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 25-Gen-2012   Stampa la pagina corrente   Stampa tutto   Mostra la posizione di questa pagina nella mappa

Schema tipo di contratto per collaborazione ad attività di ricerca

Importante:

Assicurazioni

Per quanto riguarda la Responsabilità Civile contro Terzi gli assegnisti di ricerca sono assicurati dall'Ateneo a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca senza oneri a loro carico.

Relativamente invece all'assicurazione Infortuni, prevista dall'art. 8 del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, il contraente potrà usufruire dell'assicurazione stipulata dall'Ateneo per la garanzia infortuni versando un premio di Euro 8,50.

Tale importo dovrà essere versato dall'assegnista sul conto corrente postale n 2535 intestato all'Università (con causale: "Polizza infortuni periodo 01/02/2012-31/01/2013), e la copia del relativo versamento dovrà essere allegata al contratto.

Si precisa che il premio di Euro 8,50 è annuale, non frazionabile in mesi o minor periodo. L'assicurazione Infortuni è obbligatoria, pertanto coloro che non volessero aderire alla polizza stipulata dall'Ateneo, dovranno stipulare una diversa polizza per il medesimo rischio infortuni.

Forme obbligatorie di previdenza

Al momento della stipula del contratto l'assegnista dovrà dichiarare se gode o meno di forme obbligatorie di previdenza. Ciò si rende necessario poiché, in applicazione dell'art. 2, comma 26 e ss. della legge 8.08.1995, n. 335, così come modificato dall'art. 59 comma 16 della legge 449/1997, vigono due diversi regimi previdenziali differenziati: uno riferito ai soggetti che godono già di forme obbligatorie di previdenza, o sono titolari di pensione diretta, per i quali la ritenuta ai fini previdenziali è del 18%, l'altro, riferito a tutti gli altri soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la ritenuta è del 27,72% dell'imponibile (alla luce della Legge n.183 del 12 novembre 2011).

 
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