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Ferie e festività soppresse tempo indeterminatoFerieIl dipendente è tenuto a presentare all’Ufficio competente, con congruo anticipo, la richiesta di ferie. Le ferie devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura. La fruizione deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti. Il dipendente che ne fa richiesta ha diritto di godere di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno-30 settembre. Le ferie devono essere fruite nel corso dell’anno di maturazione. Qualora si renda impossibile per il dipendente il godimento dell’intero periodo di ferie nell’anno solare, due settimane possono essere fruite non oltre i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. In caso di mancato godimento delle ferie legali nel corso dell’anno di maturazione, o di due settimane entro i 18 mesi, l’Amministrazione è soggetta a sanzioni amministrative che possono variare da 100 a 600 euro. Qualora il superamento del limite riguardi più dipendenti o più anni solari, sono previste sanzioni più elevate.Le ferie sono sospese per malattie documentate con prognosi di più di tre giorni o per malattie che diano luogo a ricovero ospedaliero. In tal caso il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione onde consentire gli accertamenti dovuti. Inoltre sono sospese, su richiesta del dipendente, in caso di fruizione dei permessi retribuiti di cui all’art. 30, comma 1 del CCCNL del 16.10.2008, di seguito elencati:
Delle cause di sospensione deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione. Le ferie autorizzate, o in corso di fruizione, possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi di servizio. Durante i periodi di assenza non retribuita (ad esempio aspettative ecc.) non si maturano giorni di ferie. La durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi. I dipendenti assunti successivamente al 9 agosto 2000 hanno diritto a 26 giorni di ferie per i primi tre anni di servizio; dopo tale periodo spettano 28 giorni di ferie. In caso di orario di lavoro distribuito su sei giorni settimanali, i giorni spettanti sono rispettivamente a 32 e 30 per i neoassunti. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio il numero delle ferie spettanti è determinato in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non può dar luogo in nessun caso al pagamento sostitutivo. La monetizzazione è esclusa indipendentemente dal motivo della mancata fruizione, ivi comprese le esigenze di servizio, nonché in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento, raggiungimento del limite di età ecc.. La violazione di detta disposizione comporta il recupero delle somme corrisposte e costituisce fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa. Festività soppresseAd ogni dipendente sono attribuite 4 giornate di riposo da fruire improrogabilmente nell’anno solare. Le festività devono essere previamente concordate ed autorizzate dal Responsabile della struttura. La mancata fruizione non può dar luogo in nessun caso al pagamento sostitutivo. Iter ProceduraleIl dipendente è tenuto a richiedere, con adeguato anticipo rispetto alla data di fruizione, le ferie o le festività soppresse al Responsabile della struttura. Il godimento delle ferie o delle festività è possibile solo previo accordo ed autorizzazione da parte del Responsabile della struttura di appartenenza. Trattamento economicoIntera retribuzione. Modulistica
Normativa di riferimento: ferie
Normativa di riferimento: festività soppresse
Permalink: http://www.unifi.it/vp-2939-ferie-e-festivita-soppresse.html
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