’offerta didattica dei corsi di master universitario deve rispondere a esigenze formative adeguatamente riscontrate anche in relazione al possibile collocamento nel mondo del lavoro. A tale scopo l’impostazione dei corsi relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. I master possono essere istituiti in collaborazione con Università italiane o straniere o con altri Enti pubblici o privati.
2. Le strutture dell’Ateneo che propongono l’istituzione di master dovranno indicare gli obiettivi e l’articolazione delle attività formative, tenendo conto della programmazione didattica complessiva.
3. Per conseguire il master universitario di primo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea; per il master di secondo livello lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre quelli acquisiti per conseguire la laurea magistrale.
4. Il master è istituito con decreto rettorale previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
5. Il decreto determina i requisiti di accesso, il percorso formativo, il numero dei posti, le modalità di selezione, i contributi di iscrizione, la sede amministrativa del master, il responsabile del corso e ogni altro elemento utile.
Gli ulteriori aspetti della materia verranno disciplinati da apposito regolamento di Ateneo.
1. Le norme che disciplinano l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di Dottorato e del Dottorato di ricerca sono dettate da apposito regolamento di Ateneo.
1. Le norme che disciplinano l’istituzione e il funzionamento delle Scuole di specializzazione sono dettate da apposito regolamento di Ateneo.
1. Tenuto conto della programmazione didattica complessiva, l'Ateneo può attivare senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente. L’Ateneo può altresì attivare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale anche adottando forme didattiche a distanza (e-learning).
I corsi erogati in modo parziale o totale con forme didattiche a distanza (e-learning) sono disciplinati da apposito regolamento.
1. E’ consentito iscriversi a singole attività formative (“Corsi singoli”) attivate nell’ambito di corsi di studio di questo Ateneo, entro il limite massimo di 60 crediti acquisibili per anno accademico, nonché sostenere le relative prove di esame ottenendone certificazione, ai seguenti soggetti:
2. Per i corsi a numero programmato, l’iscrizione ai corsi singoli è consentita solo nei limiti dei posti risultati non coperti dopo l’espletamento delle prove annuali di ammissione, e previo superamento di apposita prova selettiva qualora il numero di richiedenti l’iscrizione al corso singolo risulti superiore al numero dei posti non coperti.
3. Le tasse di iscrizione ed i contributi per i corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. Per i casi di cui alla lettera d) del comma 1, saranno previste, nella determinazione dell’importo dei contributi, particolari agevolazioni.
4. I termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Corsi singoli sono stabiliti nel Manifesto degli Studi.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione. Le strutture didattiche ed amministrative dell’Ateneo uniformano ad esso le proprie procedure e modalità operative.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 35, sono abrogati il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, e il regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni, nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con il presente regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.
1. L’Ateneo assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento didattico.
2. Il Senato Accademico disciplina le modalità e i tempi secondo i quali gli studenti possono, a domanda, optare per il passaggio al nuovo ordinamento. Il Senato Accademico stabilisce inoltre da quali strutture didattiche sono gestite le carriere degli studenti che permangono nei previgenti ordinamenti.
3. Le strutture didattiche competenti definiscono i criteri per la ricostruzione della carriera degli studenti che optano per i nuovi ordinamenti, anche prevedendo eventuali equipollenze.
4. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non optino ai sensi dei commi precedenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 598 del 5 luglio 1995 e successive modificazioni, nonché quelle del regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1391 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni, ivi comprese le norme relative alla decadenza dalla carriera scolastica.
1. L’Università degli Studi di Firenze comprende le Facoltà di Agraria, Architettura, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.
Relativamente al Titolo II – Ordinamenti didattici dei corsi di studio si procederà con specifici decreti rettorali.
Firenze, 11 giugno 2008
p. IL RETTORE
Prof. Alfredo Corpaci
Prorettore Vicario