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Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori

(Ai sensi del D.I.5 agosto 1998, n. 363 in attuazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni)

D.R. n. 1113 del 17 novembre 1999

Art. 1
(definizioni)

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell’ambito dell’Università degli studi di Firenze si intendono per:

  1. Datore di lavoro: il Direttore Amministrativo, in considerazione dei poteri gestionali di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ed all’art. 34 dello Statuto dell’Università di Firenze;
  2. Dirigenti: i soggetti di vertice delle strutture dotate di poteri di spesa e di gestione, qualificabili quale unità produttiva ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 5 agosto 1998, n. 363, e dell’art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Essi sono, pertanto, i presidi delle Facoltà cui è attribuita, ai sensi dell’art. 17 comma 13 dello Statuto dell’Università, autonomia contabile, amministrativa e di spesa, i Direttori di Dipartimento, i soggetti preposti ad uffici che comportano l’esercizio dei poteri e delle responsabilità dirigenziali, ai sensi dell’art. 31 comma 3 dello Statuto, i direttori dei Centri di cui all’art. 29 dello Statuto, i Direttori dei Centri interdipartimentali, i Direttori delle aziende di cui all’art. 30 dello Statuto, i Direttori di biblioteca;
  3. Preposti: i lavoratori che coordinano e sovrintendono alle attività istituzionalmente svolte nell’ambito dell’Università, ai sensi dell’art. 1 comma 4 bis del D. Lgs. n. 626/94 in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze.
  4. Unità produttiva: strutture che, ai sensi dello statuto e del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze, sono dotate di poteri di spesa e di gestione. Esse sono:
    d1) le Facoltà cui è attribuita, ai sensi dell’art. 17 comma 13 dello statuto dell’Università, autonomia contabile, amministrativa e di spesa;
    d2) i Dipartimenti;
    d3) l’Unità amministrativa centrale;
    d4) i Centri di cui all’art. 29 dello Statuto;
    d5) i Centri interdipartimentali;
    d6) le Aziende di cui all’art. 30 dello Statuto;
    d7) le biblioteche costituite ai sensi dell'art. 2 del regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo.
  5. Lavoratore: sono individuati come tali, oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Art. 2
(compiti del Rettore)

  1. Al Rettore, quale presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università, competono funzioni di indirizzo e vigilanza sull’attuazione delle politiche di prevenzione e sicurezza dei lavoratori dell’Ateneo, deliberate dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Rettore presenta, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94, predisposto dal Direttore Amministrativo, al Consiglio di Amministrazione perché questo provveda alla copertura finanziaria degli interventi in esso previsti.

Art. 3
(obblighi e attribuzioni del direttore amministrativo)

  1. Il Direttore Amministrativo, quale datore di lavoro, collabora con il Rettore quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e adempie agli obblighi di legge previsti a carico dei datori di lavoro a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in relazione alle competenze gestionali di cui al successivo art. 6, ed in particolare:
    1. convoca e presiede, almeno una volta l’anno, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 626/94, le cui risultanze saranno portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione per le determinazioni di cui al secondo periodo del precedente articolo;
    2. provvede, qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, a che i responsabili delle stesse addivengano ad una gestione comune, ai fini di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento;
    3. designa il responsabile del servizio di prevenzione dell’Università, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    4. individua, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli addetti al Servizio di prevenzione, provvedendo a dotare il predetto servizio delle risorse umane e finanziarie necessarie;
    5. designa il medico competente dell’Università;
    6. organizza e coordina, tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, assieme ai responsabili dell’attività didattica o di ricerca di cui al successivo art. 7, l’attività di valutazione dei rischi e la redazione nonché l'aggiornamento del documento di sicurezza, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
    7. redige periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 626/94;
    8. attua, con riferimento alle proprie competenze gestorie di cui al successivo art. 6, le misure di prevenzione indicate nel piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui alla lettera precedente;
    9. provvede alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 626/94;
    10. provvede, attraverso il servizio di prevenzione e protezione, a dare informazione ai lavoratori circa i rischi esistenti per la propria salute e sicurezza e sulle correlate misure di prevenzione adottate;
    11. vigila affinché, nelle convenzioni stipulate dall’Università per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, assistenza o servizio con enti ed istituzioni esterne siano stipulati, prima dell’inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell’individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dei relativi oneri finanziari;
    12. cura l'aggiornamento della banca-dati relativa agli infortuni nell'Ateneo.

Art. 4
(deleghe)

  1. Fatta eccezione per gli adempimenti previsti dall’art. 4 commi 1, 2, 4 lettera a) e 11 primo periodo del D. Lgs. n. 626/94, il Direttore amministrativo può delegare ad altro personale universitario, l’esercizio di sue funzioni in materia di sicurezza e salute.
  2. La delega deve risultare, pena l’inefficacia, da atto scritto adeguatamente motivato e deve essere comunicata ai rappresentati per la sicurezza ed al Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  3. La delega deve essere conferita a persona dotata di adeguata competenza, cui dovranno essere conferiti i poteri gestionali ed i relativi strumenti tecnico finanziari.

Art. 5
(obblighi e attribuzioni dei dirigenti)

  1. I Dirigenti, nell’ambito dell’unità produttiva di cui rappresentano gli organi di vertice, sono responsabili dell’attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori. In particolare devono:
    1. collaborare, in relazione alla propria unità produttiva, alla predisposizione del documento, di cui all’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 626/94, sulla valutazione dei rischi e sull’individuazione delle misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;
    2. curare l’attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di sicurezza - predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti - di cui alla lettera precedente;
    3. informare i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione da adottare al riguardo;
    4. vigilare affinché siano osservate, da parte dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, di cui all’articolo successivo, e dei lavoratori le misure di prevenzione previste;
    5. segnalare al Direttore amministrativo ed al responsabile del servizio di prevenzione l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
    6. garantire, per quanto di competenza, assieme ai responsabili dell’attività didattica o di ricerca di cui al successivo art. 7, che, nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, sia assicurata la corretta protezione del personale, mediante valutazione, in sede di progettazione, dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e accertarsi, altresì, che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;
    7. designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso, individuate dal servizio di prevenzione e protezione in collaborazione con le competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
    8. provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli infortuni.

Art. 6
(competenze gestionali del direttore amministrativo e dei dirigenti)

  1. Al Direttore amministrativo compete l’adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti centralizzati o comunque a servizio di una o più unità produttive operanti negli edifici universitari, a qualsiasi titolo detenuti.
  2. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell’Università, rimangono centralizzate:
    1. la gestione delle parti architettoniche, in relazione alla loro costruzione, ristrutturazione, modifica, ampliamento e manutenzione;
    2. La realizzazione e manutenzione di:
    3. b1) impianti di climatizzazione di interesse generale
      b2) impianti di distribuzione del metano, fino al limite di batteria costituito dal punto di fornitura dei vari locali;
      b3) depositi di gas tecnici e relative linee di alimentazione, fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono istallati;
      b4) impianti fissi antincendio a servizio di un intero stabile;
      b5) cabine ed impianti elettrici di distribuzione;
      b6) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
      b7) impianti telefonici, reti telematiche e televisivi a circuito chiuso;
    4. l’approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile;
    5. la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro collegamento nella fognatura pubblica;
    6. gli impianti di sollevamento;

  3. Ai dirigenti competono l’adeguamento e la tenuta a norma delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari, non rientranti nel comma precedente, gli aspetti concernenti la sicurezza delle attività svolte nelle singole unità produttive. In particolare, essi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ordine alla utilizzazione ed al funzionamento, messa e tenuta in sicurezza di:
    1. attrezzature, strumenti e arredi tecnici di laboratori, centri di ricerca e di sperimentazione;
    2. armadi di sicurezza per reagentari;
    3. mezzi antincendio portatili;
    4. dispositivi di protezione individuali;
    5. sostanze impegnate nei laboratori didattici e di ricerca;
    6. sostanze radioattive;
    7. agenti chimici, fisici o biologici;
    8. impianti tecnologici di loro pertinenza, quali risultano dai verbali di consegna delle strutture in uso;
    9. dispositivi installati per il controllo dell'inquinamento in atmosfera delle cappe di aspirazione.

Art. 7
(responsabili di attività didattica o di ricerca)

  1. Il Dirigente, in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con i docenti ed i ricercatori afferenti all’unità produttiva, individua le attività didattiche e di ricerca che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed i relativi responsabili, che coordinano e sovrintendono a tali attività.
  2. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca di cui al comma precedente collabora con il direttore amministrativo ed il dirigente, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, alla organizzazione delle suddette attività in modo da garantire l’osservanza delle norme in materia di sicurezza. In particolare:
    1. si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al direttore amministrativo;
    2. si attiva, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di sicurezza di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/94, sulla base della valutazione dei rischi;
    3. adotta le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere;
    4. vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, nell’ambito dell’attività cui è responsabile;
    5. concorre assieme al direttore amministrativo ed al dirigente, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del documento di sicurezza;
    6. identifica, all’inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti dell’organizzazione della didattica o della ricerca, tutti i soggetti esposti a rischio;
    7. informa i soggetti di cui alla lettera precedente dei rischi specifici cui sono esposti e sulle relative misure di prevenzione;
    8. nell’impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca o didattica, deve garantire, per quanto di competenza, la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e deve accertarsi che gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui rischi e le misure di prevenzione;
    9. frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati con riferimento alla propria attività ed alle proprie mansioni specifiche.

Art. 8
(preposti)

  1. Il Direttore amministrativo ed i dirigenti, in relazione alla struttura di cui rappresentano l’organo di vertice, individuano, con atto motivato, i preposti, i quali sono soggetti, in particolare, agli obblighi di:
    1. vigilare sulla corretta osservanza degli obblighi di prevenzione, sull’effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
    2. esigere l’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi e delle misure di prevenzione;
    3. di segnalare ai propri superiori l’inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.

Art. 9
(servizio di prevenzione e protezione)

  1. Per le finalità di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 626/94, ed al fine di assicurare l’ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di legge in materia di sicurezza, è costituito un unico Servizio di prevenzione e protezione competente per tutte le strutture dell’Ateneo.
  2. Il responsabile e gli addetti al Servizio sono individuati dal direttore amministrativo ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento.
  3. Il servizio è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dalla articolazione delle strutture universitarie in una pluralità di unità produttive, come individuate dall’art. 1 del presente regolamento. In particolare, su proposta del responsabile del servizio e sentito il direttore amministrativo, nonché i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, potranno essere individuati e nominati dal direttore amministrativo dei responsabili di unità produttiva, tra gli addetti al servizio medesimo.
  4. Il Servizio di prevenzione e protezione provvede allo svolgimento dei compiti indicati nell’art. 9 del D.Lgs. n. 626/94.
  5. Il servizio, nell’espletamento delle sue attività, si avvale del supporto tecnico-amministrativo dell’Ufficio Speciale Igiene e Sicurezza.

Art. 10
(medico competente)

  1. Al fine di garantire ed organizzare le attività di sorveglianza sanitaria previste dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 626/94, il Direttore amministrativo, nomina, con le modalità previste dal precedente art. 3 del presente regolamento, il medico competente.
  2. Nel caso di nomina di più medici competenti, in relazione all’articolazione in più unità produttive, il direttore amministrativo attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e di coordinamento.
  3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il medico competente venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dall’Università, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Art. 11
(obblighi dei lavoratori)

  1. I lavoratori, così come individuati dall’art. 1, comma 1 lettera e) del presente regolamento, collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza ed adempiono agli obblighi specificamente previsti a loro carico dalla normativa vigente, in particolare osservando le disposizioni impartite dal direttore amministrativo, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili delle attività didattiche o di ricerca.
  2. Qualora i lavoratori dell’Università di Firenze siano ospitati, per motivi di servizio, di didattica o di ricerca, presso Enti esterni, devono attenersi alle norme ivi vigenti in materia ed attenersi alle disposizioni ed istruzioni dei responsabili per la sicurezza degli Enti medesimi.
  3. E' fatto obbligo ai lavoratori di partecipare ai corsi di formazione predisposti dal Direttore amministrativo.

Art.12
(rappresentanti per la sicurezza)

  1. Ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente regolamento, dall’art. 19 del D. Lgs. n. 626/94, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

Art. 13
(inadempienza e violazione)

  1. Il Direttore amministrativo in caso di inadempienza e violazione delle norme di sicurezza da parte di un dirigente può avocarne a sé le funzioni.

Art. 14
(norma di chiusura)

  1. Il presente regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori attraverso l’affissione per non meno di giorni trenta nei luoghi di lavoro e la pubblicazione sul bollettino ufficiale dell'Ateneo.
  2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alle norme contenute nel D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.I. n. 363 del 5 agosto 1998.

a cura dell’Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso

 
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