Costituzione, descrizione e composizione
L’art. 1, comma 62 della legge n. 662 del 23.12.1996 prevede la costituzione presso ciascuna amministrazione pubblica di un Servizio Ispettivo con il compito di effettuare verifiche a campione sul personale, al fine di accertare l’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, cumulo di impieghi ed eventuale iscrizione ad albi professionali.
Il nuovo Servizio Ispettivo dell’Ateneo ha la funzione di effettuare verifiche a campione su tutto il personale in servizio, è nominato con Decreto del Direttore Amministrativo (n. 359 del 7 marzo 2008) ed è composto da:
I compiti
Le operazioni di controllo svolte, a cadenza annuale, dal Servizio:
- hanno come riferimento temporale l’anno precedente quello in cui è eseguito il sorteggio a campione del personale da sottoporre a verifica,
- proseguono fino alla completa definizione delle posizioni di tutti i dipendenti sorteggiati.
La procedura di estrazione a sorte del campione di dipendenti prevede che:
- i controlli vengano effettuati su un campione pari al 3% del personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici e del personale docente e ricercatore, in servizio presso l’Ateneo avente una delle seguenti caratteristiche:
- che la prestazione di lavoro sia basata su turni che possono favorire o consentire lo svolgimento di altre attività
- che le mansioni siano connotate da una spiccata professionalità o da un elevato grado di specializzazione o dal possesso di particolari attitudini e conoscenze
- che il dipendente sia titolare di specifiche abilitazioni professionali.
Dal campione così individuato si procede ad una estrazione, per tutte le categorie di personale con metodo casuale, di una serie di nominativi su cui effettuare il suddetto controllo.
Tutela della privacy dei soggetti sottoposti a verifica
Le attività di controllo e verifica del servizio ispettivo sono svolte nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.
Con l’estrazione dei nominativi del personale dipendente da sottoporre a verifica, viene costituita una specifica banca dati di cui l’Università degli Studi di Firenze è titolare e che viene utilizzata dal Servizio Ispettivo.
Il Servizio adotta le misure organizzative imposte dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy), a protezione della riservatezza dei dipendenti sorteggiati, fermo restando che i dati trattati non sono qualificabili come sensibili.
In particolare, nomina l’incaricato del trattamento dei dati personali e adotta le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, previste dal D.P.R. n. 318/99.
Il Servizio Ispettivo comunica agli interessati:
- la normativa che autorizza il Servizio al trattamento dei dati personali
- le informazioni obbligatorie ex art. 13 del D.Lvo 196/2003
- i diritti stabiliti dall’art. 7 e seguenti del D.Lvo 196/2003
Comunicazione di avvio, svolgimento e conclusione del procedimento
Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, il Servizio Ispettivo informa il dipendente sottoposto a verifica tramite apposita comunicazione formale, contenente le informazioni riguardanti la natura e la finalità dell’ispezione, le modalità di raccolta dei dati personali, nonché l’individuazione del Responsabile del Procedimento.
In un momento successivo alla comunicazione di avvio del procedimento, il Servizio invia all’interessato una richiesta di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all’eventuale espletamento, da parte del dipendente, di attività ulteriori rispetto al servizio svolto presso l’Ateneo.
Alla conclusione delle verifiche sopra descritte, nel caso in cui si riscontri la piena regolarità, il Servizio procede alla chiusura del procedimento con atto di archiviazione, dandone immediata comunicazione all’interessato.
Qualora invece riscontri violazioni agli obblighi previsti dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il Servizio Ispettivo ne dà comunicazione agli organi competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Relazione finale
Disposizioni normative di riferimento
Il Servizio Ispettivo applica la normativa di seguito indicata, per valutare la legittimità dello svolgimento delle attività extra-istituzionali da parte dei dipendenti dell’Università degli Studi di Firenze:
oltre alle norme specifiche per il personale universitario che svolge un’attività assistenziale: