Con l’entrata in vigore della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), è stato abrogato l’art. 7 della Legge 18 marzo 1958 n. 311 che prevedeva in capo ai docenti e ai ricercatori, l’obbligo di richiedere la specifica autorizzazione a risiedere fuori sede.
Resta fermo che all’atto dell’assunzione devono essere dichiarati la propria residenza anagrafica, il domicilio di riferimento e quello fiscale (nel caso non coincidano con la residenza anagrafica). Ogni variazione deve essere comunicata tempestivamente utilizzando il modello. Si precisa che in caso di variazione del Comune di residenza o del domicilio fiscale, l’informazione ha anche una valenza ai fini fiscali.