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Requisiti per la richiesta assegno per il nucleo familiareRedditi da considerare ai fini del diritto all’assegno nucleoL’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:
Redditi da non dichiarareTrattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità … eccetera. Componenti il nucleo familiareAi fini del diritto all’assegno nucleo si considerano componenti il nucleo familiare:
. * Gli equiparati ai figli legittimi sono: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto. Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:
Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo anche se:
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza. In applicazione dell’art. 211 della legge 19.05.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15.Modalità di presentazione della domandaMODELLO A – Da presentare a cura del dipendente nella generalità dei casi.La richiesta di attribuzione dell’assegno può essere presentata direttamente all’Ufficio oppure può essere inviata per posta o per fax-(055/2756326) attraverso la presentazione del Modello A all’Ufficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale. MODELLO B - Erogazione dell’assegno relativo all’intero nucleo familiare al coniuge dell’avente dirittoCon decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplina i casi in cui l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto. Legittimato all’esercizio del diritto è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve presentare apposita domanda, formulata nel Modello B. Tale domanda potrà essere presentata:
La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 04.04.05, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda. Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti, a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto) - (comma 3 art.1 decreto 04.04.05). MODELLO FN - Erogazione dell’assegno nucleo familiare al genitore naturale convivente con i figliQuesta casistica, disciplinata dalla circolare INPS n. 36 del 19/03/2008, riguarda esclusivamente il dipendente universitario non coniugato e non convivente all’anagrafe con il figlio naturale, purché quest’ultimo sia stato riconosciuto da entrambi i genitori. In questo caso, la domanda di assegno nucleo familiare può essere presentata dall’altro genitore purché convivente col figlio e purché non titolare di un autonomo diritto all’assegno nucleo familiare. Il nucleo familiare e il reddito di riferimento diventano quelli del genitore naturale convivente col figlio. Tale genitore dovrà presentare domanda attraverso la compilazione del Modello FN. Verifiche e controlliCome previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e come ribadito nella nota n. 68737 del 03/07/2012 del Direttore Amministrativo, l’Amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 dello stesso decreto tra le quali rientrano anche la “situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali” nonché, in generale i dati anagrafici, di stato civile, residenza. Al fine di ottemperare a tale previsione normativa l’Amministrazione estrae annualmente un campione, pari al 10% degli aventi diritto su cui effettua le verifiche relative al nucleo familiare e ai redditi dei componenti il nucleo dichiarati.
Nel caso in cui dalle verifiche emergano incongruenze rispetto alla dichiarazione presentata che comportino una riduzione o addirittura l’azzeramento della somma attribuita per assegno nucleo, l’Università procede a richiedere all’interessato la documentazione originale (730-3, UNICO …) contenente i dati oggetto del controllo e ogni informazione sia ritenuta utile e, nel caso in cui le incongruenze persistano, procede al recupero delle somme indebitamente percepite. Alla luce di quanto sopra si richiama l’attenzione sugli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci. Recapiti utiliUfficio Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale Telefono: Fax: Permalink: http://www.unifi.it/vp-5325-requisiti-per-la-richiesta-assegno-per-il-nucleo-familiare.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5325.html |
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