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Decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1032 (prot. n. 64182)
Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di Ricerca.
IL RETTORE
- VISTO l’articolo 25 dello Statuto dell’Università di Firenze, pubblicato nella G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008, che prevede un Regolamento di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione che detti disposizioni circa le modalità di organizzazione, il funzionamento, la valutazione, e la eventuale disattivazione dei Centri Interdipartimentali;
- ATTESA la necessità di redigere il regolamento dei Centri Interdipartimentali in conformità all’intervenuta riforma statutaria;
- VISTO il parere favorevole reso in merito dal Comitato Tecnico Amministrativo con nota prot. n. 66270 del 13 ottobre 2008;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2010;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2010;
DECRETA
l’emanazione del Regolamento di Ateneo per i Centri Interdipartimentali di Ricerca nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
Il suddetto regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell’Università di Firenze.
Firenze, 13 ottobre 2010
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Marco
IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi
REGOLAMENTO DI ATENEO
PER I CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA
Articolo 1
Definizione
1. I Centri interdipartimentali di ricerca, di cui all’articolo 25 dello Statuto, svolgono attività di ricerca di rilevante impegno inerente a progetti di durata pluriennale che coinvolgono le attività di più Dipartimenti, anche nell’ambito della partecipazione a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e università, da istituzioni internazionali e da privati.
Articolo 2
Costituzione
1. La proposta di costituzione di un Centro interdipartimentale, in seguito denominato Centro, avanzata dai Consigli dei Dipartimenti interessati, deve indicare:
- la denominazione del Centro;
- le finalità del Centro;
- le risorse necessarie per il funzionamento del Centro;
- il Dipartimento o il Polo di afferenza al quale è demandata la gestione amministrativa del Centro ovvero, in caso di richiesta di autonomia amministrativa, contabile e di spesa, il Polo di afferenza;
- i nominativi dei professori e ricercatori di ruolo afferenti ai Dipartimenti proponenti, che aderiscono al Centro;
- i nominativi delle unità di personale tecnico coinvolte nell’attività del Centro;
- la sede amministrativa del Centro, con puntuale individuazione di tutti i locali a mezzo di apposita planimetria allegata;
- la durata prevista, comunque non superiore a 8 anni.
2. La costituzione del Centro è deliberata dal Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di personale, locali e risorse finanziarie, determina la data di attivazione del Centro.
4. Il Consiglio di Amministrazione, - su motivata richiesta dei Dipartimenti proponenti corredata dalla specifica indicazione delle risorse finanziarie che il Centro è in grado di reperire, - può attribuire al Centro autonomia amministrativa, contabile e di spesa, secondo le previsioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, per la durata di un quadriennio rinnovabile con la medesima procedura.
5. Il Centro è costituito con decreto del Rettore.
Articolo 3
Organi del Centro
1. Sono organi del Centro il Comitato di Gestione, denominato in seguito Comitato, e il Direttore.
2. Il Comitato è composto da una rappresentanza di ciascun Dipartimento aderente designata dai rispettivi Consigli fino ad un massimo di tre componenti per Dipartimento e sempre nell’ambito dei professori e ricercatori di ruolo aderenti al Centro stesso.
3. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati.
4. Il Direttore viene eletto dal Comitato fra i professori o ricercatori di ruolo che ne fanno parte, ed è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
5. Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se sono adottate a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Direttore.
6. La partecipazione alle sedute del Comitato non può costituire oggetto di delega.
7. Il Comitato è convocato dal Direttore almeno tre volte l’anno per gli adempimenti previsti nel presente Regolamento, o quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Direttore può nominare un Vicedirettore scelto tra i componenti del Comitato, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Articolo 4
Funzioni del Comitato e del Direttore
1. Il Comitato:
- programma, indirizza, coordina e controlla l’attività del Centro;
- elegge il Direttore;
- approva le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull’attività del Centro predisposte dal Direttore;
- approva la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;
- delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla costituzione del Centro medesimo;
- delibera sulle modalità di coinvolgimento nell’attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti;
- delibera sulle richieste di adesione al Centro avanzate da altri Dipartimenti;
- riceve le eventuali comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o di docenti ad esso aderenti;
- propone agli organi di governo dell’Ateneo la disattivazione del Centro.
2. Il Direttore:
- rappresenta il Centro, e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro;
- convoca e presiede il Comitato, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni;
- predispone le relazioni programmatica e consuntiva annuali sull’attività del Centro;
- predispone la relazione annuale sui risultati conseguiti dal Centro, e, una volta approvata dal Comitato, la trasmette agli organi di governo dell’Ateneo per la valutazione di cui al successivo articolo 8;
- tiene aggiornato l’elenco dei docenti aderenti al Centro;
- stipula i contratti e le convenzioni;
- trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione le comunicazioni di recesso dal Centro di Dipartimenti o docenti ad esso aderenti;
- adotta atti di competenza del Comitato che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
3. Il Direttore assume le funzioni di dirigente e responsabile dell’attività da svolgersi ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale durante il lavoro in applicazione della normativa statale vigente in materia.
Articolo 5
Nuove adesioni e recessi
1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento dovrà essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Comitato di Gestione. Le relative delibere di approvazione, corredate dalle indicazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, strettamente inerenti alle modifiche dell’assetto del Centro derivanti dall’adesione del nuovo Dipartimento, dovranno essere sottoposte al Senato Accademico, ai fini dell’adozione di una deliberazione di conseguente modifica di quella originaria di costituzione del Centro. A tale deliberazione farà seguito l’emanazione di un decreto rettorale conformemente modificativo di quello costitutivo del Centro.
2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro dovrà comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla riassegnazione dei locali e dei beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede. La deliberazione del Senato Accademico di costituzione del Centro ed il decreto rettorale costitutivo verranno modificati in conformità con detto recesso.
3. Le richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori successive alla sua costituzione dovranno essere approvate dal Comitato e, qualora il richiedente non afferisca ad uno dei Dipartimenti aderenti al Centro, anche dal Senato Accademico.
4. I docenti che intendono recedere dal Centro debbono comunicarlo per iscritto al Comitato ai fini della relativa presa d’atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6
Autonomia amministrativa, contabile e di spesa
1. I Centri dotati di autonomia amministrativa, contabile e di spesa provvedono a gestire i fondi direttamente sul proprio bilancio e potranno disporre, per il loro funzionamento, delle seguenti risorse finanziarie:
- contributi dello Stato, di università o di altri enti pubblici;
- fondi per la ricerca scientifica erogati da istituzioni internazionali o da privati;
- proventi derivanti da attività in conto terzi;
- eventuali altri contributi.
Articolo 7
Sede
1. La sede amministrativa del Centro sarà di norma situata presso uno dei Dipartimenti aderenti, nei locali indicati nella planimetria da allegare alla proposta di costituzione.
Articolo 8
Valutazione
1. L’attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione da parte degli organi di governo dell’Ateneo sulla base delle relazioni annuali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d, anche mediante l’ausilio di esperti sui temi oggetto dell’attività del Centro.
Articolo 9
Disattivazione
1. Il Centro può essere disattivato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.
2. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa quando, sulla base delle valutazioni di cui al precedente articolo 8, ritenga che siano venute meno o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla destinazione dei beni e dei locali di cui dispone il Centro al momento della disattivazione.
4. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore.
Articolo 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, i Consigli dei Dipartimenti aderenti ai Centri già esistenti potranno formulare una proposta di adeguamento degli stessi Centri ai sensi dell’articolo 2 del regolamento medesimo. In caso di mancata formulazione di tale proposta entro il predetto termine, dovrà procedersi alla definitiva chiusura dell’attività del Centro entro i sei mesi successivi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa, statale e di Ateneo, vigente in materia.