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Permesso per gravi motivi personale a tempo indeterminatoAl dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi, ai sensi dell’art 30, c. 1 del C.C.N.L. 16.10.08, permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno, non frazionabili in ore, in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado - genitori, coniuge, figli, nonni/e e nipoti (figli di figli) - anche non convivente, o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Possono essere, inoltre, concessi nell’anno, ai sensi dell’art 30 c. 2 del C.C.N.L. 16.10.08, 18 ore di permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione. Ai fini della valutazione sulla gravità del motivo addotto a sostegno della richiesta del permesso, l’Amministrazione, tenuto conto della definizione di grave motivo contenuta nell’art. 2 del Decreto Ministeriale 21.07.00, n. 278, individua la seguente casistica alla quale intende attenersi secondo principi di logica e imparzialità:
L’autocertificazione dovrà contenere tutte le informazioni utili all’Amministrazione per poter procedere agli opportuni controlli. Nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati, risultino dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione procederà alla revoca del beneficio, fermo restando la sussistenza di eventuali responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente. La stessa non potrà essere utilizzata per giustificare l’infermità in atto di familiari per i quali si richieda il permesso retribuito per l’assistenza. In tal caso sarà necessario produrre apposita certificazione medica. Nei casi di accompagnamento a visite specialistiche, o di assistenza per ricoveri ospedalieri, di un familiare occorrerà che tale circostanza sia certificata dalla struttura sanitaria. I permessi usufruiti ai sensi dell’art. 30 c. 1 possono interrompere le ferie eventualmente in godimento ai sensi dell’art. 28 c. 13 del C.C.N.L. 16.10.08. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa. Iter proceduralePer fruire del permesso il dipendente dovrà: 1 - informare dell’assenza, ove possibile, con un congruo anticipo, il responsabile della propria struttura; 2 - trasmettere tempestivamente al Dirigente dell’Area Risorse Umane domanda motivata, contenente l’indicazione del comma ai sensi del quale richiede il permesso retribuito, i giorni o le ore nei quali esso sarà utilizzato, corredandola della documentazione necessaria. La domanda potrà essere presentata o direttamente al personale dell’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici, che procederà all’identificazione del dipendente, oppure potrà essere inviata, sempre allo stesso Ufficio, per posta o per fax (al num. 0552757619). In tal caso dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che: 2.1 - la grave infermità, in quanto non autocertificabile, dovrà essere opportunamente documentata dal dipendente mediante produzione di apposito certificato medico, attestante la grave infermità, rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato o dal medico di medicina generale o dal pediatra o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. 2.2 - dovrà essere indicato, anche, il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica. 2.3 - nel caso in cui il dipendente fruisca di permessi ai sensi dell'art. 30 c. 2 del C.C.N.L. 16.10.08 per l'accompagnamento di un familiare a visita medica, è tenuto ad allegare alla domanda l'attestazione della Strtuttura in relazione alla presenza del familiare alla suddetta visita, con indicazione della data e dell'ora di effettuazione della stessa. Trattamento economicoIntera retribuzione. Modulistica
Normativa di riferimento
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