![]()
Università degli Studi di Firenze - P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze - Centralino +39 055 27571 - E-mail: urp
unifi.it - Posta certificata: ateneo pec.unifi.it - P.IVA/Cod.Fis. 01279680480 |
||
|
Agenda eventi
NewsAccesso rapido |
Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto anniNei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi durante la malattia dello stesso:
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento. Iter proceduraleIl dipendente è tenuto a presentare una specifica richiesta al Dirigente dell’Area Risorse Umane unitamente al certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato comprovante la malattia del bambino, oltre a produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.00 n. 445, attestante che l’altro genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Trattamento economicoLe assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità. Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto anni in caso di adozione o di affidoIl congedo per la malattia del bambino spetta anche ai genitori adottivi o affidatari per le malattie che si verifichino nei primi tre anni dalla data di ingresso del minore in famiglia. Spettano ai genitori, e comunque non oltre il sesto anno di età dello stesso, alternativamente, trenta giorni di congedo retribuito. Ulteriori assenze allo stesso titolo non sono retribuite. Ciascun genitore ha, inoltre, diritto ad assentarsi dal lavoro anche durante le malattie del minore che dovessero verificarsi successivamente al sesto anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno senza stipendio. Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruibile nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Anche in questo caso tutte le assenze per malattia del figlio sono computate nell’anzianità di servizio e, ad eccezione dei periodi nei quali è corrisposta l’intera retribuzione, comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità. Modulistica
Normativa di riferimento
Permalink: http://www.unifi.it/vp-3068-congedo-per-malattia-del-bambino.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-3068.html |
Focus
|
|
© Progettazione e realizzazione: CSIAF-Ufficio Siti web
| Ufficio Stampa e Redazione sito web
- Redazione - |
||