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Collocamento a riposo

ULTIMO AGGIORNAMENTO
03.10.2019
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Il collocamento a riposo del personale docente e ricercatore decorre dal 1° novembre successivo al compimento dell’età prevista dalla normativa in vigore per ciascuna categoria.

Professori Ordinari

Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età.

Professori Associati

1) Sono collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 70° anno di età:

  • i professori associati che abbiano optato ai sensi dell’art. 1, comma 19, per lo stato giuridico della legge n. 230/2005 (legge Moratti)
  • i professori associati di materie cliniche, in servizio alla data del 20 novembre 2005, con funzioni primariali e assistenziali (art. 1, comma 18, della legge n. 230/2005)
  • i professori associati ex-incaricati stabilizzati (art. 6 della legge 9 dicembre 1985, n. 705)(nominati confermati)

2) Sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011

Possono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i professori associati che non si trovino in nessuna delle situazioni indicate al punto 1 e che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti)

Ricercatori universitari a tempo indeterminato

Sono collocati a riposo (con decorrenza dal 1° novembre) tenendo conto dell’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento in base agli incrementi di speranza di vita, ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti):

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 non avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 214/2011

Possono essere collocati a riposo a decorrere dal 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età:

  • i ricercatori che alla data del 31 dicembre 2011 avevano i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Manovra Monti)

Collocamento a riposo ”quota 100”

La misura contenuta nella legge n. 26 del 28 marzo 2019 consente di anticipare l’età pensionabile per coloro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 hanno maturato i seguenti requisiti:

  • età anagrafica non inferiore a 62 anni
  • anzianità contributiva non inferiore a 38 anni

Normativa di riferimento

Professori ordinari: Legge 18 marzo 1958, n. 311 (art. 14); D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art.19, comma 1); Legge 7 agosto 1990, n. 239 (art. 1); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17 e 18)

Professori associati: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 24); Legge 4 novembre 2005, n. 230 (art.1, commi 17, 18 e 19); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)

Ricercatori universitari: D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (art. 34, comma 7); Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 24, commi 1- 20)

 
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