Decreto rettorale,
19 febbraio 2004, n. 116 (7157)
Modifica del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato presso l'Università degli Studi di Firenze, emanato con
D.R. n. 180 del 10 aprile 2003.
IL
RETTORE
- VISTA la legge
9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO il D.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 5;
- VISTO il D.lgs.
6 settembre 2001, n. 368;
- VISTO l'art.
4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze sull'autonomia
normativa dell'Università e delle sue strutture;
- VISTO il "Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università
degli Studi di Firenze", emanato con D.R. n. 180 del 10 aprile 2003;
- VISTA la decisione
n. 1513/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno
2002 di adozione del VI programma quadro di azioni comunitarie di
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione Europea
(2002-2006), in particolare per la parte relativa all'attività "Risorse
umane e mobilità";
- VISTO il programma
di lavoro relativo all'attività "Risorse umane e mobilità" (Azioni
Marie Curie), adottato dalla Commissione delle Comunità europee in
data 6 dicembre 2002, che presenta in maniera dettagliata gli obiettivi
e le priorità del suddetto programma specifico;
- PRESO ATTO che
la finalità principale dell'attività "Risorse umane e mobilità" è
di promuovere lo sviluppo e il trasferimento delle conoscenze nel
campo della ricerca, di consolidare e ampliare le prospettive di carriera
dei ricercatori e di favorire l'eccellenza nella ricerca europea,
attraverso la mobilità transnazionale dei ricercatori;
- CONSIDERATA la
necessità di prevedere uno strumento giuridico adeguato per l'assunzione
dei borsisti "Marie Curie" nell'ambito del VI Programma Quadro di
ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione Europea, in vista dei prossimi
contratti che potranno essere stipulati tra le strutture di ricerca
e la Commissione Europea;
- CONSIDERATO che
l'applicazione del Regolamento citato consentirebbe di adempiere alle
condizioni richieste dalla Commissione Europea e di garantire al ricercatore
le stesse condizioni di lavoro e lo stesso trattamento assistenziale
e previdenziale previsto per i lavoratori subordinati;
- ATTESA la necessità
di modificare, ai fini di cui sopra, il "Regolamento per il reclutamento
dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università degli Studi
di Firenze";
- VISTO il parere
favorevole espresso nel merito dal Comitato Consultivo Tecnico-Amministrativo
nella seduta del 10 dicembre 2003;
- VISTO il parere
reso dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2004;
- VISTA la delibera
assunta dal Senato Accademico, con la maggioranza prescritta dalla
legge, in data 11 febbraio 2004;
DECRETA
Il
"Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
presso l'Università degli Studi di Firenze", emanato con D.R. n. 180
del 10 aprile 2003, è modificato così come indicato nel testo allegato
al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
Firenze,
19 febbraio 2004
p.
IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario
Regolamento
per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l'Università
degli Studi di Firenze
(emanato con D.R. n. 180 del 10 aprile 2003 e modificato
con D.R. n. 116 del 19 febbraio 2004)
Art. 1
Ambito di applicazione
- Il presente
regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività
di ricerca scientifica con rapporto di lavoro di diritto privato a
tempo determinato.
Art. 2
Finalità del reclutamento
- Per lo svolgimento
di specifici programmi di ricerca, derivanti anche da convenzioni
con soggetti terzi, l'Università degli Studi di Firenze può instaurare
rapporti di lavoro a tempo determinato mediante contratti di diritto
privato con soggetti di adeguata qualificazione per lo svolgimento
di attività di ricerca, che siano in possesso dei requisiti di cui
al successivo art. 6 del presente regolamento.
- I ricercatori
a contratto possono svolgere le sole attività didattiche strettamente
funzionali al programma di ricerca, con esclusione pertanto di affidamenti
e supplenze.
Art. 3
Natura del rapporto di lavoro
- Il rapporto
di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze
ed il ricercatore in base al presente regolamento è a tempo determinato,
ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto
attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto
per i redditi da lavoro dipendente.
- La titolarità
di tali contratti non precostituisce diritti per l'accesso ai ruoli
dell'Università degli Studi di Firenze.
- Il trattamento
economico nel rapporto determinato è definito, di norma, assumendo
a parametro la retribuzione iniziale del ricercatore universitario
di ruolo non confermato.
- Sono fatti salvi
i trattamenti economici di maggior favore previsti da disposizioni
dell'Unione Europea per i Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione.
- La copertura
finanziaria è assicurata dai fondi a disposizione della struttura
di ricerca per lo svolgimento del programma per il quale si intende
stipulare il contratto. Quest'ultimo potrà essere anche cofinanziato
con risorse appositamente attribuite alla struttura di ricerca dall'Ateneo.
Art. 4
Individuazione del fabbisogno
- Gli organi collegiali
delle strutture preposte alla ricerca scientifica individuano con
delibera le assunzioni di personale previste dal presente regolamento.
- La delibera
deve contenere le seguenti indicazioni:
- settore scientifico-disciplinare
di riferimento;
- descrizione
analitica del programma di ricerca, modalità della relativa attuazione
e individuazione del responsabile del progetto;
- durata del
programma non inferiore a sei mesi né superiore a treanni, con
specificazione del suo inizio e della sua conclusione, ai sensi
del 2° comma dell'art. 1 del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368;
- specificazione
dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- specificazione
della copertura finanziaria;
- esplicita
indicazione che le spese inerenti il contratto, comprensive degli
oneri a carico del datore di lavoro, sono a carico del finanziamento
del programma di ricerca e gravano sul bilancio della struttura
di ricerca che delibera l'assunzione, fatto salvo l'eventuale
cofinanziamento di cui al comma 4 dell'art. 3.
Art. 5
Procedura di reclutamento
- Ai fini della
copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato, il Direttore
della struttura interessata indice, con proprio decreto attestante
la relativa copertura finanziaria, procedure di selezione, indicando
il programma di ricerca, nonché il settore scientifico disciplinare
sui quali devono vertere i titoli dei candidati. Il bando specifica,
inoltre, la durata della prestazione.
- L'avviso di
selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Università, oltre
che sul sito internet di Ateneo, all'indirizzo http://www.unifi.it/personale/reclutamento.html.
- Dalla data di
pubblicazione dell'avviso decorrono 20 giorni per la presentazione
delle domande.
- La domanda,
redatta in carta semplice e sottoscritta con firma autografa senza
necessità di autenticazione, potrà essere consegnata a mano o spedita
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato
nel bando nel termine perentorio di cui sopra. Sono valide le raccomandate
pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite nei termini;
a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
- Si prescinde
dalle procedure di reclutamento previste dal presente regolamento
qualora nell'ambito dei Programmi Quadro di Ricerca, sviluppo tecnologico
e dimostrazione dell'Unione Europea il ricercatore sia già stato selezionato
sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione
Europea.
Art. 6
Requisiti di partecipazione alle selezioni
- Sono ammessi
a partecipare alle selezioni i candidati in possesso di laurea specialistica,
ovvero della laurea del vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo
equipollente, e che possano vantare un curriculum adeguato allo svolgimento
dell'attività di ricerca oggetto della selezione.
- Non sono ammessi
a partecipare alle selezioni i candidati che abbiano già stipulato
con la medesima struttura contratti previsti dal presente regolamento
per un periodo che, sommato alla durata del contratto prevista nella
selezione cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata
di sei anni.
- I bandi dovranno
richiedere la buona conoscenza di una lingua straniera da parte del
candidato ed a scelta del medesimo.
Art. 7
Commissione giudicatrice
- Per ogni procedura
di selezione gli organi collegiali delle strutture di ricerca provvedono
a designare i membri della Commissione giudicatrice, composta dal
responsabile del progetto in qualità di presidente e da ulteriori
due membri scelti fra professori e ricercatori appartenenti, in via
preferenziale, allo stesso settore scientifico disciplinare cui si
riferisce il progetto di ricerca, o in caso di motivata necessitàa
settori affini.
- La nomina avviene
con decreto del Direttore della struttura di ricerca, previa deliberazione
dell'organo collegiale delle strutture preposte alla ricerca, il quale
non può quindi essere membro della Commissione giudicatrice.
- Le spese per
le procedure della selezione sono a carico della struttura di ricerca.
Art. 8
Attività della Commissione
- La Commissione
giudicatrice, verificata l'ammissibilità delle domande, predetermina
i criteri di massima per la selezione, che dovranno contemplare, oltre
alla valutazione dei titoli e di eventuali pubblicazioni scientifiche
dei candidati, una prova a carattere teorico/pratico e un colloquio
relativo alla produzione scientifica.
- Gli atti sono
costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante
e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun
candidato, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
- Al termine dei
lavori la commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei
componenti, predispone la graduatoria dei partecipanti e indica il
vincitore.
- Il Direttore
della struttura interessata con proprio provvedimento approva gli
atti della commissione giudicatrice e sottoscrive i contratti individuali
di lavoro.
- La graduatoria
resta valida per la durata del progetto e ad essa potrà attingersi
solo per sostituzione del titolare in caso di recesso o di risoluzione
del contratto.
Art. 9
Incompatibilità
- Fermo quanto
previsto dall'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il contratto
del ricercatore a tempo determinato non può essere cumulato con analoghi
contratti, anche se a tempo determinato, in altre sedi universitarie,
né con lo svolgimento del dottorato di ricerca.
Art. 10
Stipula del contratto individuale di lavoro
- Entro 30 giorni
dalla data di approvazione degli atti della Commissione, il Direttore
della struttura di ricerca invita il Candidato risultato vincitore
a stipulare il contratto di lavoro, per la cui validità è richiesta
la forma scritta. Il contratto, da stipularsi entro i successivi 30
giorni, deve contenere:
- la specificazione
della durata temporanea del rapporto di lavoro;
- l'indicazione
della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro,
ai sensi della lett. c) del 2° comma dell'art. 4;
- l'indicazione
delle prestazioni richieste ai sensi della lett. b) del 2° comma
dell'art. 4;
- l'indicazione
della retribuzione, ai sensi del 3° comma dell'art. 3;
- l'indicazione
del periodo di prova, quantificata in misura percentuale alla
durata del contratto e comunque non superiore al 10% della durata
complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna
delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza
obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione
alla controparte;
- apposita
clausola come previsto dal successivo art. 13, comma 4.
Art. 11
Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro
- I compiti del
personale disciplinato dal presente regolamento, determinati dal contratto
individuale di lavoro, sono svolti sotto la direzione del docente
responsabile del progetto.
- Il ricercatore
annota le attività svolte in apposito registro che dovrà essere conservato
a sua cura, debitamente firmato in calce ad ogni annotazione, e reso
disponibile al responsabile del progetto.
- Alla scadenza
del contratto il registro dovrà essere depositato presso la direzione
della struttura interessata. Al termine di ogni semestre, e in ogni
caso al termine del contratto, il ricercatore deve consegnare al responsabile
del progetto una relazione sull'attività scientifica svolta comprovante
lo stato di avanzamento di lavori.
- Alla scadenza
del contratto la relazione o le relazioni dovranno essere depositate
presso la direzione della struttura interessata.
Art. 12
Durata del contratto
- La durata del
contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca, in ogni
caso non può essere inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.
- Il contratto
può essere prorogato, con il consenso dell'interessato, per non più
di una volta e per un periodo tale che la durata complessiva del rapporto
di lavoro non superi i tre anni.
- La proroga deve
essere giustificata da esigenze debitamente motivate, ed è ammessa
per la stessa attività di ricerca per la quale è stato stipulato il
contratto. La richiesta di proroga è avanzata dal docente responsabile
del progetto ed è sottoposta all'approvazione dell'organo collegiale
della struttura di ricerca, sulla base di una relazione scientifica
che motivi la richiesta, con riferimento allo stato di avanzamento
del programma di ricerca.
Art. 13
Risoluzione del rapporto di lavoro
- La cessazione
del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o
dal recesso di una delle parti.
- Al fine di impedire
il prodursi degli effetti di cui all'art.5 del D.lgs. 6 settembre
2001, n. 368, nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il docente responsabile del progetto
segnala per iscritto e senza indugio al Direttore della struttura
che ha stipulato il contratto l'approssimarsi della scadenza; a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nei dieci giorni che
precedono detta scadenza il Direttore comunica al domicilio del ricercatore
interessato la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla
data di scadenza.
- Ciascuno dei
contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine,
qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c.,
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- Il contratto
prevede con apposita clausola che, nel caso di progetti pluriennali
con finanziamenti annuali, il mancato rifinanziamento dei progetti
medesimi comporta la risoluzione del contratto di lavoro; in tal caso
al personale cessato spetta un'indennità pari a 3/12 della retribuzione
annuale.
Art. 14
Entrata in vigore
- Il presente
Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data del decreto
rettorale di emanazione.
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