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Congedo per documentati e gravi motivi di famigliaIl dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile (1) anche se non conviventi, nonchè dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000. Per gravi motivi si intendono: a ) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
Il congedo puo altresi’ essere richiesto per il decesso di uno dei sopraindicati soggetti qualora il dipendente non abbia la possibilità di utilizzare nello stesso anno i permessi retribuiti previsti dalle disposizioni del D.M. 278/2000 o da quelle previste dalla contrattazione collettiva. Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. Ai fini del raggiungimento dei due anni i permessi richiesti cumulano con quelli di cui all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01. (vedi scheda “Legge 104/92 - Disposizioni comuni- congedo straordinario di 2 anni”). La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato ed in caso di assenze o aspettativa ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione. Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.09. Iter ProceduralePer fruire del congedo il dipendente dovrà trasmettere tempestivamente al Dirigente Area Risorse Umane domanda motivata corredandola della idonea documentazione rilasciata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Sulla domanda dovrà essere apposto il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura. Qualora la richiesta sia riferita al congedo per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art. 1, comma 1) del suddetto D.M. 278/00 e a periodi non superiori a tre giorni, l’Amministrazione è tenuta ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio a un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo dovranno essere motivati in relazione anche alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente la domanda sarà riesaminata nei successivi 20 giorni. Trattamento economicoIl dipendente durante tale periodo non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie. Modulistica
Normativa di riferimento
(1) (Art. 433) Codice Civile Permalink: http://www.unifi.it/vp-5631-congedo-per-documentati-e-gravi-motivi-di-famiglia.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-5631.html |
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