
L’ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Università degli Studi di Firenze svolge le seguenti attività:
L’ufficio Relazioni con il Pubblico è situato in Piazza Indipendenza n. 8 al piano terreno (vedi mappa su tuttocitta.it).
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per la richiesta di informazioni è possibile inviare una e-mail a urp@unifi.it o inviare un fax al numero 055 2757084 oppure contattare l’Ufficio utilizzando l’apposito modulo per la richiesta di informazioni.
E' nostra intenzione ascoltare le esigenze dell'utenza e migliorare il nostro servizio, per questo riteniamo molto importante la tua opinione per capire se stiamo fornendo un servizio utile.
A tal fine chiediamo agli utenti di rispondere ad alcune semplici domande e di esprimere una valutazione nei confronti dell'ufficio compilando direttamente on line il presente questionario. Grazie per la tua collaborazione.
Nella sezione Studenti è possibile avere informazioni inerenti:
A http://sol.unifi.it/ è possibile avere informazioni inerenti
Altre informazioni importanti:
L’art. 22 della legge 241/90 e il Regolamento di attuazione emanato con D.R. 781 del 16.09.2002 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
Per la richiesta di accesso ai documenti amministrativi occorre utilizzare l’apposito modulo (rtf - pdf) allegando copia di un documento di riconoscimento e che dovrà essere trasmesso all’Ufficio Relazioni con il Pubblico a mezzo posta o fax oppure presentandosi personalmente presso il suddetto Ufficio negli orari di apertura al pubblico.
Ai sensi dell'art. 122, comma 1°, D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, “ i documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
Il documento di riconoscimento, rilasciato dalle Amministrazioni dello Stato, tra cui le Università, è documento valido ai fini dell’identità personale del titolare.
Ogni segnalazione è considerata dall’Ateneo come un importante contributo dell’utente (cittadini, aziende, enti, associazioni, studenti, dipendenti, docenti) al miglioramento dei servizi e delle attività.
L’ufficio Relazioni con il Pubblico avrà cura di raccogliere le segnalazioni ricevute dagli utenti e di sottoporle all’attenzione degli Uffici competenti, rendendosi disponibile a seguire il caso fino alla soluzione del problema.
Attraverso il suggerimento l’utente potrà inoltre fornire all’Ateneo indicazioni utili, idee, consigli, proposte volte al miglioramento di servizi e attività.
Per agevolare tutti gli utenti nella trasmissione delle segnalazioni e dei suggerimenti, è stato predisposto un apposito modulo (rtf - pdf), che l’utente potrà compilare e inviare direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per posta, a mezzo fax oppure presentandosi personalmente presso il suddetto Ufficio.
Durante la compilazione del presente modulo si prega di fare attenzione ai campi obbligatori e di specificare se si tratta di una segnalazione oppure di un suggerimento. In quest’ultimo caso, oltre alle proprie generalità, l’utente dovrà compilare soltanto lo spazio riservato ai suggerimenti indicando eventualmente il tipo di servizio di cui necessita.
Per informazioni, chiarimenti e richiesta di aiuto nella compilazione del presente modulo si prega di contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scrivere a urp@unifi.it.
a cura dell’Ufficio relazioni con il pubblico
Il documento personale di riconoscimento viene rilasciato gratuitamente a richiesta:
Accade tuttavia che quando viene esibito come documento d’identità, non sempre viene riconosciuto come tale in quanto si ignora che esso per la legge italiana è equivalente alla carta d’identità (art. 2 DPR 28/7/1967 n. 851 art. 35. del DPR 28/12/2000 n. 445).
Tali documenti sono validi per l’espatrio e con essi si può lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell’Unione Europea (art. 4 – D.Lgs 6/2/2007 n. 30).
Il documento personale di riconoscimento è documento valido per 5 anni dal rilascio e può essere convalidato una sola volta per un uguale periodo di tempo.
Sulla base della normativa comunitaria e di accordi bilaterali o multilaterali in vigore costituisce titolo equipollente al passaporto per i seguenti Stati: Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Leichtenstein, Lussemburgo, Malta, Principato di Monaco, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svizzera.
In base all’art. 35, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “sono equipollenti alla carta di identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato.”
In caso di smarrimento del documento di riconoscimento, il dipendente deve farne circostanziata denuncia alla Questura ed ha diritto ad ottenere un duplicato del documento, allegando alla richiesta l’originale dell’atto di denuncia.
La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata su apposito modulo, fornito dall’URP di Ateneo (AT e BT) con allegati due esemplari della stessa fotografia di data recente formato tessera, su fondo bianco e a capo scoperto.
In caso di presenza di figli minorenni il dipendente, che chieda il rilascio del documento valido per l'espatrio, dovrà far firmare all'altro genitore il modulo in allegato.
Per il rilascio del documento ai figli minori del dipendente, la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente allegando anche l’autorizzazione e la copia del documento di riconoscimento dell’altro genitore.
Anche per i figli minori occorrono due foto formato tessera ma una di queste deve essere convalidata in Comune o presso la sede del Quartiere.