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Congedo per documentati motivi di studio e di formazioneIl dipendente può chiedere, per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000. Possono inoltre essere concessi, a richiesta, ai dipendenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 53/2000, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale in servizio presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il dipendente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità. Lo stesso non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. Il diritto alla formazione previsto compete anche al dipendente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000. L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'Amministrazione. Durante il periodo di congedo o aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 e del Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 16.02.2009 Iter ProceduraleIl dipendente che intende usufruire del congedo per motivi di studio o di quello per la formazione, deve presentare al Dirigente Area Risorse Umane una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Trattamento economicoDurante il periodo di congedo il dipendente non ha diritto alla retribuzione ed alle ferie. Modulistica
Normativa di riferimento
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