Decreto rettorale, 3 luglio 2006, n. 536 (prot. n. 35856)
Regolamento per la disciplina dell’utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza presenti nel Polo delle Scienze Sociali.
IL RETTORE
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il decreto legislativo 196/2003;
- VISTO il Regolamento di attuazione del Codice di protezione dei dati personali dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 1177 del 29 dicembre 2005;
- VISTO il Regolamento dei Poli, emanato con decreto rettorale n. 402 del 1 giugno 2005;
- VISTO il parere espresso dal Comitato Consultivo tecnico amministrativo della seduta del 1 dicembre 2005;
- VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 17 maggio 2006, emessa ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 26 maggio 2006, emessa ai sensi dell’art. 4 dello Statuto;
DECRETA
E’ emanato il Regolamento sulla disciplina dell’utilizzo e la gestione dei sistemi di videosorveglianza presenti presso il Polo delle Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
Firenze, 3 luglio 2006
p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario
“Regolamento per l’utilizzo di sistemi di videocontrollo nel Polo delle Scienze Sociali ”
Sommario
Art. 1 - Finalità e definizioni
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art .3 - Conservazione e cancellazione dei dati
Art. 4 - Modalità di raccolta dati personali
Art. 5 - Comunicazione dati
Art. 6 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati
Art. 7 - Informativa agli utenti
Art. 8 - Diritti dell’interessato
Art. 9 - Norma di rinvio
Art. 10 - Entrata in vigore.
Articolo 1
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nei locali interni del Polo delle Scienze Sociali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. I programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
- per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo del Polo delle Scienze Sociali, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- per “misure minime”: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
- per “titolare”, il Rettore dell’Università degli Studi di Firenze;
- per “responsabile”, il Dirigente del Polo delle Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze;
- per “incaricato” la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per “codice”, il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- per “Garante”, il garante per la protezione dei dati personali;
- per “Provvedimento Generale” il Provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato all’interno dei locali del Polo delle Scienze Sociali in conformità a quanto previsto dal punto 4.1, del Provvedimento Generale, con videocamere installate allo scopo di tutelare il patrimonio universitario, allo scopo di prevenire atti vandalici, ovvero per indagini di polizia giudiziaria.
2. Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto appresso disposto.
Articolo 3
Conservazione e cancellazione dei dati
1. Tenuto conto del fatto che il sistema è programmato in modo da prevedere, al termine di 7 giorni, la cancellazione automatica da ogni supporto, mediante sovraregistrazione e con modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati, tenuto conto che la predetta programmazione non è tecnicamente modificabile, le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per un massimo di giorni 7 dalla rilevazione, salvo speciali esigenze derivanti dalla necessità di favorire il perseguimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di eventuali reati connessi.
2. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono distrutti.
Articolo 4
Modalità di raccolta dati personali
1. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza dichiarato dall’installatore conforme alle misure minime ed alle norme previste dal Codice.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali ed i soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile sono tenuti a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell’impianto.
Articolo 5
Comunicazione dati
1. La comunicazione dei dati personali raccolti dagli uffici del Polo delle Scienze Sociali è consentita nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
Articolo 6
Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati
1. Il Dirigente del Polo delle Scienze Sociali è il responsabile del trattamento dati a mezzo del sistema di videosorveglianza di cui all’art. 1. Per la gestione lo stesso si avvale di incaricati al trattamento.
2. L’accesso alla sala di controllo è consentito al Dirigente, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni tecniche per evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte di persone non autorizzate a tali scopi.
4. All’atto dell’introduzione del sistema di videosorveglianza, il Responsabile informerà per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità connesse al trattamento e conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.
Articolo 7
Informativa agli utenti
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del codice e successive modifiche e integrazioni, in prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa adeguata segnaletica permanente in cui sono riportate le seguenti diciture: “Area Videosorvegliata. Il responsabile “indicare nominativo”. Finalità e Conservazione”.
Articolo 8
Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:
- ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al responsabile in forma scritta.
Articolo 9
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e le altre disposizioni legislative comunque attinenti.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università.