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D.R. 978/2010 (prot. n. 60448)

D.R. 978/2010 (prot. n. 60448)

Pubblicazione telematica a cura dell'Università degli Studi di Firenze - Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5223 del 4 dicembre 2002 - Direttore responsabile: Antonella Maraviglia. Direttore: Dott. Giovanni Colucci. Redazione: Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze - Tel. 055 2757271 Fax 055 2756219 - http://www.unifi.it/bu/ - email: bollettino.ufficiale@adm.unifi.it - ISSN 2038-4440

Decreto rettorale, 30 settembre 2010, n. 978 (prot. n. 60448)

Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli studi di Firenze.

IL RETTORE

  • VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 577/95 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la durata quadriennale dei componenti gli Organi Accademici;
  • VISTO il Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli articoli 2 e 3;
  • PRESO ATTO che detto regolamento prevede una durata triennale del mandato dei componenti il Comitato stesso;
  • VISTA la delibera del Senato Accademico del giorno 8 settembre 2010;
  • VISTA la delibera del Comitato Pari Opportunità del 21 settembre 2010;
  • VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2010,
  • TENUTO CONTO che il 20 ottobre si terranno le elezioni per le rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Firenze;
  • TENUTO CONTO altresì che per i motivi di economicità procedimentale, i suddetti procedimenti elettorali si svolgono in un’unica tornata;

DECRETA

La modifica dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Firenze come segue: I componenti il Comitato appartenenti alle categorie del personale docente e tecnico amministrativo durano in carica quattro anni, mentre i componenti espressione del corpo studentesco durano in carica due anni.

Firenze, 30 settembre 2010

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi


Regolamento per la Costituzione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli studi di Firenze.

Indice
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Composizione del Comitato
Articolo 3 – Elezione del Comitato e della/del Presidente
Articolo 4 – Compiti del Comitato
Articolo 5 – Compiti del Presidente
Articolo 6 – Modalità di funzionamento
Articolo 7 – Risorse
Articolo 8 – Entrata in vigore e forme di pubblicità
Articolo 9 – Modifiche ed abrogazioni

Articolo 1
Finalità

1. Il Comitato per le Pari Opportunità promuove le pari opportunità all’interno dell’Università degli Studi di Firenze per ciò che riguarda, in particolare, l’orientamento e la formazione universitaria e professionale, l’accesso al lavoro e la progressione di carriera.
2. A tal fine, il Comitato per le Pari Opportunità intraprende iniziative e propone misure di azioni positive atte a rimuovere le discriminazioni dirette o indirette esistenti, secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della legge n. 125 del 1991 e dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Le azioni positive hanno lo scopo di:

  1. rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità nell’ambito universitario, sia in rapporto allo studio che al lavoro;
  2. promuovere l’inserimento delle donne nell’attività, nei ruoli e nelle qualifiche nelle quali esse sono sottorappresentate, in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;
  3. valorizzare le capacità professionali delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso una migliore organizzazione del lavoro e del tempo del lavoro;
  4. porre rimedio a comportamenti lesivi delle libertà personali all’interno dell’Università, tra cui le molestie sessuali, anche attraverso una corretta informazione sulla legislazione in materia e sui modi per utilizzarla;
  5. promuovere la parità tra uomini e donne anche a livello di cultura e mentalità diffusa, al fine di rimuovere i condizionamenti che derivano dai modelli sociali dominanti.

Articolo 2
Composizione del Comitato

1. Il Comitato per le Pari Opportunità è composto da dodici membri di cui:

  1. quattro appartenenti al personale docente;
  2. quattro appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
  3. quattro studenti/esse.

2. I componenti il Comitato appartenenti alle categorie del personale docente e tecnico amministrativo durano in carica quattro anni, mentre i componenti espressione del corpo studentesco durano in carica due anni.
3. I componenti il Comitato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
4. Nell’espletamento dell’attività istituzionale del Comitato, i componenti appartenenti alla categoria del personale docente e tecnico amministrativo sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Articolo 3
Elezione del Comitato e della/del Presidente

1. L’elezione dei componenti il Comitato appartenenti alle categorie del personale docente e tecnico-amministrativo avviene in concomitanza con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Ha elettorato attivo e passivo tutto il personale docente e tecnico-amministrativo in servizio alla data dell’elezione.
2. I componenti il Comitato appartenenti alla categoria delle studentesse/i sono eletti nell’ambito delle tornate elettorali previste per la rappresentanza studentesca negli organi di governo dell’Ateneo.
3. Nel caso in cui uno o più degli eletti rinunci all’ufficio, ovvero decada dalla carica di componente il Comitato prima della scadenza, il Rettore nomina il primo dei non eletti, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.
4. Il Comitato elegge tra i membri appartenenti al personale docente e tecnico-amministrativo, la/il Presidente. L’elezione della/del Presidente è assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
5. La/il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

Articolo 4
Compiti del Comitato

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, il Comitato:

  1. esprime pareri, limitatamente agli aspetti riguardanti le questioni di cui all’articolo 1, comma 3, sugli argomenti presenti all’ordine del giorno delle sedute degli organi accademici;
  2. ha accesso agli atti relativi ai concorsi banditi dall’Università degli Studi di Firenze, al fine di accertare se nel corso del loro svolgimento siano stati tenuti comportamenti contrari ai principi delle pari opportunità;
  3. valuta i fatti segnalati da coloro che si ritengono vittime di discriminazioni dirette o indirette, per formulare proposte in merito e per sostenerle/i nell’esercizio dei loro diritti;
  4. raccoglie dati e documenti e svolge ricerche utili all’espletamento dei propri compiti, anche in collaborazione con Comitati e Commissioni Pari Opportunità istituiti da altri enti;
  5. promuove azioni dirette a potenziare l’informazione, favorendo altresì la presenza di percorsi formativi e di stage che abbiano lo scopo di diffondere la conoscenza delle pari opportunità.

2. Il Comitato pubblicizza periodicamente, tra il personale e il corpo studentesco dell’Università degli Studi di Firenze, il lavoro svolto e i risultati ottenuti e sottopone, almeno una volta l’anno, agli organi di governo dell’Ateneo una relazione sul proprio operato.

Articolo 5
Compiti del Presidente

1. La/il Presidente rappresenta il Comitato. Può nominare una/un Vice Presidente che la/lo sostituisca in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
2. La/il Presidente, sentiti i componenti il Comitato, formula l’ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori delle medesime e cura la tenuta degli atti. La/il Presidente informa gli organi di Ateneo delle deliberazioni adottate e delle iniziative intraprese.

Articolo 6
Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese su convocazione della/del Presidente. In ogni caso, la/il Presidente convoca il Comitato quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
2. All’inizio di ogni seduta è approvato il verbale della riunione precedente. Le funzioni di segretaria/o con il compito di redigere il verbale sono svolte a rotazione, su indicazione della/del Presidente, all’inizio di ogni seduta.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in prima convocazione, della presenza di almeno un componente per ciascuna categoria rappresentata. L’eventuale seconda convocazione delle sedute del Comitato deve tenersi in un giorno successivo alla prima convocazione.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e sono pubblicate nell’apposito albo del Comitato e nel suo sito internet, nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 7
Risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione assegna al Comitato una sede propria, un budget e personale di segreteria. Per i servizi amministrativi il Comitato si avvale della Divisione Affari Generali dell’Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal Comitato.
3. Il Comitato, in sede di adozione del programma annuale di spesa, determina la dotazione del fondo per le spese economali da assegnare al Responsabile della Divisione Affari Generali dell’Università. In ogni caso, la dotazione del fondo per le spese economali non può essere superiore ad un quarto del budget assegnato annualmente al Comitato.
4. Le spese per lo svolgimento dell’attività sono deliberate dal Comitato. Le spese di modico valore, di importo comunque non superiore a 250 euro, relative a missioni, materiali di consumo ed altre necessità correnti, possono anche essere disposte autonomamente dalla/dal Presidente.
5. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle spese effettuate accompagnata da una relazione illustrativa delle iniziative intraprese.

Articolo 8
Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua emanazione.
2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento è reso pubblico mediante inserimento dello stesso nel sito web dell’Università degli Studi di Firenze. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

Articolo 9
Modifiche ed abrogazioni

1. Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Comitato a maggioranza dei due terzi dei componenti. La/il Presidente trasmette la delibera agli organi competenti per l’approvazione definitiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la costituzione del Comitato Pari Opportunità, istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 125/91 e dell’articolo 61 del decreto legislativo 29/93, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze in data 21 luglio 2000.

 
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