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Opzione di regime

ULTIMO AGGIORNAMENTO
13.01.2023
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Professori e ricercatori

La normativa in vigore prevede per i professori di I e II fascia, i ricercatori confermati e gli assistenti la possibilità di optare tra un regime di tempo pieno e un regime di tempo definito.
La scelta effettuata obbliga al rispetto dell’impegno assunto almeno per un anno accademico.

Il termine per modificare l’opzione è il 30 aprile di ciascun anno, con decorrenza dal 1 novembre successivo. Il mancato esercizio di una nuova opzione comporta la tacita conferma dell’attuale regime.(circolare n. 4/2011)

Per i docenti e ricercatori che svolgono attività assistenziale l’opzione universitaria, con conseguente riconduzione al corrispondente regime assistenziale ai sensi dell’art. 5 comma 12 del D.Lgs. 517/99 (intramurario in caso di tempo pieno o extramurario in caso di tempo definito), ha decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini giuridici ed economici (circolare n. 9/2008).

Modulistica

Normativa di riferimento

  • L. 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 6
  • Circolare n. 9/2008
  • Circolare n. 4/2011

Attività libero professionale di professori e ricercatori in attività assistenziale

L’art. 5, comma 12, seconda parte, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ha previsto che lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria per il personale docente in attività assistenziale comporti l’opzione per il tempo pieno, mentre lo svolgimento dell’attività extramuraria quella per il tempo definito ai sensi dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il termine per l’esercizio dell’opzione per l’attività professionale intramuraria (con conseguente passaggio a tempo pieno) o extramuraria (passaggio a tempo definito) è fissato al 30 novembre di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Modulistica

Approfondimenti

  • Termini per l’opzione (pdf)

Normativa di riferimento

  • D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517

Professori – opzione ai sensi del comma 17 della legge 230/2005

L’art. 1, comma 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230 prevede che "per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si é compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all’art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed é abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età".

Il comma 19 della legge citata prevede che i professori ordinari ed associati, già in servizio all’entrata in vigore della legge stessa, abbiano la possibilità di “optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita”, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l’assegno aggiuntivo di tempo pieno.

Coloro che presentano la suddetta opzione saranno inquadrati nel nuovo regime giuridico di cui al comma 17 dell’art. 1 della legge 230/2005 citata in premessa a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di opzione  e saranno tenuti ad assolvere gli obblighi didattici corrispondenti all’opzione prescelta , ovvero 120 ore di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste sulle 350 ore previste per il regime a tempo pieno e di 80 di didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste sulle 250 previste per il rapporto a tempo definito, come previsto dall’art. 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230 come modificato dall’art. 14 comma 6-sexies della L.79/2022, con decorrenza a partire dall’inizio delle attività didattiche dell’anno accademico successivo. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 23 dicembre 2022, hanno stabilito una finestra temporale annuale utile per presentare l’opzione in oggetto nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, con decorrenza dei relativi obblighi didattici a partire dall’inizio delle attività didattiche dell’anno accademico successivo.

Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’impossibilità di accedere al regime di cui al comma 17, art. 1 L. n. 230 del 2005 per l’anno accademico successivo.
Ferma restando la disciplina ordinaria per il collocamento a riposo, il CDA del 26 gennaio 2017 ha deliberato "l'individuazione della data del collocamento a riposo dei Professori Associati che hanno optato per il regime giuridico di cui alla legge 230/2005 nel 1° novembre successivo al compimento del settantesimo anno di età".

Modulistica

Normativa di riferimento

Legge 4 novembre 2005, n. 230