![]()
Università degli Studi di Firenze - P.zza S.Marco, 4 - 50121 Firenze - Centralino +39 055 27571 - E-mail: urp
unifi.it - Posta certificata: ufficio.urp pec.unifi.it - P.IVA/Cod.Fis. 01279680480 |
||
|
Agenda eventi
NewsAccesso rapido |
Permessi per figli minori con handicap graveSoggetti beneficiariNe hanno diritto i genitori, in alternativa tra loro, compresi gli adottivi o affidatari di minori con handicap in situazione di gravità. Tipologia dei permessi
Prolungamento del congedo parentale – Durata e modalità di fruizioneIl prolungamento del congedo parentale è previsto fino all’ottavo anno di vita del bambino, fruibile in maniera continuativa o frazionata per un periodo massimo non superiore a tre anni, comprensivo quindi dei periodi di astensione facoltativa. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, libero professionista, etc.). Trattamento economicoI periodi richiesti sono retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio fino al compimento degli otto anni del bambino. I periodi sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Permessi orari – Durata e modalità di fruizioneI permessi orari (alternativi al prolungamento del congedo parentale) possono essere usufruiti dal giorno successivo al compimento dell’anno del bambino, poiché per i primi 12 mesi di vita del figlio possono essere usufruiti solo i riposi per allattamento. Permessi mensili – Durata e modalità di fruizioneE’ possibile usufruire di 3 giorni o 18 ore di permessi mensili (alternativi ai due precedenti istituti).
Nel corso del medesimo mese non è possibile usufruire in maniera mista del permesso (giorni ed ore fino al limite delle 18 ore)
E’ utile effettuare una programmazione mensile dei suddetti permessi, da concordare con il responsabile della struttura, per l’organizzazione del servizio. Trattamento economico I permessi orari e giornalieri di cui all’art. 33, commi 2 e 3, sono retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale a carico dell’ente datore di lavoro (Legge n. 423 del 27 ottobre 1993). Cumulabilità della tipologia dei permessiTrattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. Modulistica
Normativa
Permalink: http://www.unifi.it/vp-5105-permessi-per-figli-minori-con-handicap-grave.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5105.html |
Focus
|
|
© Progettazione e realizzazione: CSIAF-Ufficio Siti web
| Ufficio Stampa e Redazione sito web
- Redazione - |
||