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15-Set-2010
Tasse e contributi universitari a.a. 2010/2011
(torna su) Come sono composte le tasse studentesche Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da: - Tassa di iscrizione di € 187 (importo per l’anno accademico 2010/2011 stabilito, ai sensi della Legge del 2 dicembre 1991, n.390, e nel rispetto del D.M. del 28/2/2010)
- Contributi universitari gli importi per l’anno accademico 2010/2011 sono stati stabiliti ai sensi del D.P.R. 25/7/1997, n.306 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 giugno 2010;
- Tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 98 (stabilita ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 4).
Importo dei contributi universitari L’importo dei contributi è determinato, nel rispetto dell’art. 4 della legge n.390/91, dell’art.3 del D.P.R. 306/97 e dell’art.5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEEU). L’importo dei contributi è indicato nella seguente Tabella 1, che riporta i singoli importi delle altre tasse, compresa l’imposta di bollo assolta in maniera virtuale: TABELLA TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2010/11 Fasce ISEE/ISEEU | Codice classe di reddito | IMPORTO TASSE E CONTRIBUTI | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | TOTALE A.A.2010/11 | Tassa di iscrizione | Contributi Universitari | (a) | (b) | (c) | (d) | da 0 a € 17.500 | I | € 187 | € 18 | € 98 | € 14,62 | € 317,62 | da € 17.500 a € 20.000 | II | € 187 | € 268 | € 98 | € 14,62 | € 567,62 | da € 20.000 a € 25.000 | III | € 187 | € 468 | € 98 | € 14,62 | € 767,62 | da € 25.000 a € 30.000 | IV | € 187 | € 668 | € 98 | € 14,62 | € 967,62 | da € 30.000 a € 40.000 | V | € 187 | € 868 | € 98 | € 14,62 | € 1.167,62 | da € 40.000 a € 50.000 | VI | € 187 | € 1.068 | € 98 | € 14,62 | € 1.367,62 | da € 50.000 a € 60.000 | VII | € 187 | € 1.268 | € 98 | € 14,62 | € 1.567,62 | da € 60.000 a € 75.000 | VIII | € 187 | € 1.468 | € 98 | € 14,62 | € 1.767,62 | oltre € 75.000 | IX | € 187 | € 1.718 | € 98 | € 14,62 | € 2.017,62 | Corsi di studio che prevedono contributi differenziati Rispetto a quanto indicato nella Tabella, alcuni corsi di studio prevedono contributi differenti: - Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Cultura e progettazione della moda [Classi L-3 e L-4], Progettazione della moda [Classe 42] e Cultura e stilismo della moda [Classe 23] all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b),si deve aggiungere l’importo annuale di € 1.245 limitatamente ai tre anni della durata normale del corso, da versarsi già in prima rata. Tale contributo aggiuntivo è destinato al funzionamento e alla gestione dei laboratori;
- Per gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b), si deve aggiungere l’importo annuale di € 1.050 limitatamente ai cinque anni della durata legale del corso, da versarsi già in prima rata. Tale contributo aggiuntivo è destinato al funzionamento e alla gestione dei laboratori;
- Gli studenti iscritti al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe 36] e al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36] non sono soggetti al pagamento dei contributi come indicati nella colonna sub b) ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 250;
- Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza del consorzio Nettuno non sono soggetti al pagamento dei contributi come indicati nella colonna sub b) ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 1.150;
- Gli studenti cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo e immatricolati a partire dall’anno accademico 2008/09 non sono soggetti al pagamento delle tasse e contributi come sopra determinati, ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 500, comprensivo della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, più di € 14,62 a titolo di imposta di bollo assolta in maniera virtuale;
- Gli studenti medici iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368 sono soggetti al pagamento dei contributi indicati nella colonna sub b) nella misura massima di € 1.718 e non devono la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
(torna su) Tasse per l’immatricolazione Per l’immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica (ex DM 509/99), di laurea magistrale (ex DM 270/04) e alle scuole di specializzazione è dovuta per l’anno accademico 2010/11 una tassa così determinata: | a) Tassa di iscrizione | € 187,00 + | | b) quota contributi nella misura del 50% di cui alla Tabella (colonna b) calcolata sulla base del valore ISEE/ISEEU presentato dallo studente nell’a.a. 2010/11, relativo ai redditi e patrimoni 2009 (tempi e modalità) | + | | c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | € 98,00 + | | d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | € 14,62 = | L’importo della tassa di immatricolazione per coloro che non presentano il valore ISEE o ISEEU, è così determinato: | a) Tassa di iscrizione | € 187,00 + | | b) 50% quota dei contributi universitari previsti per la IX fascia contributiva ISEE/ISEEU di cui alla Tabella (colonna b) | € 859,00+ | | c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | € 98,00 + | | d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | € 14,62 = | TOTALE | € 1.158,62 | Immatricolazione dello studente part time Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione con la qualifica di studente part-time deve, per l’anno accademico 2010/11, una tassa di immatricolazione di € 299,62, così composta: | a) Tassa di iscrizione | € 187,00 + | | b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | € 98,00 + | | c) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | € 14,62 = | TOTALE | € 299,62 | i contributi dovuti nella misura del 50%, saranno versati in seconda rata. Corsi di studio che prevedono una tassa di immatricolazione differenziata Determinati corsi di studio prevedono una tassa di immatricolazione di importo diverso. Si evidenziano le seguenti eccezioni: - Corsi di studio che prevedono, oltre alla tassa di immatricolazione il versamento di un contributo aggiuntivo. L’importo del contributo aggiuntivo è indicato a fianco del corso:
- Corso di laurea in Cultura e progettazione della moda [Classi L-3 e L-4] € 1.245
- Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] € 1.050
- Per l’immatricolazione al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36]è dovuta la tassa di immatricolazionedi € 424,62, così composta:
| Tassa di iscrizione | €187,00 | | Quota contributi nella misura del 50% | €125,00 | | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | €98,00 | | Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | €14,62 | - Per l’immatricolazione ai corsi di studio degli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo è dovuta la tassa di immatricolazionedi € 514,62, così composta:
| Tassa di iscrizione | €187,00 | | Quota contributi | € 215,00 | | Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | €98,00 | | Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | €14,62 | - Testo eliminato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2010. Per ulteriori chiarimenti consultare il Manifesto degli studi (pdf) alla sezione 13.2.1.
- Per l’immatricolazione dei medici alle Scuole di Specializzazione dell’area medica è dovuta la tassa di immatricolazionedi € 1.060,62, così composta:
| Tassa di iscrizione | €187,00 | | 50% quota dei contributi universitari previsti per la IX fascia contributiva ISEE/ISEEU di cui alla Tabella (colonna b) | €859,00 | | Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | €14,62 |
L’eventuale rinuncia all’immatricolazione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse versate. (torna su) Studenti già iscritti, importo delle rate e delle relative scadenze Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento e alle scuole di specializzazione le tasse universitarie sono distribuite in due rate, che devono essere versate mediante apposito bollettino stampato a cura dello studente dal sito dell’Ateneo http://stud.unifi.it:8080/ : - la prima rata da pagarsi all’atto dell’iscrizione e cioè entro il 15 ottobre 2010;
- la seconda rata da pagarsi entro il 2 maggio 2011.
Per studenti iscritti ai master di primo e di secondo livello, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di aggiornamento professionale, alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia agli specifici Bandi o Decreti istitutivi. Il pagamento della rate delle tasse universitarie deve essere eseguito esclusivamente mediante bollettino MAV predisposto dall’amministrazione universitaria sulla matricola dello studente e stampato a cura dello stesso dal sito dell’Ateneo collegandosi, alla data di inizio delle iscrizioni, tramite le proprie credenziali di accesso (numero di matricola e password rilasciata all’atto dell’immatricolazione), ai servizi online per gli studenti. Il servizio sarà attivo in tempo utile per il rispetto dei termini di scadenza dei pagamenti. Il versamento delle rate delle tasse universitarie può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario. L’attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere consegnata alla segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa costituisce l’unica prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni. Si ricorda che lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi, di eventuali more o oneri amministrativi, non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto. Pagamento oltre i termini, i diritti di mora Ogni versamento effettuato oltre i termini sarà soggetto al pagamento dei diritti di mora determinati come segue: | ritardi fino a 15 giorni | mora € 15 | | ritardi da 16 a 30 giorni | mora € 60 | | ritardi superiori a 30 giorni | mora € 100 | I diritti di mora sono determinati automaticamente dall’amministrazione universitaria e dovranno essere versati esclusivamente tramite un apposito bollettino da ritirarsi presso la segreteria studenti. Detto versamento può essere effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale, ovvero presso gli sportelli bancomat UniCredit a ciò abilitati con Carte Bancomat del circuito “Pagobancomat” (nel caso di carta bancomat di altre banche, si farà riferimento alle condizioni contrattuali praticate dalle stesse), ovvero via internet banking (servizio riservato ai correntisti della banca UniCredit). Gli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2010/11 in ritardo, effettuando il versamento del bollettino della prima rata a partire dal 31 gennaio 2011, sono assoggettati ad un ulteriore onere amministrativo di € 100 oltre ai diritti di mora coma sopra determinati. Le scadenze dei versamenti che cadono nei giorni di sabato o domenica ovvero in un giorno festivo, sono prorogate al primo giorno non festivo successivo. Salvo quanto previsto nel Manifesto degli Studi allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati. La prima rata delle tasse universitarie Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento e alle scuole di specializzazione, l’importo della prima rata delle tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2010/2011, è determinato come segue: | a) Tassa di iscrizione | € 187,00 + | | b) Quota contributi nella misura del 50% di cui alla Tabella (colonna b) calcolati sulla base del valore ISEE/ISEEU presentato dallo studente nell’a.a. 2009/10, relativo ai redditi e patrimoni 2008 | + | | c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario | € 98,00 + | | d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale | € 14,62 = | Per gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio, è previsto il versamento di un contributo aggiuntivo da versarsi in prima rata, limitatamente alla durata normale dei corsi, come segue: | Cultura e progettazione della moda [Classi L-3 e L-4] | € 1.245 | | Progettazione della moda [Classe 42] | € 1.245 | | Cultura e stilismo della moda [Classe 23] | € 1.245 | | Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] | € 1.050 | | Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] | € 1.050 | I medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368 non devono la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Riduzioni sulla prima rata, categorie interessate Sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie in misura ridotta le seguenti categorie di studenti, per l’importo indicato accanto a ciascuna: - studente che ha ottenuto l’iscrizione con la qualifica di studente part-time: l’importo della prima rata è di € 299,62 (tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e bollo assolto in maniera virtuale; i contributi dovuti saranno versati in seconda rata);
- studente in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito familiare e assistito economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali: l’importo della prima rata è di € 299,62 (tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e bollo assolto in maniera virtuale; è esonerato dal versamento dei contributi universitari);
- studente non comunitario proveniente dai Paesi a basso sviluppo umano ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21 maggio 2010: l’importo della prima rata è di € 317,62 (deve i contributi universitari nella misura minima, da versarsi tutti in prima rata);
- studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri. L’importo della prima rata è di € 112,62(tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo assolta in maniera virtuale; è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari);
- studente in stato di detenzione inserito nel “Protocollo di intesa tra il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, la Regione Toscana, l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi di Siena e l’Università degli studi di Firenze” sottoscritto in data 27 gennaio 2010: l’importo della prima rata è di € 112,62 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo assolta in maniera virtuale; è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari).
- studente residente in uno dei comuni dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009. I comuni interessati sono stati individuati con i decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: l’importo della prima rata è di € 299,62 (tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e bollo assolto in maniera virtuale; è esonerato dal versamento dei contributi universitari);
Chi non paga la prima rata Non sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie così come sopra determinata, ma al versamento di € 14,62 a titolo imposta di bollo assolta in modo virtuale, le seguenti categorie: - studenti che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario;
- studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
Gli studenti che risulteranno in seguito ESCLUSI dalla borsa di studio o dal prestito d’onore sono tenuti a versare l’intero ammontare delle tasse e contributi entro il 2 maggio 2011. La seconda rata delle tasse universitarie Per gli immatricolati e per gli iscritti agli anni successivi al primo la seconda rata è composta dalla sola voce CONTRIBUTI. L’importo dovuto è dato dalla differenza tra quanto versato a titolo di quota contributi in prima rata e quanto dovuto in base alla Tabella. Tasse per lo studente part-time Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione con la qualifica di studente part-time deve, per l’anno accademico 2010/11, i contributi nella misura del 50 % come determinati nella Tabella 1 (colonna sub B), nonché la tassa di iscrizione, gli eventuali contributi aggiuntivi, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Sono esclusi dalla riduzione i contributi fissi. Allo studente qualificato come part-time spettano le agevolazioni economiche per merito previste dal Manifesto degli studi. Per tale studente, gli anni normali di corso ai fini dell’accesso alle agevolazioni sono accresciuti in numero pari agli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente part-time. (torna su) Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE ed ISEEU) Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi universitari dovuti dallo studente, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, viene determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE] e dalle determinazioni specifiche per le università di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 [Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università - ISEEU] (art.3, comma 1, del citato D.L.gs 109/98 “Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori”, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Pertanto lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla Tabella 1 deve munirsi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e della relativa Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) su due pagine completa del foglio relativo alle Modalità di calcolo degli indicatori, dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009. Il valore ISEE deve essere integrato, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, per la determinazione del valore ISEEU,nei casi seguenti: - studente indipendente: ai sensi del D.Lgs 109/1998, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
- residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), riferito all’anno solare 2009, non inferiori a € 6.500.
Qualora ricorrano entrambi i sopra indicati requisiti, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte di un nucleo familiare nuovo. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte di un nucleo familiare composto dai genitori ed altri eventuali figli a loro carico. Ai fini della determinazione del valore ISEEU lo studente indipendente non in possesso di entrambi i suddetti requisiti a) e b) deve produrre, oltre alla propria D.S.U. e alla relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009, anche la D.S.U. e la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009 dei suoi genitori. - presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio: Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 %.
Ai fini della determinazione del valore ISEEU lo studente deve produrre la D.S.U. con la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009 dove risultano i valori relativi al reddito ed al patrimonio dei fratelli o sorelle. - presenza di redditi percepiti all’estero: Ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della determinazione del valore ISEEU i redditi percepiti all’estero e non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, devono essere documentati mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi sono percepiti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi sono percepiti. I valori devono essere indicati in moneta locale. - presenza di patrimoni posseduti all’estero: Ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti integrazioni:
- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2009, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
- i patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31 dicembre 2009 sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della determinazione del valore ISEEU i patrimoni posseduti all’estero e non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, devono essere documentati mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i patrimoni sono posseduti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i patrimoni sono posseduti. I valori devono essere indicati in moneta locale. Il valore ISEEU è determinato dall’università sulla base della documentazione sopra indicata per ciascuna tipologia e prodotta dallo studente, secondo le modalità e i tempi indicati nel Manifesto degli studi, rivolgendosi ai Punti di raccolta. Chi presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’ISEE e chi l’ISEEU Lo studente immatricolato o iscritto ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento, alle scuole di specializzazione, con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area medica di cui al D.Lgs 368/99, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009, nonché – nei casi previsti - la documentazione integrativa ai fini della determinazione del valore ISEEU, per essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla TABELLA Tasse e contributi a.a. 2010/11. Lo studente che non presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE o ISEEU nei termini previsti verrà collocato nella fascia massima di contribuzione. Chi non è tenuto a presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’ISEE Non sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE nonché la documentazione integrativa per la determinazione del valore ISEEU le seguenti tipologie: - studente che per la propria situazione economica si colloca nella fascia massima di contribuzione;
- studente iscritto ai corsi di laurea inOperatori della sicurezza sociale [Classe 36] e Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36];
- studente iscritto ai corsi di laureaa distanza del consorzio Nettuno;
- studente medico iscritto ad una Scuola di Specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368;
- studente portatore di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
- studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano;
- studente iscritto nell’a.a. 2010-11 ad un anno di corso successivo al primo residente in uno dei comuni dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009. I comuni interessati sono stati individuati con i decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
(Testo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2010). - studente cinese inserito nel Progetto Marco Polo immatricolato a partire dall’anno accademico 2008/09.
A chi si applica solo il valore ISEEU Inoltre, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE non possono essere presentate dalle seguenti tipologie di studenti per i quali, ai fini della determinazione della fascia contributiva, verrà determinato esclusivamente il valore ISEEU: - Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all’AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero. Deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile alla pagina web di ateneo www.unifi.it seguendo il percorso studenti>modulistica, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all’anno 2009 e devono essere espresse nella moneta locale.
- Studente non dell’Unione Europea proveniente da Paese a basso sviluppo umano ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9/4/2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21/5/2010. E’ tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.
- Studente apolide o rifugiato politico: Ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.
Le tipologie di studenti su elencate devono compilare l’apposito modulo he dovrà essere restituito debitamente compilato, con firma autografa dello studente e corredato della documentazione sopra indicata per tipologia, dal 15 ottobre 2010 al 22 dicembre 2010 indistintamente presso i Punti raccolta. Per gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a.a.2010/11 il servizio è attivo a partire dal 30 agosto 2010. A questi studenti verrà rilasciata una ricevuta indicante il valore ISEEU da allegare alla domanda di immatricolazione, nonché il bollettino della tassa di immatricolazione determinato sulla base del valore ISEEU calcolato. In caso di spedizione postale il modulo ISEEU con tutta la documentazione deve essere inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede della propria segreteria studenti, nel qual caso farà fede la data del timbro postale.In ipotesi di spedizione è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello studente. Dopo il previsto termine di scadenza del 22 dicembre 2010 ulteriori moduli ISEEU potranno essere presentati esclusivamente presso le proprie segreterie studenti e saranno assoggettati al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi. Come, dove e quando presentare l’ISEE ed l’ISEEU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) si compila presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso un Comune o presso l’I.N.P.S., che rilasciano la relativa Attestazione ISEE da cui risulta il protocollo di trasmissione all’I.N.P.S. del documento. Il valore ISEEU è determinato dall’università secondo l’art.3, comma 1, del sopracitato D.L.gvo 109/98, secondo il quale deve essere calcolato dall’Ente che prevede modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari da apportare ai valori ISEE. Le modalità di acquisizione dei valori ISEE e dei valori ISEEU da parte dell’Università sono differenziate a secondo che lo studente sia in possesso solo del valore ISEE - studente soggetto ISEE - o se questo debba essere integrato, in quanto lo studente si trova in una delle condizioni descritte così da definire un valore ISEEU - studente soggetto ISEEU -pertanto si ha: - Studenti soggetti ISEE
Lo studente compila presso un CAF o presso un Comune o presso l’I.N.P.S. la Dichiarazione Sostitutiva Unica ottenendo dallo stesso l’Attestazione ISEE con protocollo INPS. Il valore ISEE così ottenuto dovrà essere comunicato all’università esclusivamente attraverso una procedura online. A partire dal 15 ottobre 2010 e fino al 22 dicembre 2010 lo studente si collegherà al sito web di Ateneo all’indirizzo http://stud.unifi.it:8080/ (Servizi Online), dove sarà attivo un servizio per la comunicazione del valore ISEE con l’indicazione obbligatoria del numero di protocollo INPS. Al termine della procedura lo studente dovrà stampare la ricevuta di avvenuta registrazione. Non è prevista nessuna consegna di documentazione cartacea della D.S.U. e della relativa attestazione ISEE. Dopo il previsto termine di scadenza del 22 dicembre 2010 ulteriori attestazioni ISEE potranno essere presentate esclusivamente presso la propria segreteria studenti e saranno assoggettate al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi. Detto versamento dovrà effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale, su apposito bollettino da ritirarsi esclusivamente presso la segreteria studenti. L’attestazione del versamento dovrà essere allegata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa attestazione ISEE presentate. Per gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a.a. 2010/11, ai fini della determinazione dell’importo della tassa di immatricolazione da versare, la comunicazione del valore ISEE sarà effettuata in fase di immatricolazione dal 15 settembre 2010 al 15 ottobre 2010, distinguendo: - per coloro che si immatricolano tramite la procedura online la comunicazione del valore ISEE viene effettuata nell’ambito della stessa procedura, indicando obbligatoriamente il numero di protocollo INPS dell’Attestazione ISEE in possesso dello studente. Sulla base di tale dichiarazione il sistema determinerà l’importo da versare a titolo di tassa di immatricolazione, il cui bollettino sarà stampato a cura dell’interessato;
- per coloro che si immatricolano tramite la consegna cartacea della domanda di immatricolazione la comunicazione del valore ISEE, dovrà essere effettuata sulla stessa domanda, indicando obbligatoriamente il numero di protocollo INPS dell’Attestazione ISEE in possesso dello studente. Sulla base di tale dichiarazione lo studente verserà, su bollettino postale come indicato nel Manifesto degli studi l’importo indicato sul modulo corrispondente al valore ISEE dichiarato.
ATTENZIONE: In entrambi i casi gli immatricolandi, prima di procedere all’immatricolazione devono essere in possesso della Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009, pertanto si invitano a rivolgersi ai CAF o ai Comuni o all’I.N.P.S. in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di scadenza previsti per l’immatricolazione ai corsi di studio. Gli immatricolandi che non sono in possesso della Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009 nei termini previsti per l’immatricolazione versano la tassa di immatricolazione secondo l’importo stabilito nella sezione 13.2 del Manifesto degli studi, ma possono comunque presentare detta Attestazione ISEE entro il predetto termine ordinario del 22 dicembre 2010; in tal caso si procederà al conguaglio dei contributi versati solo con l’emissione della seconda rata delle tasse universitarie. Se a seguito dei previsti controlli di legge risulterà che lo studente ha comunicato all’Ateneo un valore ISEE non corretto o non relativo all’anno di competenza, questi sarà assoggettato al pagamento dei contributi universitari secondo la fascia di reddito corretta, oltre al pagamento di € 300, a titolo di oneri amministrativi. - Studenti soggetti ISEEU
Tipologie di studenti soggetti ISEEU il cui valore ISEE viene integrato, così da definire un valore ISEEU: - studente indipendente;
- presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio;
- presenza di redditi percepiti all’estero;
- presenza di patrimoni posseduti all’estero.
A partire dal 15 ottobre 2010 e fino al 22 dicembre 2010 i suddetti studenti potranno rivolgersi per la consegna della documentazione prevista per ciascuna fattispecie, indistintamente a qualunque dei Punti raccolta, dove verrà determinato loro il valore ISEEU. Per gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a.a. 2010/11, ai fini della determinazione dell’importo della tassa di immatricolazione da versare, la determinazione del valore ISEEU sarà effettuata in fase di immatricolazione. Pertanto questi studenti, prima di procedere con l’immatricolazione, dovranno rivolgersi ai suddetti Punti raccolta, a partire dal 30 agosto 2010, portando la documentazione prevista per ciascuna fattispecie di cui ai punti 13.5 [numeri 1), 2), 3) e C)] e 13.6 [lettere A), B) e C)] del Manifesto degli studi. Una volta determinato il valore ISEEU, all’interessato sarà consegnata una ricevuta che dovrà allegare alla domanda di immatricolazione, procedendo come segue: - per coloro che si immatricolano tramite la procedura online, una volta ottenuto il valore ISEEU questo dovrà essere indicato nell’ambito della stessa procedura, inserendo obbligatoriamente il numero di protocollo attribuitogli riportato sulla ricevuta. Sulla base di tale comunicazione il sistema determinerà l’importo da versare a titolo di tassa di immatricolazione, il cui bollettino sarà stampato a cura dell’interessato;
- per coloro che si immatricolano tramite la consegna cartacea della domanda di immatricolazione i Punti raccolta rilasceranno, oltre alla ricevuta suddetta, anche il bollettino della tassa di immatricolazione determinato secondo il valore ISEEU calcolato. La ricevuta ed il versamento effettuato dovranno essere allegate alla domanda di immatricolazione da presentarsi presso le Segreterie studenti o punti servizi della Facoltà prescelta.
ATTENZIONE: In entrambi i casi gli immatricolandi, prima di procedere all’immatricolazione devono essere in possesso del valore ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009, pertanto si invitano a rivolgersi ai Punti raccolta in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di scadenza previsti per l’immatricolazione ai corsi di studio. Gli immatricolandi che non sono in possesso del valore ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2009 nei termini previsti per l’immatricolazione versano la tassa di immatricolazione secondo l’importo stabilito nella sezione 13.2 del presente Manifesto degli studi, ma possono comunque presentare detto valore ISEEU entro il predetto termine ordinario del 22 dicembre 2010; in tal caso si procederà al conguaglio dei contributi versati solo con l’emissione della seconda rata delle tasse universitarie. In caso di spedizione postale la documentazione deve essere inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede della propria segreteria studenti, nel qual caso farà fede la data del timbro postale. In ipotesi di spedizione è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello studente. Dopo il previsto termine di scadenza del 22 dicembre 2010 ulteriori documentazioni ISEEU potranno essere presentate esclusivamente presso le proprie segreterie studenti e saranno assoggettate al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi. Detto versamento dovrà effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale su apposito bollettino da ritirarsi esclusivamente presso la segreteria studenti. L’attestazione del versamento dovrà essere allegata alla documentazione ISEEU presentate. (torna su) Esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e contributi Gli esoneri parziali o totali di cui alla presente sezione non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le agevolazioni economiche per merito. In ipotesi in cui uno studente avesse titolo per ottenere più esoneri parziali o totali e/o agevolazioni economiche per merito, automaticamente l’amministrazione universitaria assegnerà l’esonero o l’agevolazione più favorevole allo studente. - Categorie di studenti esonerati dal pagamento di tasse e contributi:
- studenti portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di titolo accademico – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -;
La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - vincitori e idonei nella graduatoria di borsa di studio o di prestito d’onore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -;
La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri – sono comunque dovuti: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale -;
La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studenti che rinnovano l’iscrizione per l’anno accademico 2010/11, ma che conseguono il titolo accademico entro la sessione di aprile 2011 (a.a.2009/2010), hanno diritto al rimborso delle tasse e contributi pagati per l’anno accademico 2010/2011 – non sono comunque rimborsabili: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale. Il rimborso è erogato automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente.
- Categorie di studenti esonerati dal pagamento dei contributi:
- studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito familiare e assistiti economicamente da enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali - sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale.
La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studenti iscritti nell’a.a. 2010-11 ad un anno di corso successivo al primo residenti nei comuni dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009. I comuni interessati sono stati individuati con i decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale.
L’esonero è determinato automaticamente dall’amministrazione universitaria sulla base delle evidenze anagrafiche, non occorre nessuna richiesta dello studente. (Testo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2010). - Categorie di studenti con altre forme di riduzione delle tasse e contributi:
- presenza di due o più fratelli/sorelle nel nucleo familiare contemporaneamente iscritti a corsi di laurea, ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica, ovvero a corsi di laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino. Riduzione a ciascun fratello/sorella del 50% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2010/11, come determinati nella Tabella;
Per tale riduzione è necessaria la richiesta dello studente attraverso una procedura online. A partire dal 15 ottobre 2010 al 22 dicembre 2010 lo studente si collegherà al sito web di Ateneo all’indirizzo http://stud.unifi.it:8080/ (Servizi Online), dove sarà attivo un servizio ad hoc dove indicare la matricola del fratello/sorella. Attenzione la riduzione non è estesa automaticamente anche al fratello/sorella che dovrà, a sua volta collegarsi al sito ed eseguire la procedura prevista per ottenere la riduzione dei contributi universitari. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studente che, per l’anno accademico 2010/11, si trasferisce da altro Ateneo a corsi di laurea magistrale non a numero programmato. Riduzione del 10% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2010/11, come determinati nella Tabella;
La richiesta di riduzione deve essere effettuata sulla domanda di proseguimento studi e consegnata alla propria segreteria studenti. Eventuali istanze presentate successivamente alla domanda di proseguimento studi saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studente che, per l’anno accademico 2010/11, rinnova l’iscrizione al secondo anno a corsi di laurea triennale, ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea del previgente ordinamento ancora attivi. Riduzione del 10% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2010/11, come determinati nella Tabella. La riduzione è determinata automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente.
- studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici (D.P.C.M. 9 aprile 2001), per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti: contributo unico annuale di € 155 – non è dovuta la tassa regionale – (*). La richiesta di riduzione deve essere effettuata sull’apposito modulo da consegnare alla propria segreteria studenti.
- studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri il cui elenco è indicato nel D.M. 21/5/2010, sono assoggettati al pagamento delle tasse e contributi universitari nella misura minima;
La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora. - studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001) sono assoggettati al pagamento delle tasse e contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza risultante, in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione.
(torna su) Agevolazioni economiche per merito Le agevolazioni economiche per merito di cui alla presente sezione non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con gli esoneri parziali o totali. In ipotesi in cui uno studente avesse titolo per ottenere più agevolazioni economiche per merito e/o esoneri parziali o totali, automaticamente l’amministrazione universitaria assegnerà l’agevolazione o l’esonero più favorevole allo studente. Studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi 21, 25, 32, 37, L-35, L-27, L-30 e L-41 Per questi studenti sono previste forme di incentivo/rimborso parziale delle tasse e dei contributi allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 12/1/2005, prot.2). I criteri di merito per l’individuazione dei beneficiari e l’entità dei rimborsi sono resi pubblici sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Borse di studio e incentivi economici>Incentivi e rimborsi delle tasse e agevolazioni economiche per merito; La richiesta di incentivo/rimborso deve essere effettuata,dal 1 ottobre 2010 al 2 novembre 2010, tramite autocertificazione sull’apposito modulo da consegnare alla propria segreteria studenti.Dopo il suddetto termine del 2 novembre 2010 le istanze presentate non verranno accolte. Riduzione delle tasse universitarie per produttività e merito - Produttività a favore degli studenti si immatricolano al I anno di corso nell’a.a. 2010/11 ai corsi di laurea triennale, ovvero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale, ovvero ai corsi di laurea specialistica, con esclusione dei corsi di studio in convenzione. che acquisiscono, nel periodo dal 3 novembre 2010 al 31 ottobre 2011 un numero minimo di CFU così distribuito:
- I soglia di produttività: 40 CFU;
- II soglia di produttività: 50 CFU;
- III soglia di produttività: 60 CFU.
Per gli studenti che si immatricolano al primo anno nell’a.a.2010/11 a corsi di studio che non prevedono un piano di studio statutario articolato al primo anno in 60 CFU, il numero minimo di CFU da acquisire per beneficiare di dette agevolazioni deve risultare così articolato: - I soglia di produttività: 2/3 dei CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario;
- II soglia di produttività: 5/6 dei CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario;
- III soglia di produttività: tutti i CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario.
- Produttività e merito a favore degli studenti iscritti nell’a.a. 2010/11 ai corsi di laurea triennale, ovvero ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale, ovvero ai corsi di laurea specialistica, con esclusione dei corsi di studio in convenzione, che acquisiscono, nel periodo dal 3 novembre 2010 al 31 ottobre 2011 un numero minimo di CFU così distribuito:
- I soglia di produttività e merito: 50 CFU con votazione superiore rispetto al voto di riferimento;
- II soglia di produttività e merito: 60 CFU con votazione superiore rispetto al voto di riferimento
Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2010/2011 a corsi di studio che non prevedono un piano di studio statutario articolato in 60 CFU per ogni anno di corso, i parametri di riferimento sono i seguenti: - I soglia di produttività e merito: 5/6 dei CFU previsti per l’anno di riferimento nel piano di studio statutario, con votazione superiore rispetto al voto di riferimento;
- II soglia di produttività e merito: tutti i CFU previsti per l’anno di riferimento nel piano di studio statutario con votazione superiore rispetto al voto di riferimento.
Per la determinazione della produttività si tiene conto del numero di crediti acquisiti. Per la determinazione della produttività e merito si tiene conto di due parametri: del numero di crediti acquisiti e del voto di riferimento. I crediti dovranno essere acquisiti dallo studente dal 3 novembre 2010 al 31 ottobre 2011. Sono esclusi dal computo i crediti convalidati o dispensati e i crediti devono essere acquisiti negli esami compresi nel piano di studio dello studente. Il voto di riferimento è la media dei voti in rapporto ai crediti acquisiti da tutti gli studenti iscritti in corso nello stesso anno e nello stesso corso di studio dello studente, con esclusione degli studenti che non hanno sostenuto alcun esame. Non sono considerati i voti conseguiti in esami convalidati o dispensati o fuori piano di studio. Agli studenti con la qualifica di studente part-time il numero dei crediti viene dimezzato mantenendo invariato il voto di riferimento. Sulla base di tali criteri sono così determinati gli importi massimi di seguito indicati delle agevolazioni per le soglie considerate. L’effettivo valore erogato, nel rispetto della scalatura fra le soglie così come determinate dai valori massimi, sarà determinato dalla percentuale del 0,5% dell’assegnazione ultima disponibile del Fondo di Finanziamento Ordinario all’Ateneo:
| PRODUTTIVITA’ | PRODUTTIVITA’ E MERITO | - I soglia di produttività: € 200 | I soglia di produttività e merito: € 600 | - II soglia di produttività: € 300 | II soglia di produttività e merito: € 800 | - III soglia di produttività: € 400 | | I suddetti importi della riduzione delle tasse universitarie sono dimezzati agli studenti con la qualifica di studente part-time. La riduzione delle tasse universitarie allo studente meritevole nelle misure massime sopra indicate, nel limite del 0,5% del F.F.O. assegnato all’Ateneo (ultimo dato disponibile), è riconosciuta fino a concorrenza del totale annuale dei contributi dovuti dallo stesso per l’iscrizione all’anno accademico di riferimento. La riduzione delle tasse universitarie è erogata su istanza; pertanto lo studente in possesso dei suddetti requisiti dovrà presentare apposita domanda indirizzata al Rettore, compilata sul modulo, dal 2 al 30 novembre 2011; il modulo può essere scaricato o ritirato presso la Segreteria studenti o punti servizi della Facoltà prescelta, ai quali dovrà essere restituito debitamente compilato, con firma autografa. Dopo il suddetto termine del 30 novembre 2011 le istanze presentate non verranno accolte. La riduzione delle tasse universitarie agli aventi diritto verrà effettuata a conguaglio sulla seconda rata delle tasse relative all’anno accademico 2011/2012. L’erogazione delle agevolazioni per merito per gli studenti che nell’anno accademico 2011/2012 non siano iscritti più all’Università di Firenze, avverrà attraverso rimborso. Studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria Gli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria che conseguono il titolo accademico entro il 31 dicembre 2010 [a.a. 2009/10] e concludono gli studi entro i termini legali del corso di laurea [4 anni] senza ulteriori iscrizioni fuori corso o ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso, senza convalide o dispensa di esami, spetta il rimborso di € 250 sull’importo da loro versato a titolo di contributi per l’iscrizione all’anno accademico 2009/2010. La riduzione è determinata automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente. (torna su) I controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli Enti e le competenti Amministrazioni dello Stato (Regioni, Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della Polizia Tributaria, Uffici Catastali, Comuni, Enti Previdenziali ed altri soggetti idonei). In particolare, sulle dichiarazioni di natura economica/patrimoniale/ familiare rese dallo studente ai fini dell’ottenimento di benefici per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, non destinati alla generalità degli studenti, questa amministrazione, in applicazione di quanto disposto dalla norma speciale art. 4, comma 10, del DPCM 9 aprile 2001, n. 14787, ha attivato un servizio con procedure di controllo individuale e a campione sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali. Inoltre l’Università, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche attraverso lo scambio di dati con sistemi automatizzati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, controlla la veridicità delle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale-familiare rese dallo studente ai fini della determinazione della fascia contributiva, con accertamenti a campione per un numero pari al due per cento (2%) delle dichiarazioni presentate. L’estrazione (2%) dell’elenco nominativo studenti da sottoporre a controllo, effettuata tra tutti gli studenti che sono stati collocati nelle fasce contributive ridotte, ovvero inferiore alla fascia massima contributiva, verrà disposta da una apposita Commissione, secondo criteri di casualità.
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Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
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