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Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliera Meyer per la utilizzazione dei professori universitari di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992 n° 502 del 1992 e successive modificazioniTra il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze e
Premessoche in data 6/11/2001 è stato sottoscritto l'accordo relativo alla "Utilizzazione dei Professori Universitari di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni", approvato con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1173 del 29/10/2001 con il quale sono stati stabiliti modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite d'età di cui alla citata norma. Ritenutal'opportunità di concordare, in applicazione del predetto accordo tra la Regione e l'Università, le modalità e limiti a livello aziendale inerenti la utilizzazione dei professori universitari di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502 del 1992 e successive modificazioni si conviene quanto segue ART. 1Al professore universitario che abbia raggiunto il limite di età di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni -, vengono assegnate dal Direttore Generale d'intesa col Rettore, sentito previamente il Direttore del Dipartimento, le specifiche attività assistenziali inerenti una delle tipologie indicate nell'allegato B alla citata delibera regionale, su proposta della Facoltà. ART.2L'assegnazione dell'attività assistenziale deve risultare da atto scritto nel quale sia specificata:
ART. 3Fermo restando che l'attività di cui all'articolo precedente è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento aziendale e nella conforme delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'impegno orario per lo svolgimento della stessa da parte del professore universitario che abbia raggiunto il limite di età di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni, non può essere inferiore a:
ART. 4L'impegno orario svolto verrà rilevato mediante dichiarazione del professore interessato controfirmata dal Direttore di Dipartimento o del Direttore della struttura complessa di riferimento. ART. 5L’A.O. Meyer liquiderà all'Università le competenze per il professore universitario in ispecie di norma pari ad un compenso annuo di:
ART. 6L'assegnazione di specifiche attività assistenziali avviene per tutta la durata dell'anno accademico per cui è conferita, con decorrenza dalla data di superamento dell'età, e si intende tacitamente rinnovata per l'anno accademico successivo, salvo che, trenta giorni prima dell'inizio di quest'ultimo, non pervenga una diversa proposta da parte dell'interessato; anche detta nuova proposta dovrà seguire la prevista procedura. ART. 7Secondo quanto previsto al p. 5 all. B della delibera della Giunta regionale Toscana n° 1173 del 29/10/2001, al professore universitario che ha raggiunto il limite di età di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni e che a suo tempo abbia effettuato l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 del D.Lgs. 517/99, è consentito lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria in conformità alle disposizioni aziendali in materia e di quanto previsto al p. 3 allegato B della citata delibera della Giunta Regionale. ART. 8Nelle fattispecie oggetto della presente Convenzione sono applicabili gli istituti della sospensione e della revoca di cui al p. 7 dell'allegato A - "Applicazione al protocollo tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Siena e Pisa delle disposizioni recate dagli articoli d'intesa 5 e 6 del D.Lgs. n° 517 del 1999" stipulato il 6/11/2001. ART. 9Le attività assistenziali disciplinate dalla presente convenzione ricadono nella copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a carico dell'Azienda, comprensiva anche del patrocinio legale gratuito a favore del docente universitario. ART. 10Gli effetti del presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione e sono vigenti fino a diverso accordo intervenuto tra le parti, salvo quanto previsto al p. 1, 3° periodo dell'All. B "Utilizzazione dei professori universitari di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D. Lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni" stipulato il 6/11/2001. Firenze, 9 Luglio 2002
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