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Assegno per il nucleo familiare per il personale docente, ricercatore, amministrativo, tecnico, collaboratore linguistico in servizio - Rivalutazione dei livelli di reddito dal 01.01.2007L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 1 e allegato 2 in pdf ) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina vigente in materia di assegno nucleo familiare a decorrere dal 1/1/2007. In particolare :
NUCLEI NUMEROSI Lo stesso art.1 al comma 11 lettera D, prevede che, in presenza di nuclei numerosi con almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, entrano a far parte del nucleo familiare ai fini della determinazione dell’assegno (sia per il numero dei componenti, sia per la determinazione del reddito familiare), al pari dei figli minori, anche i figli o equiparati di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti, purchè studenti o apprendisti. Per poter usufruire delle modifiche sopra riportate, gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modulo A allegato (xls - pdf) . Si ricorda che per il periodo 01.01.2007-30.06.2007 dovranno presentare domanda solo coloro che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge Finanziaria, hanno acquisito o modificato il diritto all’assegno nucleo. Per i dipendenti che avevano già presentato domanda dal 01.07.2006, i nuovi incrementi saranno messi in pagamento direttamente dall’Ufficio, a decorrere dal 01.01.2007. Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, pertanto per il periodo dal 1 LUGLIO 2006 al 30 GIUGNO 2007 il reddito di riferimento è quello dell'anno 2005, mentre per il periodo dal 1 LUGLIO 2007 al 30 GIUGNO 2008 il reddito di riferimento è quello dell’anno 2006. I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali: Redditi da lavoro dipendente ed assimilati e redditi a tassazione separata anno 2005:
Altri Redditi anno 2005:
Il reddito complessivo familiare è costituito dai redditi di qualsiasi natura (compresi quelli a tassazione separata: arretrati di retribuzione, pensioni); a questi si devono aggiungere i redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (interessi su depositi bancari, su titoli etc.) se superiori a euro 1.032,91 annui (già L. 2.000.000). L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento è composto da:
Il coniuge, i figli ed equiparati minori di età e maggiorenni inabili, fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non sono conviventi (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori), non sono a carico del richiedente, non sono residenti in Italia (alla condizione che il richiedente medesimo sia cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell’Unione Europea e residente in Italia). Nel caso in cui il richiedente sia cittadino di Stato Estero (non dell’Unione Europea), ai fini del conseguimento del beneficio in questione, lo stesso deve avere la residenza in Italia e così pure i familiari che compongono il nucleo familiare. In applicazione dell’art. 211 della legge 19.05.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15. L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in relazione al numero dei componenti ed al reddito complessivo familiare. Erogazione dell’assegno relativo all’intero nucleo familiare al coniuge dell’avente dirittoCon decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che stabilisce che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. Legittimato all’esercizio del diritto è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire, in base alle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’avente diritto; il dettato del comma 559 riguarda infatti esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare. Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve presentare apposita domanda, formulata nel modello B allegato (xls - pdf). Tale domanda potrà essere presentata:
La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 04.04.05, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti, a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto)- (comma 3 art.1 decreto 04.04.05). Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04. Erogazione dell’assegno per il nucleo familiare all’avente dirittoSi fa presente che l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare sarà sospesa dal 01.07.2007 e sarà ripristinata e/o attivata solo su espressa domanda, redatta secondo il modulo A allegato, da produrre all’ UFFICIO STIPENDI E TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE. La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata direttamente all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax-(NUMERO fax –055-2757620). Non si accettano richieste via e-mail. Nel caso di invio per posta o per fax la domanda deve essere integrata con l’invio della fotocopia del documento di identità.(vedi D.P.R. 445 del 28.12.2000). Per informazioni telefonare ai numeri: 055-2757314/664 -personale tecnico-amministrativo
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