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Riconoscimento titoli accademici esteriLa Legge 11 luglio 2002, n. 148 (G.U. 25/7/2002 n.173- Supplemento Ordinario n.151/L) di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, attribuisce: A) alle Università (art.2) ed agli Istituti di istruzione universitaria la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri ai fini:
competenza che esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Ai fini dell'esercizio di tale competenza le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui sopra. B) alle Amministrazioni dello Stato (art.5) la competenza per il riconoscimento dei titoli accademici per finalità:
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