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ULTIMO AGGIORNAMENTO
27.03.2024
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Adempimenti in caso di assenza

In caso di assenza per malattia, il dipendente è tenuto ai seguenti adempimenti:

  • comunicazione immediata dello stato di malattia al Direttore del Dipartimento di afferenza, nonché, entro le 9.30 del primo giorno di assenza, all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, specificando:
    • l’indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio
    • la durata presunta dell’assenza non appena ne viene a conoscenza.

La comunicazione deve avvenire tramite email a personaledocente(AT)unifi.it.

In caso di impossibilità a inviare la richiesta e-mail è possibile telefonare ai seguenti numeri di telefono: 0552757612 - 7301 - 7306 | 7307 - 7308 - 7290 - 7294.

A seguito delle disposizioni introdotte dall’art. 55 septies del Dlgs. 165/01 il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS, la quale provvede ad inoltrarlo all'amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il certificato di malattia cartaceo è accettato solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. In questo caso deve essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo email personaledocente(AT)unifi.it.

  • reperibilità all’indirizzo di residenza o altro preventivamente comunicato all’amministrazione fin dal primo giorno e per tutto il periodo di malattia, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19  tutti i giorni, compresi domeniche e festivi, anche per malattie di un giorno. L’eventuale assenza durante le suddette fasce per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, deve essere comunicata preventivamente all’ufficio del personale e opportunamente documentata
  • invio di ulteriore certificazione che modifichi i giorni di prognosi e specifichi che il lavoratore è in condizioni di riassumere servizio, nel caso in cui il dipendente sia in condizioni di riprendere il lavoro prima della scadenza indicata sul certificato medico
  • eventuale comunicazione all’ufficio del personale dello stato di malattia o infermità dipendente da responsabilità di terzi (es. lesioni riportate a seguito di incidente stradale ascrivibile ad esclusiva responsabilità altrui), per consentire la rivalsa delle somme corrisposte al lavoratore per il periodo di assenza
  • comunicazione immediata alla struttura presso la quale presta servizio e all’ufficio del personale in caso di infortunio sul lavoro.

Certificazione medica

La certificazione medica, deve essere prodotta anche per un solo giorno di malattia.

In caso di assenza per malattia che si protragga per un periodo superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, questa deve essere giustificata mediante presentazione di una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il numero dei giorni di prognosi indicato dal medico nel certificato di malattia – sia nel caso di rilascio di un primo certificato che di quello di continuazione – decorre dal giorno nel quale è stato rilasciato il certificato stesso.

Il certificato medico attestante lo stato di infermità non dovrà contenere la diagnosi.

Nel caso in cui un dipendente sia in condizione di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un'altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizione di riprendere servizio.

Il ritardo nella comunicazione o il mancato invio del certificato medico rendono priva di giustificazione l’assenza dal lavoro e comportano, di conseguenza, la relativa decurtazione stipendiale, oltre possibili sanzioni disciplinari.

Visita domiciliare di controllo

Il controllo medico dell’incapacità lavorativa viene effettuato, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, anche per assenze di un solo giorno.

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare Visite Mediche di Controllo sia su richiesta delle pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio.

Il dipendente assente per malattia, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, compresi i giorni lavorativi, non lavorativi e festivi, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19  tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.

Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'ufficio del personale e opportunamente documentata.

Come previsto nel del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, n. 206, sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Assenze per malattie superiori a sessanta giorni

L’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), in tema di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, prevede che il dipendente effettui una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

I dipendenti assenti per malattia per il periodo sopra indicato, inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria dovranno contattare l’Unità di processo “Servizio prevenzione e protezione” per effettuare una visita medica presso l’ambulatorio del medico competente.  Per consentire al medico competente di rilasciare l’idoneità alla mansione, è necessario presentare la documentazione medica relativa all’assenza.

L’Amministrazione, con riferimento ai giudizi relativi alla mansione specifica, attua le misure indicate dal medico competente e, se le stesse prevedono un’inidoneità alla mansione, adibisce il dipendente, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 del D. Lgs. n. 81/2008 cit.).

I dipendenti possono comunque esperire ricorso innanzi all’organo di vigilanza territorialmente competente contro il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo giudizio; ciò, al fine di una rivalutazione della propria idoneità alla mansione (art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008).

Trattamento economico

La normativa di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) disciplina:

  • il congedo straordinario (artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) disposto d’ufficio per assenze inferiori a sette giorni lavorativi, spetta per un massimo di 45 giorni in un anno solare ed è retribuito a stipendio intero tranne, come disposto dal comma 39 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la riduzione di un terzo per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi comprese le assenze di un solo giorno secondo quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724). Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia; la decurtazione in questione verrà effettuata, per i docenti e ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo e per il personale in attività assistenziale anche sul trattamento accessorio spettante. Il periodo di assenza è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità;
  • l’aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993) disposta soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a sette giorni lavorativi o per assenze di durata inferiore se il dipendente ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario. Spetta per un massimo di 18 mesi, con l’intero stipendio per i primi 12 mesi e con lo stipendio ridotto al 50% per gli ulteriori 6 mesi. Sono esclusi da tale computo le assenze per malattia dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sia per i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital sia quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie (Sentenza Corte Costituzionale 28/2021). Ai fini del conteggio dei 18 mesi, si sommano i periodi di aspettativa per infermità con intervallo di servizio attivo inferiori a 3 mesi. I periodi di aspettativa per motivi di salute e di famiglia non possono superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio. Ai sensi del comma 1 dell’art. 71 della legge 133/2008, il trattamento economico è decurtato di tutte le indennità non rientranti nel trattamento fondamentale per i primi dieci giorni di ogni assenza per malattia; la decurtazione in questione verrà effettuata, per i docenti e i ricercatori a tempo pieno sull’assegno aggiuntivo e per il personale in attività assistenziale anche sul trattamento accessorio spettante. Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

Si specifica che la decurtazione di cui al comma 1 dell’art. 71 citato è effettuata nei primi dieci giorni di ciascun episodio di malattia ( D.L. 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Tali decurtazioni non si applicano in caso di ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o per terapie salvavita (modifiche introdotte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 87, comma 3-bis).

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 10.01.57, n. 3, artt. 37 e 40
  • D.P.R. 10.01.57, n. 3, art. 68 e L. 24.12.93, n. 537, art. 3, c. 40 bis
  • Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 - n. 165, art. 55 septies
  • Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione 6 dicembre 2007, n. 8
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 7 del 17 luglio 2008
  • Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 8 del 5 settembre 2008
  • D.M. n. 206 del 18.12.2009
  • Circolare Area Risorse Umane n. 3 del 12 febbraio 2010
  • Decreto Legge n.98 del 06 luglio 2011, art. 16
  • Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 17 ottobre 2017, n. 206
  • Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
  • Legge. 24 aprile 2020, n.27
  • Sentenza Corte Costituzionale 28/2021
  • Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023
 
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