Il collocamento a riposo del personale docente e ricercatore decorre dal 1° novembre successivo al compimento dell’età prevista dalla normativa in vigore per ciascuna categoria.
Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età.
1) Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età:
2) Sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):
Possono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:
Sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):
Possono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:
La misura contenuta nella legge n. 26 del 28 marzo 2019 consente di anticipare l’età pensionabile per coloro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 hanno maturato i seguenti requisiti:
Professori ordinari: Legge 18 marzo 1958, n. 311 (art. 14); D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art.19, comma 1); Legge 7 agosto 1990, n. 239 (art. 1); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17 e 18)
Professori associati: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 24); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17, 18 e 19); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)
Ricercatori universitari: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 34, comma 7); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)