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Decreto rettorale, 22 maggio 2009, n. 674 (prot. n. 37563)
Regolamento in materia di incarichi e di attività didattica integrativa.
IL RETTORE
- VISTO il decreto rettorale n. 661 del 15 maggio 2009 con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di incarichi e di attività didattica integrativa”;
- RITENUTO di dover sostituire le parole “Presidente del corso di studio” con “Responsabile della struttura”, in quanto erroneamente inserite nel testo del regolamento;
DECRETA
il “Regolamento in materia di incarichi e di attività didattica integrativa” risulta così riformulato:
Regolamento in materia di incarichi di insegnamento e di attività didattica integrativa.
SOMMARIO
TITOLO I - Affidamenti e contratti
TITOLO II - Attività didattica integrativa
TITOLO I
AFFIDAMENTI E CONTRATTI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. L’Università con il presente regolamento, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 10, della legge, 4 novembre 2005, n. 230, e del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 8 luglio 2008, disciplina i criteri e le modalità in ordine al conferimento degli incarichi di insegnamento, ivi compresi quelli online di cui all’apposito regolamento emanato con decreto rettorale n. 396 del 5 giugno 2007, nei corsi di studio di cui all’articolo 3 del Regolamento adottato con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri per il conferimento di attività didattiche integrative, ivi comprese quelle degli e-tutor disciplinari di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto rettorale n. 396 del 5 giugno 2007.
3. Il presente regolamento non si applica agli incarichi di insegnamento e di attività integrativa di cui all’articolo 6 del decreto legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, relativo alla formazione in ambito sanitario.
Articolo 2
Programmazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, determina il fondo relativo agli incarichi di insegnamento per l’anno accademico successivo.
2. Le Facoltà, tenendo conto delle risorse annualmente loro assegnate, in sede di programmazione delle attività e dopo l’attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti strutturati, stabiliscono annualmente gli insegnamenti da impartire e le specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto, precisando il numero degli incarichi da attribuire e dei contratti da stipulare, nonché l’oggetto delle prestazioni richieste, indicando altresì il periodo di svolgimento di tali attività, gli obblighi gravanti sull’incaricato e l’eventuale retribuzione ad esso spettante.
3. Il Senato Accademico ripartisce il fondo sulla base delle deliberazioni pervenute e ne propone l’assegnazione in coerenza con la programmazione didattica annuale deliberata da ciascuna Facoltà e nei termini previsti dal Regolamento didattico.
Articolo 3
Soggetti cui conferire gli incarichi di insegnamento
1. Gli incarichi di cui all’articolo 1 possono essere conferiti a:
- soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle Università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata e certificata dal Dipartimento o dalla struttura presso la quale è stata effettuata, ivi compresi i lettori di madrelingua straniera di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95.
Articolo 4
Procedura selettiva
1. Il Preside, sulla base della programmazione annuale e previa delibera del Consiglio di Facoltà, indice un unico bando per il conferimento degli incarichi di insegnamento.
2. Il bando deve riportare:
- la denominazione degli insegnamenti da affidare e dei relativi settori scientifico-disciplinari, nonché il numero dei crediti formativi corrispondenti;
- il numero delle ore di didattica frontale che l’incaricato è tenuto a svolgere, la specificazione delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 9 e il relativo monte orario complessivo;
- la durata del contratto e degli impegni didattici successivi fino al completamento dell’anno accademico;
- se l’incarico è a titolo gratuito o oneroso; in quest’ultimo caso deve indicare il corrispettivo, avendo cura di assicurarne l’equilibrio con le prestazioni richieste oltre ad attestarne la copertura finanziaria;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli;
- i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati.
3. Del bando è data pubblicità mediante affissione all’albo della Facoltà e pubblicazione sulla specifica pagina web di Ateneo. Il termine perentorio entro cui deve essere presentata la domanda è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella specifica pagina web di Ateneo. In casi di eccezionale urgenza, debitamente motivati nella delibera di indizione del bando, il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a 15 giorni.
4. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera secondo quanto stabilito nel bando. Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici attinenti al profilo da ricoprire;
- copia delle pubblicazioni o l’elenco delle pubblicazioni nel caso di docenti interni;
- per i docenti e i ricercatori, nulla osta da parte della Facoltà di appartenenza; per gli altri soggetti che comunque svolgono attività all’interno dell’Ateneo, nulla-osta e certificazione del Responsabile della struttura e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Coordinatore del corso integrato presso cui l’attività è stata svolta;
- per i soggetti esterni all’Università, se dipendenti pubblici, autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.
Articolo 5
Criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento
1. Gli incarichi possono essere conferiti ai soggetti di cui all’articolo 3 del presente regolamento in possesso di un’alta qualificazione scientifica e/o professionale, fermo restando le situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni normative e regolamentari.
2. Nella fase di selezione e comparazione tra i candidati, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionale terrà conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere, della pregressa attività didattica con particolare preferenza alla materia oggetto del bando, dello svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero, della professionalità acquisita in relazione all’attività svolta con particolare preferenza alla materia oggetto del bando.
Articolo 6
Conferimento diretto
1. In deroga alla procedura di cui all’articolo 4, il Preside, previa motivata delibera del Consiglio di Facoltà assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, può conferire direttamente l’incarico di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure selettive, esclusivamente ad eminenti studiosi italiani e stranieri a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale ed internazionale e, in ogni caso, attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto dell’insegnamento da coprire.
Il Preside, prima del conferimento, se l’incarico è a titolo oneroso, deve acquisire il nulla osta o l’autorizzazione di cui al comma 4 dell’articolo 4.
Articolo7
Modalità di attribuzione dell’incarico
1. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, in data antecedente all’inizio dell’attività, con deliberazione motivata del Consiglio di Facoltà assunta a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di pluralità di domande, la deliberazione dà conto delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta. Nel caso in cui tra i componenti il Consiglio di Facoltà non vi siano professori di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare cui afferisce l’insegnamento da conferire, ovvero, in subordine, in settore affine, è obbligatoria l’acquisizione del parere dei Dipartimenti cui afferiscono i docenti e i ricercatori inquadrati in settori scientifico disciplinari delle discipline oggetto del bando. Ove i Dipartimenti non esprimano il proprio parere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la Facoltà può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo gratuito o oneroso e sono conferiti esclusivamente mediante affidamento a soggetti interni di cui all’articolo 3, ovvero mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni di cui all’articolo 3.
3. Nel caso di incarichi conferiti ad esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale, 8 luglio 2008, sono da escludersi oneri di alcun genere per l’Università. Per il conferimento dei predetti incarichi si applicano le disposizioni del presente regolamento con esclusione di quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7, comma 1.
4. Le informazioni relative agli incarichi conferiti sia a titolo gratuito che oneroso sono inserite nel sistema informativo di Ateneo a cura del Preside.
5. Gli incarichi di insegnamento possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati, anche tramite conferimento diretto, previa valutazione dell’attività svolta, fino ad una durata massima (comprensiva di eventuali rinnovi) di sei anni anche non continuativi.
6. L’attività svolta da soggetti esterni all’Università, a seguito dell’incarico, non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
Articolo 8
Trattamento economico e previdenziale
1. Gli incarichi oggetto del presente regolamento sono retribuibili solo se espletati oltre l’impegno orario istituzionale. Nel caso di incarichi a titolo gratuito, l’incaricato deve presentare una dichiarazione di accettazione della gratuità.
2. Il trattamento economico degli affidamenti a titolo retribuito è determinato in base ai CFU come indicato all’articolo 4, comma 2.
3. Ai fini del pagamento degli incarichi, i responsabili delle strutture trasmettono all’ufficio stipendi e trattamento Accessorio del personale, entro il 30 settembre di ogni anno, una dichiarazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività con l’indicazione dell’orario svolto, unitamente ai prospetti riassuntivi e alla delibera del Consiglio di Facoltà, con l’indicazione dei nominativi di coloro cui è stato affidato l’incarico a titolo retribuito. Alla fine di ciascun anno i Presidi devono trasmette la rendicontazione del budget assegnato per i contratti oggetto del presente regolamento.
4. In materia previdenziale ai contratti di diritto privato stipulati ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge, 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. L’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l’intera durata dell’incarico, ivi comprese le sessioni d’esame.
Articolo 9
Diritti e obblighi dei soggetti cui sono conferiti incarichi di insegnamento
1. I soggetti titolari dell’incarico, sia a titolo oneroso che gratuito, hanno diritto ai seguenti servizi:
- accesso alla rete di Ateneo e ai servizi bibliotecari;
- casella di posta elettronica presso Unifi;
- l’uso di un posto studio da individuarsi d’intesa tra Facoltà e Dipartimenti interessati.
L’accesso ai predetti servizi è garantito per l’intera durata dell’incarico.
2. I soggetti titolari dell’incarico, sia a titolo oneroso che gratuito, sono tenuti a:
- svolgere personalmente le attività didattiche, nel rispetto degli orari, delle modalità e dei programmi stabiliti nel regolamento didattico del corso di insegnamento, concordati con il Responsabile della struttura e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il Coordinatore del corso integrato;
- svolgere compiti di assistenza agli studenti, partecipare alle Commissioni di verifica del profitto e dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio;
- annotare e sottoscrivere nell’apposito registro delle lezioni, di cui all’articolo 28 del vigente Regolamento didattico di Ateneo, l’attività didattica svolta. Il registro, controfirmato dal Responsabile della struttura e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Coordinatore del corso integrato e depositato presso la Presidenza di Facoltà al termine dell’incarico, è accessibile su richiesta del Responsabile della struttura e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Coordinatore del corso integrato, del Preside, del Rettore, o di chi ne abbia interesse;
- presentare al Responsabile della struttura e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Coordinatore del corso integrato una dettagliata relazione sull’attività svolta, anche ai fini di un eventuale rinnovo, nei termini previsti per la programmazione didattica dell’anno accademico successivo;
- rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Codice Etico di Ateneo.
TITOLO II
ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA
Articolo 10
Attività didattica integrativa
1. I contratti inerenti l’attività didattica integrativa, ivi compresi quelli relativi agli e-tutor disciplinari, sono conferiti a studiosi od esperti, non dipendenti di Università, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale e scientifica, ai sensi del decreto ministeriale, 21 maggio 1998, n. 242. I predetti contratti non possono prevedere un numero di ore superiore a 15, hanno durata non superiore ad un anno accademico e sono conferibili alla stessa persona per non più di sei anni anche non consecutivi.
2. Il conferimento dei predetti incarichi avviene secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 4, 5 e 7 del presente regolamento.
3. L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Università.
Articolo 11
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
2. I contratti già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento rientrano nel computo del periodo massimo di sei anni.
3. Le procedure di conferimento degli incarichi già attivate alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermate fino alla data di scadenza dell’incarico cui si riferiscono.
Articolo 12
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Università e sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito web.
Articolo 13
Abrogazioni
1. Dalla data di entra in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento sulla disciplina degli affidamenti e supplenze relativi ad incarichi di insegnamento nell’Università di Firenze e delle autorizzazioni ad incarichi di insegnamento di altro ateneo, emanato con decreto rettorale, 26 ottobre 2004, n. 895, e, modificato con decreto rettorale, 8 giugno 2005, n. 414, nonché il regolamento concernente la disciplina dei professori a contratto, emanato con decreto rettorale, 26 ottobre 2004, n. 896.
Firenze, 22 maggio 2009
IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli
Pubblicato sul sito dell'Università il 22 maggio 2009. In vigore dal 6 giugno 2009.