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Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

ULTIMO AGGIORNAMENTO
03.11.2010
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Ai fini del rilascio dell’autorizzazione devono essere accertati:

  1. la compatibilità dell’incarico retribuito con il regime a tempo pieno;
  2. la natura, la durata, l’intensità ed il tipo di incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l’assolvimento dei compiti istituzionali;
  3. il carattere occasionale dell’incarico;
  4. il rispetto del limite di cui all’articolo 3, comma 44, della legge, 24 dicembre 2007, n. 244, che individua nel trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione il limite del cumulo degli emolumenti a carico delle pubbliche finanze percepite dall’interessato al lordo nell’anno solare;
  5. la compatibilità dell’attività da autorizzare con le esigenze di tutela dell’immagine dell’Ateneo.

L’attività non potrà comportare nel periodo interessato un impegno temporale eccessivamente gravoso, tenuto conto degli obblighi istituzionali del dipendente e considerate anche le eventuali attività autorizzate nell’ultimo biennio anteriore all’istanza del dipendente.

L’attività deve svolgersi in orario diverso da quello previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 311/1958, ed al di fuori dei locali universitari e non prevedere l’utilizzazione di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della struttura di appartenenza o di altra struttura dell’Ateneo.

 
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