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Malattia
Normativa e trattamento economicoIl dirigente assente per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. Superato tale periodo, al dirigente che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. Prima di concedere su richiesta del dirigente l'ulteriore periodo di assenza, l’Amministrazione può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Superati i periodi di conservazione del posto, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto, il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli senza diritto ad alcun trattamento retributivo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dirigente, nel caso di assenza per malattia nei primi diciotto mesi , è il seguente:
Alcune novità riguardanti il trattamento economico in caso di malattia, sono state introdotte dalla legge n. 133 del 06.08.2008. L’art. 71, comma 1, stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. In particolare, in applicazione dell’art. 52 del vigente CCNL relativo al personale dell’AREA VII ed in base a quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 7/2008, nei primi dieci giorni di assenza per malattia ai Dirigenti è corrisposto il seguente trattamento economico:
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, legge citata non subiscono decurtazioni, durante i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute a:
Adempimenti in caso di malattiaIl Dirigente che si assenta per malattia deve:
Certificazione medica
Controllo medico fiscale – Variazione di dimora - SanzioniIl controllo medico dell’incapacità lavorativa viene effettuato a cura delle Aziende Sanitarie Locali competenti, su richiesta dell’Amministrazione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. Il Dirigente, assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall’abitazione dal medico curante, è tenuto:
Il decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15/2010) ha introdotto alcune ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ed, in particolare, detta esclusione è prevista per i dipendenti per i quali l’assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: Qualora il Dirigente risulti assente dalla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del D.L. 12.09.83 n. 463, convertito nella L. 11.11.83 n. 638). Inoltre, ai sensi dell’art. 55 – quater D.L.vo n. 165/2001 lett. a) (introdotto dall’art. 69 del d.Lgs. n. 150/2009) la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia, comporta comunque l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento e, ai sensi dell’art. 55 quinquies del medesimo decreto, detta fattispecie ha rilevanza penale ed è punita con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 400,00 a 1.600,00 (fermo restando quanto previsto dal codice penale). Nei predetti casi, il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. Malattia e ferieAi sensi dell’art. 19, comma 10, del CCNL citato le malattie debitamente documentate che si protraggano per più di tre giorni o che diano luogo a ricovero ospedaliero sospendono, su richiesta del dipendente, il decorso delle ferie.
Malattia provocata da terziNel caso in cui l’assenza derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il Dirigente dovrà darne comunicazione all’Ufficio Gestione, al fine di consentire un’eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni corrisposte durante il periodo di assenza (art. 20, comma 11, del CCNL 05.03.2008) utilizzando l’apposito modulo. Malattia dovuta a grave patologiaIn applicazione dell’art. 20, comma 8, del predetto CCNL nel caso in cui il Dirigente sia affetto da grave patologia che richieda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, è prevista la possibilità di non considerare, sia ai fini del computo dei giorni di assenza per malattia, che dell’applicazione delle riduzioni stipendiali, i periodi di malattia determinati da:
Le terapie, per essere qualificate invalidanti, devono porre il Dirigente in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa per modalità, tempi di somministrazione, effetti diretti e/o collaterali. Il Dirigente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, dovrà:
Considerata la sensibilità dei dati trattati, la documentazione relativa alla patologia sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di privacy, assicurando ogni forma di riservatezza. Modulistica
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