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Anno III, n. 3 - marzo 2004 - Registrazione Tribunale di Firenze n. 5223 del 4.12.2002

Decreto rettorale, 4 febbraio 2004, n. 76 (4347)
Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

  • VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
  • VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;
  • VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2004,

DECRETA

E' emanato il "Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università degli Studi di Firenze", qui di seguito riportato.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. L'Università degli Studi di Firenze definisce attraverso il presente regolamento le modalità di accesso esterno all'impiego per l'assunzione di personale tecnico e amministrativo.

Art. 2
Principi generali

  1. Le decisioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate sulla base del fabbisogno del personale e delle disponibilità finanziarie, deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
  2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
    1. modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;
    2. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione da ricoprire;
    3. utilizzo, ove necessario di sistemi automatizzati, diretti a realizzare forme di selezione;
    4. composizione delle commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
    5. rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Art. 3
Programmazione delle assunzioni

La determinazione dei posti da ricoprire tramite reclutamento dall'esterno è compiuta dall'Amministrazione nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.

Art. 4
Modalità di accesso

  1. L'Amministrazione, in relazione alle professionalità ed alle attitudini specifiche da accertare in relazione alle caratteristiche del posto che si intende ricoprire, determina la tipologia di reclutamento fra quelle previste dal presente Regolamento.
  2. Le procedure di assunzione dall'esterno del personale tecnico-amministrativo presso l'Università degli Studi di Firenze, a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, avvengono utilizzando alternativamente le seguenti modalità:
    1. avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, come previsto dall'art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la categoria B, laddove non siano richiesti specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie dell'attività lavorativa;
    2. chiamata numerica degli iscritti nelle liste costituite per i disabili di cui alla legge 11 marzo 1999, n. 68, secondo le regole ivi previste, ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge;
    3. concorso per titoli ed esami per le categorie B3, C, D e EP.

Art. 5
Bando di concorso

  1. Le procedure concorsuali di cui al precedente art. 4 sono indette con bando emanato dal Direttore Amministrativo nell'ambito dei posti disponibili nella dotazione organica del personale tecnico amministrativo definita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei posti riservati, e previo accertamento da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione delle relative risorse economiche.
  2. Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi ed esami; e in versione integrale nel Bollettino Ufficiale dell'Università, nel sito web dell'Università ed è affisso all'albo dell'Università degli Studi di Firenze.
  3. Un estratto del bando deve essere altresì pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione locale o nazionale.

CAPO II - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

Art. 6
Contenuto del bando di concorso

  1. Il bando di concorso deve indicare:
    1. la tipologia di procedimento concorsuale adottato;
    2. il numero dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
    3. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
    4. i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
    5. le modalità con le quali verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
    6. le materie oggetto delle prove d'esame o delle eventuali prove selettive;
    7. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
    8. i titoli che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
    9. le percentuali di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate categorie;
    10. i criteri di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
    11. le modalità di costituzione del rapporto di lavoro;
    12. i motivi di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere effettuata, in ogni fase e grado del procedimento e sarà notificata all'interessato;
    13. il pagamento del contributo per la partecipazione al concorso a copertura delle spese postali.
  2. Il bando deve individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68, modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
  3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
  4. Del contenuto del bando viene data informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 7
Requisiti di ammissione

  1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici presso l'Università degli Studi di Firenze, fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare dall'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
    1. Categoria B
      Titolo di studio di scuola dell'obbligo.
      Per l'accesso alla categoria B - posizione economica B1, per la quale sia richiesto il solo titolo di studio di scuola dell'obbligo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni.
      Per l'accesso alla categoria B - posizione economica B3, oltre al titolo di studio di scuola dell'obbligo, sarà richiesto il diploma di qualifica professionale, o l'attestato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845 del 1978 o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di leggi precedenti. Il bando può prevedere il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale.
      Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.
    2. Categoria C
      Diploma di istruzione secondaria di II grado ed eventuali requisiti professionali richiesti dalla tipologia dell'attività lavorativa congruenti con la relativa categoria.
    3. Categoria D
      Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero lauree (L) nelle classi coerenti con la professionalità da selezionare secondo le modalità previste dallo stesso D.M. n. 509 del 1999, nonchè eventuali requisiti professionali richiesti dalla tipologia dell'attività lavorativa.
    4. Categoria EP
      Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea (L) nelle classi coerenti con la professionalità da selezionare secondo le modalità previste dallo stesso D.M. n. 509 del 1999, e abilitazione professionale e/o particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative prestate per almeno 3 anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private e/o titoli post-universitari.
  2. Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà richiesto ai sensi di legge.

Art. 8
Prova preselettiva

  1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposto l'effettuazione di una o più prove preselettive.
  2. Per l'espletamento delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.
  3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
  4. Il bando di concorso individua le modalità di pubblicità del calendario.

Art. 9
Tipologia e contenuti delle prove di esame

  1. La tipologia e i contenuti delle prove di esame saranno conformati a criteri di congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di base omogenee valide per tutti.
  2. Le prove di esame possono consistere in prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico, prove pratiche, prove pratiche-attitudinali e prove orali, articolate come segue:
    1. Categoria B:
      • posizione economica B1: una prova pratica e un colloquio;
      • posizione economica B3: una prova scritta o pratico-attitudinale e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratico-attitudinale una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    2. Categoria C:
      Una prova scritta o pratica e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    3. Categoria D, EP:
      Due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico, oppure una prova scritta e una prova pratica, e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
  3. Per i concorsi relativi alle categorie C, D, ed EP, i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto a concorso.
  4. Le prove possono consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato oppure in quesiti a risposta sintetica.
  5. Il Direttore amministrativo può disporre, con provvedimento motivato, che le prove siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.

Art. 10
Titoli valutabili nel concorso per titoli e esami

  1. Il bando indica le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile.
  2. Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente.
  3. Il possesso dei titoli dovrà essere opportunamente documentato mediante autocertificazione o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
  4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, è effettuata solo per i concorrenti che partecipano alle prove scritte e dopo lo svolgimento delle stesse e comunque prima di procedere alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento delle prove medesime.
  5. La valutazione dei titoli verrà resa nota prima dello svolgimento della prova orale, con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
  6. L'Università effettuerà idonei controlli, in caso di assunzione, sulla correttezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 11
Commissioni esaminatrici

  1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  2. Le commissioni esaminatrici sono formate da tre o cinque membri e sono composte da un presidente e da almeno due componenti esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali o nella selezione del personale. I suddetti membri appartengono all'Università od altro ente pubblico o privato.
  3. La commissione comprende altresì un segretario con funzioni di verbalizzazione a garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure.
  4. In relazione alle specifiche caratteristiche dei posti messi a concorso le commissioni possono essere integrate con membri aggiunti per materie speciali o con esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.
  5. Le funzioni di Presidente sono svolte da personale docente, dirigente o appartenente alla categoria EP e, comunque, appartenente alla categoria superiore del posto messo a concorso.
    La presidenza delle commissioni di riscontro dell'idoneità dei nominativi avviati a selezione dai Centri per l'Impiego, nei casi in cui questa è prevista, è altresì attribuita ad un dipendente inquadrato almeno in categoria D.
  6. Nessuno dei membri della commissione può appartenere ad una categoria inferiore a quella relativa al posto messo a concorso.
  7. Il segretario delle commissioni per il riscontro dell'idoneità deve essere inquadrato almeno nella categoria C.
  8. Il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
  9. E' possibile la formazione di sottocommissioni al fine di garantire una maggiore efficienza e celerità delle procedure concorsuali, a fronte di un numero elevato di partecipanti o per la particolare laboriosità delle operazioni di valutazione.
  10. Qualora il numero dei partecipanti renda necessario lo svolgimento delle prove d'esame su di un numero di aule tali da non consentire la presenza, in ognuna di esse di un membro della commissione, l'Università potrà nominare con apposito provvedimento uno o più Comitati di vigilanza. Ciascun Comitato è composto da almeno tre membri inquadrati nella categoria non inferiore a C e da un presidente.

Art. 12
Compensi

  1. I compensi da corrispondere al presidente e ai membri delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza sono determinati secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Art. 13
Adempimenti della commissione esaminatrice

  1. Nella prima riunione i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
  2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico, tenuto conto che le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte/pratiche.
    Il Direttore Amministrativo può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.
  3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove.

Art. 14
Svolgimento delle prove

  1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta/pratica. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
  2. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
  3. Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al temine di ogni seduta della commissione.
  4. Il diario delle prove è reso noto ai candidati almeno 15 gg. prima dell'inizio delle prove scritte e 20 gg. prima della prova orale, a cura del responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'art. 8, legge n. 241 del 1990.

Art. 15
Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

  1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato con osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, D.P.R. n. 487 del 1994. La votazione finale è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nelle prove scritte/pratiche e nella prova orale.
  2. Nei concorsi per titoli ed esami a tale votazione è aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli.
  3. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con decreto del Direttore Amministrativo ed è pubblicata nell'albo e nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze, nonché inserita nel suo sito internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
  4. La graduatoria conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova, nonché per la copertura di ulteriori posti vacanti e disponibili della stessa categoria e area funzionale oltre quelli messi a concorso.

CAPO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 16
Assunzione in servizio

  1. I candidati vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro con l'Amministrazione universitaria conformemente a quanto previsto dal C.C.N.L. del Comparto Università, e saranno assunti in via provvisoria con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori.
  2. Entro 30 gg. dalla stipula del contratto di cui al precedente comma, i vincitori dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla normativa vigente in materia.
  3. Il vincitore che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 17
Norme finali e di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le norme contenute nel C.C.N.L. di comparto.
  2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze, 4 Febbraio 2004

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli

 

Inserito il 08/03/2004

 
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