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Home page - Ateneo - Statuto e normativa - Bollettino Ufficiale - Anno X - N. 8 - Agosto 2011 - D.R. 763/2011 - prot. n. 52431 - Regolamento Ricercatori a tempo determinato - Modifica
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D.R. 763/2011 - prot. n. 52431 - Regolamento Ricercatori a tempo determinato - Modifica

D.R. 763/2011 - prot. n. 52431 - Regolamento Ricercatori a tempo determinato - Modifica

Pubblicazione telematica a cura dell'Università degli Studi di Firenze - Registrazione del Tribunale di Firenze n. 5223 del 4 dicembre 2002 - Direttore responsabile: Antonella Maraviglia. Direttore: Dott. Giovanni Colucci. Redazione: Piazza S. Marco, 4 - 50121 Firenze - Tel. 055 2757271 Fax 055 2756219 - http://www.unifi.it/bu/ - email: bollettino.ufficiale@adm.unifi.it - ISSN 2038-4440

Decreto rettorale, 25 agosto 2011, n. 763 – prot. n. 52431

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Modifica.

IL RETTORE

  • VISTO il D.R. n. 692 del 27 luglio 2011 (prot. 48572) con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
  • RITENUTO di dover modificare l’erroneo riferimento all’articolo 1, comma 4, lett. a) e b) contenuto nell’articolo 11 del suddetto regolamento,

DECRETA

la modifica del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. n. 692 del 27 luglio 2011 (prot. 48572), che risulta così riformulato:

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005, il reclutamento e l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato, definiti nel seguito “ricercatori”.
2. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

Articolo 2
Tipologie contrattuali

1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

  1. contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;
  2. contratti di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati ai candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a). Sono riservati, inoltre, a coloro che hanno usufruito complessivamente per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borse di studio post dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

2. I contratti di cui alla precedente lettera a) possono prevedere il regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore, o di tempo definito con un impegno annuo complessivo pari a 200 ore. I contratti di cui alla precedente lettera b) possono prevedere esclusivamente il regime di tempo pieno con un impegno annuo complessivo pari a 350 ore.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L’espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3
Programmazione e procedura di autorizzazione

1. L’attivazione dei contratti di cui al presente regolamento rientra nell’ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A tal fine i Dipartimenti entro il mese di marzo, salvo diverso o ulteriore termine fissato dagli organi di governo in relazione ad esigenze debitamente motivate legate all’attivazione di progetti di ricerca o convenzioni pluriennali, trasmettono all’amministrazione centrale, per l’approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei contratti di ricercatore.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati previa stipula di convenzioni di cui al successivo articolo 4.
3. La proposta di attivazione del contratto, adottata dal Consiglio di Dipartimento, deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. motivazioni di carattere scientifico che determinano l’esigenza del reclutamento;
  2. settore concorsuale ed eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari; nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei settori concorsuali si fa riferimento al settore scientifico-disciplinare ai sensi del D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
  3. requisiti di ammissione alla procedura;
  4. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni del ricercatore e profilo richiesto;
  5. tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a.;
  6. regime d’impegno (pieno o definito) e relativo trattamento economico;
  7. copertura finanziaria del contratto, comprensiva degli oneri.

Articolo 4
Convenzioni per finanziamenti esterni

1. I Dipartimenti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati al fine di reperire i fondi per il reclutamento di ricercatori nei settori scientifico disciplinari di pertinenza.
2. Le convenzioni devono garantire l’integrale copertura del costo del ricercatore per la durata del contratto, secondo quanto disposto dall’articolo 11 del presente regolamento, comprensivo degli oneri e di un incremento del 5% annuo atto a garantire gli aumenti retributivi annuali.
3. Per i ricercatori titolari del contratto di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le convenzioni devono avere durata almeno quindicennale.
4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l’intero importo all’atto della stipula della convenzione, è tenuto a prestare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 5
Indizione della procedura di reclutamento

1. Il Direttore del Dipartimento, acquisita l’approvazione degli organi di governo, indice la procedura di selezione con proprio decreto che deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. settore concorsuale ed eventuale profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico – disciplinari; nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di individuazione dei settori concorsuali si fa riferimento al settore scientifico-disciplinare ai sensi del D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
  2. requisiti per l’ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 6;
  3. eventuale numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
  4. tipologia del contratto e del relativo regime d’impegno (pieno o definito);
  5. descrizione delle attività che il ricercatore dovrà svolgere, profilo richiesto ed eventuale attività assistenziale;
  6. trattamento retributivo e relativa copertura finanziaria;
  7. eventuale adeguata conoscenza di una lingua straniera che sarà accertata durante la discussione di cui all’art. 8, commi 3 e 4. Per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
  8. previsione di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.

2. Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università, oltre che sul sito internet di Ateneo, ed è inviato al Ministero e all’Unione Europea ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.
3. Dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale dell’Università decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Per ciascuna procedura selettiva è nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni previste dal presente regolamento.

Articolo 6
Requisiti di partecipazione alle selezioni e titoli preferenziali

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3 della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare:

  1. coloro che hanno usufruito di contratti di cui alla lettera a) del medesimo articolo ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
  2. coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230 del 2005.

3. In via transitoria, fino all’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29, comma 13, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono altresì partecipare alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al presente regolamento, anche i soggetti in possesso di sola laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
5. Non sono ammessi alle selezioni:

  1. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l’ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
  2. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;
  3. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010.

6. L’esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto del Direttore del Dipartimento ed è comunicata all’interessato.

Articolo 7
Commissione giudicatrice

1. Per ogni procedura di selezione la Commissione giudicatrice è composta da tre membri, scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato, anche esterni all’Ateneo, appartenenti allo stesso settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, a settori affini, di cui almeno un professore ordinario in qualità di Presidente. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della legge 240/2010, in caso di attivazione di contratti su fondi provenienti da finanziamenti esterni di progetti di ricerca, della Commissione fa parte il responsabile della ricerca. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) dell’articolo 24, comma 3 della legge 240/2010 la Commissione è composta da due membri esterni e uno interno.
2. La nomina è disposta con decreto del Direttore del Dipartimento che ha attivato la procedura di reclutamento, a seguito della delibera dell'organo collegiale del Dipartimento stesso. Della nomina della Commissione viene data comunicazione al Senato Accademico.
Il decreto di nomina è pubblicato sul sito internet di Ateneo.
Ai sensi della raccomandazione di cui all’articolo 1, comma 1, nella composizione della Commissione deve essere garantito, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
3. Eventuali istanze di ricusazione al Direttore del Dipartimento di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione della composizione della Commissione sul sito internet di Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Articolo 8
Attività della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, verificata l'ammissibilità delle domande, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, valuta preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 89 del 28 luglio 2009 nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto del Ministro sentiti l’ANVUR e il CUN.
2. Terminata la valutazione preliminare sono ammessi alla discussione di cui al comma 3 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi è non superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.
3. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate.
4. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera (se prevista nel bando).
5. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Ne sono parte integrante e necessaria la valutazione preliminare dei candidati e il punteggio assegnato ai titoli e alle pubblicazioni, a seguito della discussione con il candidato con l’eventuale prova orale sulla lingua straniera, nonché l’individuazione dell’idoneo.
6. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro 30 giorni dalla data di nomina. Il Direttore del Dipartimento interessato, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga di 15 giorni ovvero, con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
7. La Commissione consegna gli atti al Direttore del Dipartimento che nei successivi 15 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sul sito internet di Ateneo.

Articolo 9
Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento, acquisito il decreto di approvazione degli atti, procede entro 15 giorni alla formulazione della proposta di chiamata.
La delibera di proposta di chiamata è valida se approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
Qualora decida di non effettuare la chiamata, il Consiglio dovrà motivarne adeguatamente le ragioni.
2. La mancata adozione della delibera di proposta di chiamata, entro il termine sopra indicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione nel caso di delibera di non chiamata, comporta l’impossibilità per la struttura che ha richiesto il bando di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore per il periodo di almeno un anno.
3. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10
Stipula del contratto

1. Il Direttore del Dipartimento interessato, entro dieci giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore a stipulare il contratto individuale di lavoro e a presentare nei successivi 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti e quella prevista dal bando.
2. Il contratto deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
  2. descrizione delle attività, compresa l’eventuale attività assistenziale;
  3. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 per il tempo definito;
  4. trattamento economico complessivo;
  5. trattamento previdenziale ed assistenziale;
  6. Dipartimento di afferenza;
  7. settore scientifico disciplinare;
  8. modalità e frequenza di verifica dell’attività svolta;
  9. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14;
  10. possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni.

3. E’ vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della legge 240/2010.

Articolo 11
Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30%.

Articolo 12
Attività dei ricercatori

1. Il ricercatore svolge le attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti definite nell’avviso di selezione e riportate nel contratto individuale di lavoro.
2. Il ricercatore annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso disponibile al Direttore del Dipartimento. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere depositato presso la Direzione del Dipartimento interessato.
3. Al termine di ogni semestre, e in ogni caso al termine del contratto, il ricercatore deve consegnare al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti svolte. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la Direzione del Dipartimento interessato.

Articolo 13
Incompatibilità

1. Il contratto del ricercatore è incompatibile con:

  1. analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
  2. titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie;
  3. esercizio del commercio e dell’industria;
  4. esercizio di attività libero professionali limitatamente ai ricercatori in regime di tempo pieno.

2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da parte di soggetti terzi, ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia, purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determino situazioni di conflitto di interessi con l’ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore della struttura.

Articolo 14
Periodo di prova e modalità di recesso

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso. Il recesso deve essere motivato e i suoi effetti decorrono dal momento in cui la controparte ne viene a conoscenza.
2. Decorso il periodo di prova, in caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Direttore del Dipartimento. In caso di mancato preavviso l’amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al periodo corrispondente.
3. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Articolo 15
Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata da:

  1. scadenza del termine;
  2. recesso di una delle parti;
  3. inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell’attività stabilita dal contratto.

Articolo 16
Deroghe

1. E’ possibile la stipula di contratti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) senza le procedure di reclutamento previste nel presente regolamento, qualora il ricercatore sia già stato selezionato da Ministeri, organismi dell'Unione Europea o da altri enti internazionali, nell’ambito di procedure che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato.
2. Il ricercatore non è obbligato a svolgere attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti qualora tali attività non siano previste dal decreto di indizione della selezione, in quanto non presenti nei progetti all'interno dei quali il contratto è stato attivato.
3. La durata massima del contratto è commisurata a quella del progetto e, comunque, non può superare i 5 anni complessivi.

Articolo 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano ai ricercatori le disposizioni che regolano il trattamento giuridico dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato.

Articolo 18
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Università e sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento emanato con D.R. n. 827 del 15 ottobre 2007, che continua a trovare comunque applicazione per il personale selezionato ai sensi dello stesso.

Firenze, 25 agosto 2011

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

 
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