![]()
Università degli Studi di Firenze - P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze - Centralino +39 055 27571 - E-mail: urp
unifi.it - Posta certificata: ufficio.urp pec.unifi.it - P.IVA/Cod.Fis. 01279680480 |
||
|
Agenda eventi
NewsAccesso rapido |
Comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiegoL’obbligo di comunicazione è un vincolo che ricade in capo al datore di lavoro che al momento dell’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o delle altre tipologie di lavoro individuate dalla legge (art. 9-bis c. 2 del DI 510/96) deve dare comunicazione al Servizio competente del Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. SoggettiPer quanto riguarda l’attuale struttura organizzativa dell’Università è tenuto alla comunicazione al centro per l’impiego il dirigente responsabile del procedimento individuabile nei soggetti sottoindicati:
Tipologie di rapportoLa comunicazione per la P.A attiene a quei rapporti che si qualificano di tipo lavorativo e sono relative alle assunzioni, proroghe, trasformazioni e cessazioni riguardanti le tipologie di:
Termini per l’obbligo di comunicazioneDal 1.1.2007 (entrata in vigore della legge finanziaria 2007) e fino al 23.11.2010 i termini per le comunicazione on line erano così fissate:
L’art. 5 della Legge n. 183 del 4.11.2010 riguardante gli adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni al comma 1 lett. b) ha modificato la disciplina previgente disponendo che le comunicazioni riguardanti le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni dal servizio devono essere comunicate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo all’evento. EfficaciaLe comunicazioni on line sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del governo (art. 4 bis del decreto legislativo n. 181/2000). SanzioniIn caso di omessa o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Detta sanzione viene posta a carico del responsabile della struttura. Normativa di riferimento
Permalink: http://www.unifi.it/vp-2919-comunicazioni-obbligatorie-ai-centri-per-l-impiego.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2919.html |
Focus
|
|
© Progettazione e realizzazione: CSIAF-Ufficio Siti web
| Ufficio Stampa e Redazione sito web
- Redazione - |
||