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Studenti
 01-Set-2011   Stampa la pagina corrente   Mostra la posizione di questa pagina nella mappa

Tasse e contributi universitari - anno accademico 2011/2012

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Come sono composte le tasse studentesche

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

  1. Tassa di iscrizione di € 190 (importo per l’anno accademico 2011/2012 stabilito, ai sensi della Legge del 2 dicembre 1991, n.390, e nel rispetto del D.M. del 22/02/2011)
  2. Contributi universitari gli importi per l’anno accademico 2011/2012 (vedi tabella sottostante) sono stati stabiliti ai sensi del D.P.R. 25/7/1997, n.306 dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 giugno 2011;
  3. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario  di € 98 (stabilita ai sensi della Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 4).

Importo dei contributi universitari

L’importo dei contributi è determinato, nel rispetto dell’art. 4 della legge n.390/91, dell’art.3 del D.P.R. 306/97 e dell’art.5 del D.P.C.M. del 9/4/2001, in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e delle determinazioni specifiche di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 (ISEEU).
L’importo dei contributi è indicato nella seguente Tabella 1, che riporta i singoli importi delle altre tasse, compresa l’imposta di bollo assolta in maniera virtuale:

TABELLA TASSE UNIVERSITARIE A.A. 2011/12

Fasce ISEE/ISEEU

Codice classe di reddito

IMPORTO TASSE E CONTRIBUTI

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale

TOTALE A.A.2011/12

Tassa di iscrizione

Contributi Universitari

(a)

(b)

(c)

(d)

da 0 a € 17.500

I

€ 190

€ 18

€ 98

€ 14,62

€ 320,62

da € 17.500 a € 20.000

II

€ 190

€ 268

€ 98

€ 14,62

€ 570,62

da € 20.000 a € 25.000

III

€ 190

€ 468

€ 98

€ 14,62

€ 770,62

da € 25.000 a € 30.000

IV

€ 190

€ 668

€ 98

€ 14,62

€ 970,62

da € 30.000 a € 40.000

V

€ 190

€ 868

€ 98

€ 14,62

€ 1.170,62

da € 40.000 a € 50.000

VI

€ 190

€ 1.068

€ 98

€ 14,62

€ 1.370,62

da € 50.000 a € 60.000

VII

€ 190

€ 1.268

€ 98

€ 14,62

€ 1.570,62

da € 60.000 a € 75.000

VIII

€ 190

€ 1.468

€ 98

€ 14,62

€ 1.770,62

oltre € 75.000

IX

€ 190

€ 1.718

€ 98

€ 14,62

€ 2.020,62

Corsi di studio che prevedono contributi differenziati

Rispetto a quanto indicato nella Tabella soprastante, alcuni corsi di studio prevedono contributi universitari differenti (colonna b):

  • Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Cultura e progettazione della moda [Classi L-3 e L-4], Progettazione della moda [Classe 42] e Cultura e stilismo della moda [Classe 23] all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b),si deve aggiungere l’importo annuale di € 1.245 limitatamente ai tre anni della durata normale del corso, da versarsi già in prima rata. Tale contributo aggiuntivo è destinato al funzionamento e alla gestione dei laboratori;
  • Per gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] all’importo dei contributi, come sopra determinati nella relativa colonna sub b), si deve aggiungere l’importo annuale di € 1.050 limitatamente ai cinque anni della durata legale del corso, da versarsi già in prima rata. Tale contributo aggiuntivo è destinato al funzionamento e alla gestione dei laboratori;
  • Gli studenti iscritti al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe 36] e al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36] non sono soggetti al pagamento dei contributi come indicati nella colonna sub b) ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 250;
  • Gli studenti iscritti ai corsi di laurea a distanza del consorzio Nettuno non sono soggetti al pagamento dei contributi come indicati nella colonna sub b) ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 1.150;
  • Gli studenti cinesi inseriti nel Progetto Marco Polo e immatricolati a partire dall’anno accademico 2008/09 non sono soggetti al pagamento delle tasse e dei contributi come indicati nella colonna sub b), ma sono soggetti al pagamento di un contributo fisso di € 500, comprensivo della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, più di € 14,62 a titolo di imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Sono dovuti comunque i contributi aggiuntivi previsti nella presente sezione per la frequenza dei corsi di studio sopracitati;
  • Gli studenti medici iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368 sono soggetti al pagamento dei contributi indicati nella colonna sub b) nella misura massima di € 1.718 e non devono la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

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Tasse per l’immatricolazione

Per l’immatricolazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale (ex DM 270/04) e alle scuole di specializzazione è dovuta per l’anno accademico 2011/2012 una tassa di immatricolazione così determinata:

a) Tassa di iscrizione € 190,00 +
b) quota contributi nella misura del 50% di cui alla Tabella (colonna sub b) calcolata sulla base del valore ISEE/ISEEU presentato dallo studente nell’a.a. 2011/2012, relativo ai redditi e patrimoni 2010 (tempi e modalità)
+
c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 98,00 +
d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale € 14,62 =

L’importo della tassa di immatricolazione per coloro che non presentano il valore ISEE o ISEEU, è così determinato:

a) Tassa di iscrizione € 190,00 +
b) 50% quota dei contributi universitari previsti per la IX fascia contributiva ISEE/ISEEU di cui alla Tabella (colonna b) € 859,00+
c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 98,00 +
d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale € 14,62 =
TOTALE
€ 1.161,62

Immatricolazione dello studente part time

Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione con la qualifica di studente part-time deve, per l’anno accademico 2011/2012, una tassa di immatricolazione di € 302,62, così composta:

a) Tassa di iscrizione € 190,00 +
b) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 98,00 +
c) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale € 14,62 =
TOTALE
€ 302,62

i contributi dovuti nella misura del 50%,  saranno versati in seconda rata.

Corsi di studio che prevedono una tassa di immatricolazione differenziata

Determinati corsi di studio prevedono una tassa di immatricolazione di importo diverso. Si evidenziano, infatti, le seguenti eccezioni:

  1. Corsi di studio che prevedono, oltre alla tassa di immatricolazione il versamento di un contributo aggiuntivo da sommare agli importi della tassa di immatricolazione. L’importo del contributo aggiuntivo è indicato a fianco del corso:
    • Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46]     € 1.050
  2. Per l’immatricolazione al corso di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36]è dovuta la tassa di immatricolazionedi € 427,62, così composta:
    Tassa di iscrizione €190,00
    Quota contributi nella misura del 50% €125,00
    Tassa regionale per il diritto allo studio universitario €98,00
    Imposta di bollo assolta in maniera virtuale €14,62
  3. Per l’immatricolazione ai corsi di studio degli studenti cinesi inseriti nel progetto Marco Polo è dovuta la tassa di immatricolazione così composta:
    Tassa di iscrizione €190,00
    Quota contributi €212,00
    Tassa regionale per il diritto allo studio universitario €98,00
    Imposta di bollo assolta in maniera virtuale €14,62
    Contributo aggiuntivo per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] €1.050,00
  4. Per l’immatricolazione dei medici alle Scuole di Specializzazione dell’area medica è dovuta la tassa di immatricolazionedi € 1.063,62, così composta:
    Tassa di iscrizione €190,00
    50% quota dei contributi universitari previsti per la IX fascia contributiva ISEE/ISEEU di cui alla Tabella (colonna b) €859,00
    Imposta di bollo assolta in maniera virtuale €14,62
L’eventuale rinuncia all’immatricolazione non dà titolo a richiedere il rimborso delle tasse versate.

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Importo delle rate e delle relative scadenze

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento e alle scuole di specializzazione le tasse universitarie sono distribuite in DUE RATE, che devono essere versate mediante apposito bollettino stampato a cura dello studente dal sito dell’Ateneo http://sol.unifi.it/ :

  • la prima rata da pagarsi all’atto dell’iscrizione e cioè entro il 17 ottobre 2011;
  • la seconda rata da pagarsi entro il 30 aprile 2012.
Per studenti iscritti ai master di primo e di secondo livello, ai corsi di perfezionamento, ai corsi di aggiornamento professionale, alle scuole e ai corsi di dottorato di ricerca si rinvia agli specifici Bandi o Decreti istitutivi.

Il pagamento delle rate delle tasse universitarie deve essere eseguito esclusivamente mediante bollettino MAV predisposto dall’amministrazione universitaria sulla matricola dello studente e stampato a cura dello stesso dal sito dell’Ateneo collegandosi, alla data di inizio delle iscrizioni, tramite le proprie credenziali di accesso (numero di matricola e password rilasciata all’atto dell’immatricolazione), ai servizi online per gli studenti.
Il servizio sarà attivo in tempo utile per il rispetto dei termini di scadenza dei pagamenti.
Il versamento delle rate delle tasse universitarie può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario.
L’attestazione comprovante il pagamento non dovrà essere consegnata alla segreteria studenti, ma lo studente avrà cura di conservarla fino al conseguimento del titolo di studio; essa costituisce l’unica prova dell'avvenuto pagamento in caso di contestazioni.

Si ricorda che lo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse e dei contributi, di eventuali more o oneri amministrativi, non può essere ammesso agli esami, né può essere iscritto al successivo anno di corso. Egli inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto.

Pagamento oltre i termini, i diritti di mora

Ogni versamento effettuato oltre i termini sarà soggetto al pagamento dei diritti di mora determinati come segue:

ritardi fino a 15 giorni mora € 15
ritardi da 16 a 30 giorni mora € 60
ritardi superiori a 30 giorni mora € 100

I diritti di mora sono determinati automaticamente dall’amministrazione universitaria e dovranno essere versati esclusivamente tramite un apposito bollettino da ritirarsi presso la segreteria studenti. Detto versamento può essere effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale, ovvero presso gli sportelli bancomat UniCredit a ciò abilitati con Carte Bancomat del circuito “Pagobancomat” (nel caso di carta bancomat di altre banche, si farà riferimento alle condizioni contrattuali praticate dalle stesse), ovvero via internet banking (servizio riservato ai correntisti della banca UniCredit).
Gli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico 2011/2012 in ritardo, effettuando il versamento del bollettino della prima rata a partire dal 31 gennaio 2012, sono assoggettati ad un ulteriore onere amministrativo di € 100 oltre ai diritti di mora coma sopra determinati.
Le scadenze dei versamenti che cadono nei giorni di sabato o domenica ovvero in un giorno festivo, sono prorogate al primo giorno non festivo successivo.

Salvo quanto previsto nel Manifesto degli studi allo studente iscritto ad un qualsiasi anno di corso non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati.

La prima rata delle tasse universitarie

Per gli studenti già iscritti ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento e alle scuole di specializzazione, l’importo della prima rata delle tasse e contributi universitari per l’anno accademico 2011/2012, è determinato come segue:

a) Tassa di iscrizione € 190,00 +
b) Quota contributi nella misura del 50% di cui alla Tabella (colonna b) calcolati sulla base del valore ISEE/ISEEU presentato dallo studente nell’a.a. 2010/11, relativo ai redditi e patrimoni 2009
+
c) Tassa regionale per il diritto allo studio universitario € 98,00 +
d) Imposta di bollo assolta in maniera virtuale € 14,62 =

Per gli studenti iscritti ai seguenti corsi di studio, è previsto il versamento di un contributo aggiuntivo da versarsi in prima rata, limitatamente alla durata normale dei corsi, come segue:

Cultura e progettazione della moda [Classi L-3 e L-4] € 1.245
Progettazione della moda [Classe 42] € 1.245
Cultura e stilismo della moda [Classe 23] € 1.245
Odontoiatria e protesi dentaria [Classe 52/S] € 1.050
Odontoiatria e protesi dentaria [Classe LM-46] € 1.050

I medici iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368 non devono la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Riduzioni sulla prima rata, categorie interessate

Sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie in misura ridotta le seguenti categorie di studenti, per l’importo indicato accanto a ciascuna:

  • studente che ha ottenuto l’iscrizione con la qualifica di studente part-time: l’importo della prima rata è di € 302,62 (tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e bollo assolto in maniera virtuale; i contributi dovuti saranno versati in seconda rata);
  • studente in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito familiare e assistito economicamente da uno degli enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali di cui alla Legge quadro 328/2000 e successive integrazioni e modifiche: l’importo della prima rata è di € 302,62 (tassa di iscrizione, tassa regionale per il diritto allo studio universitario e bollo assolto in maniera virtuale; è esonerato dal versamento dei contributi universitari);
  • studente non comunitario proveniente dai Paesi a”basso sviluppo umano” ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21 maggio 2010, aggiornato con successivo D.M. 2 maggio 2011: l’importo della prima rata è di € 320,62 (deve i contributi universitari nella misura minima, da versarsi tutti in prima rata);
  • studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri. L’importo della prima rata è di € 112,62(tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo assolta in maniera virtuale; è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari);
  • studente in stato di detenzione inserito nel “Protocollo di intesa tra il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria della Toscana, la Regione Toscana, l’Università degli studi di Pisa, l’Università degli studi di Siena e l’Università degli studi di Firenze” sottoscritto in data 27 gennaio 2010: l’importo della prima rata è di € 112,62 (tassa regionale per il diritto allo studio universitario e imposta di bollo assolta in maniera virtuale; è esonerato dal versamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari).

Chi non paga la prima rata

Non sono tenuti al versamento della prima rata delle tasse universitarie così come sopra determinata, ma al versamento di € 14,62 a titolo imposta di bollo assolta in modo virtuale, le seguenti categorie:

  1. studenti che hanno richiesto la borsa di studio o il prestito d’onore all’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario;
  2. studenti portatori di handicap con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
Gli studenti che risulteranno in seguito ESCLUSI dalla borsa di studio o dal prestito d’onore sono tenuti a versare l’intero ammontare delle tasse e contributi entro il 30 aprile 2012.

La seconda rata delle tasse universitarie

Per gli immatricolati e per gli iscritti agli anni successivi al primo la seconda rata è composta dalla sola voce CONTRIBUTI.
L’importo dovuto è dato dalla differenza tra quanto versato a titolo di quota contributi in prima rata e quanto dovuto in base alla Tabella.

Tasse per lo studente part-time

Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione con la qualifica di studente part-time deve, per l’anno accademico 2011/2012, i contributi nella misura del 50 % come determinati nella Tabella (colonna sub b), nonché la tassa di iscrizione, gli eventuali contributi aggiuntivi, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo assolta in maniera virtuale. Sono esclusi dalla riduzione i contributi fissi.
Allo studente qualificato come part-time spettano le agevolazioni economiche per merito previste dal Manifesto degli studi. Per tale studente, gli anni normali di corso ai fini dell’accesso alle agevolazioni sono accresciuti in numero pari agli anni accademici per i quali ha ottenuto la qualifica di studente part-time.

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Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE ed ISEEU)

Ai fini della determinazione dell’importo dei contributi universitari dovuti dallo studente (vedi tabella), la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell’ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell’ampiezza del nucleo familiare, viene determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni [Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE] e dalle determinazioni specifiche per le università di cui al D.P.C.M. 9/4/2001 [Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell’Università - ISEEU] (art.3, comma 1, del citato D.L.gs 109/98 “Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori”, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Pertanto lo studente che intende essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla Tabella deve munirsi della Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e della relativa Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) su due pagine completa del foglio relativo alle Modalità di calcolo degli indicatori, dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010.
Il valore ISEE deve essere integrato, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001, per la determinazione del valore ISEEU,nei casi seguenti:

  1. studente indipendente: ai sensi del D.Lgs 109/1998, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
    1. residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
    2. reddito lordo dello studente derivante da lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), riferito all’anno solare 2010, non inferiori a € 6.500.
    Qualora ricorrano entrambi i sopra indicati requisiti, lo studente è considerato, ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali, facente parte di un nucleo familiare nuovo. In caso contrario lo studente, anche se componente di altra famiglia anagrafica, è considerato facente parte di un nucleo familiare composto dai genitori ed altri eventuali figli a loro carico.
    Ai fini della determinazione del valore ISEEU lo studente indipendente non in possesso di entrambi i suddetti requisiti sub a) e sub b) deve produrre, oltre alla propria D.S.U. e la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010, anche la D.S.U. e la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010 dei suoi genitori.
  2. presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio: Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica nella misura del 50 %.
    Ai fini della determinazione del valore ISEEU lo studente deve produrre la D.S.U. con la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010 dove risultano i valori relativi al reddito ed al patrimonio dei fratelli o sorelle.
  3. presenza di redditi percepiti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro per l’anno 2010 definito con nota n. 2011/56059 dell'11 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Ai fini della determinazione del valore ISEEU i redditi percepiti all’estero e non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, devono essere documentati mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi sono percepiti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi sono percepiti. I valori devono essere indicati in moneta locale.
  4. presenza di patrimoni posseduti all’estero: ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, l’indicatore è calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs n.109/98 e successive modificazioni ed integrazioni con le seguenti integrazioni:
    • i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2010, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
    • i patrimoni mobiliari posseduti all’estero al 31 dicembre 2010 sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro per l’anno 2010 definito con nota n. 2011/56059 dell'11 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Ai fini della determinazione del valore ISEEU i patrimoni posseduti all’estero e non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, devono essere documentati mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i patrimoni sono posseduti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i patrimoni sono posseduti. I valori devono essere indicati in moneta locale.

Il valore ISEEU è determinato dall’università sulla base della documentazione sopra indicata per ciascuna tipologia e prodotta dallo studente, secondo le modalità e i tempi indicati nel Manifesto degli studi, rivolgendosi a partire dal 29 agosto 2011 ai Punti di raccolta.

Chi presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’ISEE e chi l’ISEEU

Lo studente immatricolato o iscritto ai corsi di laurea triennale, di laurea specialistica, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea e di diploma del vecchio ordinamento, alle scuole di specializzazione, con esclusione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell’area medica di cui al D.Lgs 368/99, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010, nonché la documentazione integrativa ai fini della determinazione del valore ISEEU, per essere collocato in una delle fasce di reddito di cui alla TABELLA  Tasse e contributi a.a. 2011/12.

Lo studente che non presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE o ISEEU nei termini previsti verrà collocato nella fascia massima di contribuzione.

Chi non è tenuto a presentare Dichiarazione Sostitutiva Unica e l’ISEE

Non sono tenuti a presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE nonché la documentazione integrativa per la determinazione del valore ISEEU le seguenti tipologie:

  • studente che per la propria situazione economica si colloca nella fascia massima di contribuzione;
  • studente iscritto ai corsi di laurea in Operatori della sicurezza sociale [Classe 36] e Operatori della sicurezza sociale [Classe L-36];
  • studente iscritto ai corsi di laurea a distanza del consorzio Nettuno;
  • studente medico iscritto ad una Scuola di Specializzazione dell’area medica di cui al D.L.vo 4 agosto 1999, n. 368;
  • studente portatore di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
  • studente straniero beneficiario di borsa di studio del Governo italiano;
  • studente immatricolato fino all’a.a. 2009-10 residente in uno dei comuni dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009. I comuni interessati sono stati individuati con i decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • studente cinese inserito nel Progetto Marco Polo immatricolato a partire dall’anno accademico 2008/09.

Come, dove e quando presentare l’ISEE e l’ISEEU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) si compila presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso un Comune o presso l’I.N.P.S., che rilasciano la relativa Attestazione ISEE da cui risulta il protocollo di trasmissione all’I.N.P.S. del documento.
Il valore ISEEU è determinato dall’università secondo l’art.3, comma 1, del sopracitato D.L.gvo 109/98, secondo il quale deve essere calcolato dall’Ente che prevede modalità integrative di valutazione delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari da apportare ai valori ISEE.
Le modalità di acquisizione dei valori ISEE e dei valori ISEEU da parte dell’Università sono differenziate a secondo che lo studente sia in possesso solo del valore ISEE - studente soggetto ISEE - o se questo debba essere integrato, in quanto lo studente si trova in una delle condizioni sopra descritte così da definire un valore ISEEU -  studente soggetto ISEEU - pertanto si ha:

  1. Studenti soggetti ISEE
    Lo studente compila presso un CAF o presso un Comune o presso l’I.N.P.S. la Dichiarazione Sostitutiva Unica ottenendo dallo stesso l’Attestazione ISEE con protocollo INPS. Il valore ISEE così ottenuto dovrà essere comunicato all’università esclusivamente attraverso una procedura online.
    A partire dal 29 agosto 2011 al 28 novembre 2011 lo studente si collegherà al sito web di Ateneo all’indirizzo http://sol.unifi.it/ (Servizi Online), dove sarà attivo un servizio per la comunicazione del valore ISEE con l’indicazione obbligatoria del numero di protocollo INPS.
    Al termine della procedura lo studente dovrà stampare la ricevuta di avvenuta registrazione.
    Non è prevista nessuna consegna di documentazione cartacea della D.S.U. e della relativa attestazione ISEE.
    Dopo il previsto termine di scadenza del 28 novembre 2011 ulteriori attestazioni ISEE potranno essere presentate esclusivamente presso la propria segreteria studenti e saranno assoggettate al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi. Detto versamento dovrà effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale, su apposito bollettino da ritirarsi esclusivamente presso la segreteria studenti. L’attestazione del versamento dovrà essere allegata alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e relativa attestazione ISEE presentate.
    Per gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a.a. 2011/2012, ai fini della determinazione dell’importo della tassa di immatricolazione da versare, la comunicazione del valore ISEE sarà effettuata in fase di immatricolazione dal 13 settembre 2011 al 17 ottobre 2011, distinguendo:
    • per coloro che si immatricolano tramite la procedura online la comunicazione del valore ISEE viene effettuata nell’ambito della stessa procedura, indicando obbligatoriamente il numero di protocollo INPS dell’Attestazione ISEE in possesso dello studente. Sulla base di tale dichiarazione il sistema determinerà l’importo da versare a titolo di tassa di immatricolazione, il cui bollettino sarà stampato a cura dell’interessato;
    • per coloro che si immatricolano tramite la consegna cartacea della domanda di immatricolazione la comunicazione del valore ISEE, dovrà essere effettuata sulla stessa domanda, indicando obbligatoriamente il numero di protocollo INPS dell’Attestazione ISEE in possesso dello studente. Sulla base di tale dichiarazione lo studente verserà, su bollettino postale come indicato alla sez. 3.3.4, lettera H.2 del Manifesto degli studi, l’importo indicato sul modulo corrispondente al valore ISEE dichiarato.
    ATTENZIONE: In entrambi i casi gli immatricolandi, prima di procedere all’immatricolazione devono essere in possesso della Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010, pertanto si invitano a rivolgersi ai CAF o ai Comuni o all’I.N.P.S. in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di scadenza previsti per l’immatricolazione ai corsi di studio.
    Gli immatricolandi che non sono in possesso della Attestazione ISEE dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010 nei termini previsti per l’immatricolazione versano la tassa di immatricolazione secondo l’importo stabilito nel Manifesto degli studi, ma possono comunque presentare detta Attestazione ISEE entro il predetto termine ordinario del 28 novembre 2011; in tal caso si procederà al conguaglio dei contributi versati solo con l’emissione della seconda rata delle tasse universitarie.
    Se a seguito dei previsti controlli di legge risulterà che lo studente ha comunicato all’Ateneo un valore ISEE non corretto o non relativo all’anno di competenza, questi sarà assoggettato al pagamento dei contributi universitari secondo la fascia di reddito corretta, oltre al pagamento di € 300, a titolo di oneri amministrativi.
  2. Studenti soggetti ISEEU
    Tipologie di studenti soggetti ISEEU il cui valore ISEE viene integrato, così da definire un valore ISEEU:
    1. studente indipendente (privo dei requisiti di cui sopra);
    2. presenza in famiglia di fratelli o sorelle che percepiscono un reddito o possiedono un patrimonio;
    3. presenza di redditi percepiti all’estero;
    4. presenza di patrimoni posseduti all’estero.
    A partire dal 29 agosto 2011 al 28 novembre 2011 i suddetti studenti potranno rivolgersi per la consegna della documentazione prevista per ciascuna fattispecie dal Manifesto degli studi, indistintamente a qualunque dei Punti raccolta, dove verrà determinato loro il valore ISEEU. Il valore ISEEU così determinato sarà registrato in carriera dello studente ad opera dell’amministrazione universitaria.
    Per gli studenti che si immatricolano ai corsi di studio a.a. 2011/2012, ai fini della determinazione dell’importo della tassa di immatricolazione da versare, la determinazione del valore ISEEU sarà effettuata in fase di immatricolazione. Pertanto detti studenti, prima di procedere con l’immatricolazione, dovranno rivolgersi ai suddetti Punti raccolta, a partire dal 29 agosto 2011, portando la documentazione prevista per ciascuna fattispecie di cui ai punti 13.5 [numeri 1), 2), 3) e C)] e 13.6 [lettere A), B) e C)] del Manifesto degli studi.
    Una volta determinato il valore ISEEU, all’interessato sarà consegnata una ricevuta che dovrà allegare alla domanda di immatricolazione, procedendo come segue:
    • se si immatricola tramite la procedura online, una volta ottenuto il valore ISEEU dovrà indicarlo nell’ambito della stessa procedura, inserendo obbligatoriamente il numero di protocollo attribuitogli riportato sulla ricevuta. Sulla base di tale comunicazione il sistema determinerà l’importo da versare a titolo di tassa di immatricolazione, il cui bollettino sarà stampato a cura dell’interessato;
    • se si immatricola tramite la consegna cartacea della domanda di immatricolazione, dovrà effettuare il versamento della tassa di immatricolazione sulla base del valore ISEEU ottenuto, tramite bollettino di c/c postale sul conto n. 5504, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse e contributi – Servizio di tesoreria - 50121 Firenze – Piazza San Marco, 4, causale obbligatoria: “Tasse di immatricolazione anno accademico 2011/2012”. La ricevuta ed il versamento effettuato dovranno essere allegate alla domanda di immatricolazione da presentarsi presso le Segreterie studenti o punti servizi della Facoltà prescelta.
    ATTENZIONE: In entrambi i casi gli immatricolandi, prima di procedere all’immatricolazione devono essere in possesso del valore ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010, pertanto si invitano a rivolgersi ai Punti raccolta in tempo utile ai fini del rispetto dei termini di scadenza previsti per l’immatricolazione ai corsi di studio.
    Gli immatricolandi che non sono in possesso del valore ISEEU dei redditi e dei patrimoni dell’anno 2010 nei termini previsti per l’immatricolazione versano la tassa di immatricolazione secondo l’importo stabilito dal Manifesto degli studi, ma possono comunque presentare detto valore ISEEU entro il predetto termine ordinario del 28 novembre 2011; in tal caso si procederà al conguaglio dei contributi versati solo con l’emissione della seconda rata delle tasse universitarie.
    I Punti raccolta sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
    In caso di spedizione postale la documentazione deve essere inviata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede della propria segreteria studenti, nel qual caso farà fede la data del timbro postale.In ipotesi di spedizione è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello studente.
    Dopo il previsto termine di scadenza del 28 novembre 2011 ulteriori documentazioni ISEEU potranno essere presentate esclusivamente presso le proprie segreterie studenti e saranno assoggettate al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi. Detto versamento dovrà effettuato presso gli sportelli della Banca UniCredit operanti sul territorio nazionale su apposito bollettino da ritirarsi esclusivamente presso la segreteria studenti. L’attestazione del versamento dovrà essere allegata alla documentazione ISEEU presentata.

Altre tipologie di studenti soggetti ISEEU

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e la relativa Attestazione ISEE non possono essere presentate dalle seguenti tipologie di studenti per i quali, ai fini della determinazione della fascia contributiva, verrà determinato esclusivamente il valore ISEEU:

  1. Studente straniero che non ha la residenza anagrafica in Italia (compresi i cittadini italiani iscritti all’AIRE), ove i redditi della famiglia siano percepiti in Paesi esteri e non siano inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni siano posseduti all’estero. Deve comprovare il possesso dei requisiti economici e familiari mediante idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ESTERA del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti operante in Italia o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare ITALIANA competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni, predisposte secondo un modello disponibile online, devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all’anno 2010 e devono essere espresse nella moneta locale.
  2. Studente non dell’Unione Europea proveniente da Paese a”basso sviluppo umano” ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21 maggio 2010, aggiornato con successivo D.M. 2 maggio 2011. E’ tenuto a produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana.
  3. Studente apolide, titolare di protezione sussidiaria o rifugiato politico: Ai fini della valutazione della sua condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e lo stesso è esentato dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari.

Le tipologie di studenti su elencate (A, B, C) devono compilare l’apposito modulo he dovrà essere restituito debitamente compilato, con firma autografa dello studente e corredato della documentazione sopra indicata per tipologia, dal 29 agosto 2011 al 28 novembre 2011 indistintamente presso i Punti raccolta.
Agli studenti verrà rilasciata dai Punti raccolta una ricevuta indicante il valore ISEEU.
I Punti raccolta sono aperti al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
In caso di spedizione postale il modulo ISEEU con tutta la documentazione deve essere inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede della propria segreteria studenti, nel qual caso farà fede la data del timbro postale. In ipotesi di spedizione è necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento valido dello studente.
Dopo il previsto termine di scadenza del 28 novembre 2011 ulteriori moduli ISEEU potranno essere presentati esclusivamente presso le proprie segreterie studenti e saranno assoggettati al pagamento di € 100, a titolo di oneri amministrativi.

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Esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e contributi

Gli esoneri parziali o totali di cui alla presente sezione non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con le agevolazioni economiche per merito. In ipotesi in cui uno studente avesse titolo per ottenere più esoneri parziali o totali e/o agevolazioni economiche per merito, automaticamente l’amministrazione universitaria assegnerà l’esonero o l’agevolazione più favorevole allo studente.

  1. Categorie di studenti esonerati dal pagamento di tasse e contributi:
    1. studenti portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di titolo accademico – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -;
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate diritti di mora.
    2. vincitori e idonei nella graduatoria di borsa di studio o di prestito d’onore dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – è comunque dovuto il bollo assolto in modo virtuale -;
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    3. studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri – sono comunque dovuti: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale -;
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    4. studenti che rinnovano l’iscrizione per l’anno accademico 2011/2012, ma che conseguono il titolo accademico entro la sessione di aprile 2012 (a.a.2010/2011), hanno diritto al rimborso delle tasse e contributi pagati per l’anno accademico 2011/2012 – non sono comunque rimborsabili: la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale.
      Il rimborso è erogato automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente.
  2. Categorie di studenti esonerati dal pagamento dei contributi:
    1. studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito e assistito economicamente da uno degli enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali di cui alla Legge quadro 328/2000 e successive integrazioni e modifiche - sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale.
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    2. studente immatricolato fino all’a.a.2009-10 residente in uno dei comuni dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 6 aprile 2009. I comuni interessati sono stati individuati con i decreti del 16 aprile 2009 e del 17 luglio 2009 del Commissario delegato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - sono comunque dovuti: la tassa di iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e il bollo assolto in modo virtuale.;
      L’esonero è determinato automaticamente dall’amministrazione universitaria sulla base delle evidenze anagrafiche, non occorre nessuna richiesta dello studente.
  3. Categorie di studenti con altre forme di riduzione delle tasse e contributi:
    1. presenza di due o più fratelli/sorelle contemporaneamente iscritti a corsi di laurea, ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica, ovvero a corsi di laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino. Riduzione a ciascun fratello/sorella del 50% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2011/2012, come determinati nella Tabella;
      Per tale riduzione è necessaria la richiesta dello studente attraverso una procedura online. A partire dal 29 agosto 2011 al 28 novembre 2011 lo studente si collegherà al sito web di Ateneo all’indirizzo http://sol.unifi.it/ (Servizi Online), dove sarà attivo un servizio ad hoc dove indicare la matricola del fratello/sorella.
      Attenzione: la riduzione non è estesa automaticamente anche al fratello/sorella che dovrà, a sua volta collegarsi al sito ed eseguire la procedura prevista per ottenere la riduzione dei contributi universitari. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    2. studente che, per l’anno accademico 2011/2012, si trasferisce da altro Ateneo a corsi di laurea magistrale non a numero programmato. Riduzione del 10% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2011/2012, come determinati nella Tabella;
      La richiesta di riduzione deve essere effettuata sulla domanda di proseguimento studi e consegnata alla propria segreteria studenti. Eventuali istanze presentate successivamente alla domanda di proseguimento studi saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    3. studente che, per l’anno accademico 2011/2012, rinnova l’iscrizione al secondo anno per la prima volta a corsi di laurea triennale, ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero a corsi di laurea del previgente ordinamento ancora attivi. Riduzione del 10% dei contributi dovuti nell’anno accademico 2011/2012, come determinati nella Tabella.
      La riduzione è determinata automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente.
    4. studenti che ricongiungono la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici (D.P.C.M. 9 aprile 2001), per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti: contributo unico annuale di € 155 – non è dovuta la tassa regionale.
      La richiesta di riduzione deve essere effettuata sull’apposito modulo da consegnare alla propria segreteria studenti.
    5. studenti non comunitari provenienti dai Paesi a”basso sviluppo umano” ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, il cui elenco è definito dal D.M. 21 maggio 2010, aggiornato con successivo D.M. 2 maggio 2011;
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione. Eventuali istanze presentate oltre i termini saranno accolte se afferenti esclusivamente all’anno accademico in corso e saranno assoggettate ai diritti di mora.
    6. studenti riconosciuti quali rifugiati politici, titolari di protezione sussidiari ed apolidi (D.P.C.M. 9 aprile 2001) sono assoggettati al pagamento delle tasse e contributi secondo la fascia di reddito di appartenenza risultante, in base alla normativa e con le modalità in uso per gli studenti di cittadinanza italiana, tenendo conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.
      La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di immatricolazione (tramite procedura online ove prevista) o sulla domanda di iscrizione cartacea, corredata dalla relativa documentazione, e consegnata alla propria segreteria studenti o nel caso delle immatricolazioni online presso i “Punti Immatricolazioni” entro i termini previsti per l’iscrizione o l’immatricolazione.

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Agevolazioni economiche per merito

Le agevolazioni economiche per merito di cui alla presente sezione non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con gli esoneri parziali o totali. In ipotesi in cui uno studente avesse titolo per ottenere più agevolazioni economiche per merito e/o esoneri parziali o totali, automaticamente l’amministrazione universitaria assegnerà l’agevolazione o l’esonero più favorevole allo studente.

  1. per gli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di laurea afferenti alle classi L-35, L-27, L-30 e L-41 sono previste forme di rimborso parziale delle tasse e dei contributi allo scopo di incentivare le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario (D.M. 12/1/2005, prot.2). Hanno diritto ad accedere a detto rimborso gli studenti iscritti al primo, secondo e terzo anno dei corsi incentivati che abbiano acquisito, entro il 30 settembre 2011, rispettivamente:
    1. almeno 24 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio;
    2. almeno 70 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio;
    3. almeno 150 CFU negli esami compresi nel loro piano di studio
    I criteri di merito per l’individuazione dei beneficiari e l’entità dei rimborsi saranno resi pubblici online.
    La richiesta di incentivo/rimborso deve essere effettuata, dal 3 ottobre 2011 al 4 novembre 2011, tramite autocertificazione sull’apposito modulo da consegnare alla propria segreteria studenti. Dopo il suddetto termine del 4 novembre 2011 le istanze presentate non verranno accolte.
  2. riduzione delle tasse universitarie per:
    1. produttività a favore degli studenti si immatricolano al I anno di corso nell’a.a. 2011/2012 ai corsi di laurea triennale, ovvero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale, con esclusione dei corsi di studio in convenzione. che acquisiscono, nel periodo dal 3 novembre 2011 al 31 ottobre 2012 un numero minimo di CFU così distribuito:
      • I soglia di produttività: 40 CFU;
      • II soglia di produttività: 50 CFU;
      • III soglia di produttività: 60 CFU
      Per gli studenti che si immatricolano al primo anno nell’a.a.2011/2012 a corsi di studio che non prevedono un piano di studio statutario articolato al primo anno in 60 CFU, il numero minimo di CFU da acquisire per beneficiare di dette agevolazioni deve risultare così articolato:
      • I soglia di produttività: 2/3 dei CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario;
      • II soglia di produttività: 5/6 dei CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario;
      • III soglia di produttività: tutti i CFU previsti al I° anno del Piano di studio statutario.
    2. produttività e merito a favore degli studenti iscritti nell’a.a. 2011/2012 ai corsi di laurea triennale, ovvero ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea magistrale, ovvero ai corsi di laurea specialistica, con esclusione dei corsi di studio in convenzione, che acquisiscono, nel periodo dal 3 novembre 2011 al 31 ottobre 2012 un numero minimo di CFU così distribuito:
      • I soglia di produttività e merito: 50 CFU con votazione superiore rispetto al voto di riferimento;
      • II soglia di produttività e merito: 60 CFU con votazione superiore rispetto al voto di riferimento.

      Per gli studenti iscritti nell’a.a. 2011/2012 a corsi di studio che non prevedono un piano di studio statutario articolato in  60 CFU per ogni anno di corso, i parametri di riferimento sono i seguenti:
      • I soglia di produttività e merito: 5/6 dei CFU previsti per l’anno di riferimento nel piano di studio statutario, con votazione superiore rispetto al voto di riferimento;
      • II soglia di produttività e merito: tutti i CFU previsti per l’anno di riferimento nel piano di studio statutario con votazione superiore rispetto al voto di riferimento.
  3. Per la determinazione della produttività si tiene conto del numero di crediti acquisiti.
    Per la determinazione della produttività e merito si tiene conto di due parametri: del numero di crediti acquisiti e del voto di riferimento.
    I crediti dovranno essere acquisiti dallo studente dal 3 novembre 2011 al 31 ottobre 2012. Sono esclusi dal computo i crediti convalidati o dispensati e i crediti devono essere acquisiti negli esami compresi nel piano di studio dello studente.
    Il voto di riferimento è la media dei voti in rapporto ai crediti acquisiti da tutti gli studenti iscritti in corso nello stesso anno e nello stesso corso di studio dello studente, con esclusione degli studenti che non hanno sostenuto alcun esame. Non sono considerati i voti conseguiti in esami convalidati o dispensati o fuori piano di studio. Agli studenti con la qualifica di studente part-time il numero dei crediti viene dimezzato mantenendo invariato il voto di riferimento.
    Sulla base di tali criteri sono così determinati gli importi massimi di seguito indicati delle agevolazioni per le soglie considerate. L’effettivo valore erogato, nel rispetto della scalatura fra le soglie così come determinate dai valori massimi, sarà determinato dalla percentuale del 0,5% dell’assegnazione ultima disponibile del Fondo di Finanziamento Ordinario all’Ateneo:
    PRODUTTIVITA’ PRODUTTIVITA’ E MERITO

    - I soglia di produttività: € 200

    I soglia di produttività e merito: € 600

    - II soglia di produttività: € 300

    II soglia di produttività e merito: € 800

    - III soglia di produttività: € 400



    I suddetti importi della riduzione delle tasse universitarie sono dimezzati agli studenti con la qualifica di studente part-time.
    La riduzione delle tasse universitarie allo studente meritevole nelle misure massime sopra indicate, nel limite del 0,5% del F.F.O. assegnato all’Ateneo (ultimo dato disponibile), è riconosciuta fino a concorrenza del totale annuale dei contributi dovuti dallo stesso per l’iscrizione all’anno accademico di riferimento.
    La riduzione delle tasse universitarie è erogata su istanza; pertanto lo studente in possesso dei suddetti requisiti dovrà presentare apposita domanda indirizzata al Rettore dal 2 al 30 novembre 2012 attraverso il modulo che può anche essere ritirato presso la Segreteria studenti o punti servizi della Facoltà prescelta, ai quali dovrà essere restituito debitamente compilato, con firma autografa. Dopo il suddetto termine del 30 novembre 2012 le istanze presentate non verranno accolte.
    La riduzione delle tasse universitarie agli aventi diritto verrà effettuata a conguaglio sulla seconda rata delle tasse relative all’anno accademico 2012/2013.
    L’erogazione delle agevolazioni per merito per gli studenti che nell’anno accademico 2012/2013 non siano iscritti più all’Università di Firenze, avverrà attraverso rimborso.
  4. agli studenti del corso di laurea in Scienze della formazione primaria che conseguono il titolo accademico entro il 30 dicembre 2011 [a.a. 2010/11] e concludono gli studi entro i termini legali del corso di laurea [4 anni] senza ulteriori iscrizioni fuori corso o ripetente, senza trasferimenti o passaggi di corso, senza convalide o dispensa di esami, spetta il rimborso di € 250 sull’importo da loro versato a titolo di contributi per l’iscrizione all’anno accademico 2010/2011. La riduzione è determinata automaticamente dall’amministrazione universitaria, non occorre nessuna richiesta dello studente.

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I controlli sulle dichiarazioni e autocertificazioni

Le autocertificazioni e le dichiarazioni prodotte dallo studente sono soggette a controllo presso gli Enti e le competenti Amministrazioni dello Stato (Regioni, Uffici dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, della Polizia Tributaria, Uffici Catastali, Comuni, Enti Previdenziali ed altri soggetti idonei).
In particolare, sulle dichiarazioni di natura economica/patrimoniale/ familiare rese dallo studente ai fini dell’ottenimento di benefici per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, non destinati alla generalità degli studenti, questa amministrazione, in applicazione di quanto disposto dalla norma speciale art. 4, comma 10, del DPCM 9 aprile 2001, n. 14787, ha attivato un servizio con procedure di controllo individuale e a campione sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali.
Inoltre l’Università, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche attraverso lo scambio di dati con sistemi automatizzati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, controlla la veridicità delle dichiarazioni di natura economico-patrimoniale-familiare rese dallo studente ai fini della determinazione della fascia contributiva, con accertamenti a campione per un numero pari al due per cento (2%) delle dichiarazioni presentate. L’estrazione (2%) dell’elenco nominativo studenti da sottoporre a controllo, effettuata tra tutti gli studenti che sono stati collocati nelle fasce contributive ridotte, ovvero inferiore alla fascia massima contributiva, verrà disposta da una apposita Commissione, secondo criteri di casualità.

 
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