Decreto rettorale,
4 febbraio 2004, n. 76 (4347)
Regolamento in materia di accesso esterno all'impiego presso
l'Università degli Studi di Firenze.
IL RETTORE
- VISTO il Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il vigente
Statuto dell'Ateneo;
- VISTA la deliberazione
adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2004,
DECRETA
E' emanato il "Regolamento
in materia di accesso esterno all'impiego presso l'Università degli
Studi di Firenze", qui di seguito riportato.
CAPO I - DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
- L'Università
degli Studi di Firenze definisce attraverso il presente regolamento
le modalità di accesso esterno all'impiego per l'assunzione di personale
tecnico e amministrativo.
Art. 2
Principi generali
- Le decisioni
relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate sulla
base del fabbisogno del personale e delle disponibilità finanziarie,
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
- Le procedure
di reclutamento si conformano ai seguenti principi e criteri generali:
- modalità
di svolgimento che garantiscano l'imparzialità ed assicurino economicità
e celerità di espletamento;
- adozione
di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dalla posizione
da ricoprire;
- utilizzo,
ove necessario di sistemi automatizzati, diretti a realizzare
forme di selezione;
- composizione
delle commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza
e imparzialità;
- rispetto
delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
Art. 3
Programmazione delle assunzioni
La determinazione
dei posti da ricoprire tramite reclutamento dall'esterno è compiuta
dall'Amministrazione nell'ambito della programmazione triennale di fabbisogno
del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti.
Art. 4
Modalità di accesso
- L'Amministrazione,
in relazione alle professionalità ed alle attitudini specifiche da
accertare in relazione alle caratteristiche del posto che si intende
ricoprire, determina la tipologia di reclutamento fra quelle previste
dal presente Regolamento.
- Le procedure
di assunzione dall'esterno del personale tecnico-amministrativo presso
l'Università degli Studi di Firenze, a tempo indeterminato, a tempo
pieno o parziale, avvengono utilizzando alternativamente le seguenti
modalità:
- avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione
vigente, come previsto dall'art. 35, co. 1, lett. b), d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, per la categoria B, laddove non siano richiesti
specifici requisiti professionali in relazione alle tipologie
dell'attività lavorativa;
- chiamata
numerica degli iscritti nelle liste costituite per i disabili
di cui alla legge 11 marzo 1999, n. 68, secondo le regole ivi
previste, ovvero tramite la stipula di apposite convenzioni ai
sensi dell'art. 11 della stessa legge;
- concorso
per titoli ed esami per le categorie B3, C, D e EP.
Art. 5
Bando di concorso
- Le procedure
concorsuali di cui al precedente art. 4 sono indette con bando emanato
dal Direttore Amministrativo nell'ambito dei posti disponibili nella
dotazione organica del personale tecnico amministrativo definita dal
Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei posti riservati, e
previo accertamento da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione
delle relative risorse economiche.
- Il bando è pubblicato
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi
ed esami; e in versione integrale nel Bollettino Ufficiale dell'Università,
nel sito web dell'Università ed è affisso all'albo dell'Università
degli Studi di Firenze.
- Un estratto
del bando deve essere altresì pubblicato su uno o più quotidiani a
diffusione locale o nazionale.
CAPO II - CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
Art. 6
Contenuto del bando di concorso
- Il bando di
concorso deve indicare:
- la tipologia
di procedimento concorsuale adottato;
- il numero
dei posti messi a concorso, la categoria e l'area di riferimento;
- i requisiti
soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
- i termini
e le modalità per la presentazione delle domande;
- le modalità
con le quali verrà reso noto il calendario e la sede delle prove;
- le materie
oggetto delle prove d'esame o delle eventuali prove selettive;
- la votazione
minima richiesta per il superamento delle singole prove;
- i titoli
che danno luogo a preferenze in caso di parità di punteggio;
- le percentuali
di posti riservati dalla vigente normativa a favore di determinate
categorie;
- i criteri
di formazione della graduatoria generale di merito e le modalità
di approvazione;
- le modalità
di costituzione del rapporto di lavoro;
- i motivi
di esclusione dalla partecipazione al concorso, che potrà essere
effettuata, in ogni fase e grado del procedimento e sarà notificata
all'interessato;
- il pagamento
del contributo per la partecipazione al concorso a copertura delle
spese postali.
- Il bando deve
individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n.
241, il responsabile del procedimento concorsuale che ne assicura
il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente. Deve
altresì prevedere, ai sensi dell'art. 16, legge 12 marzo 1999 n. 68,
modalità di svolgimento delle prove tali da consentire ai soggetti
disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
- I requisiti
prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
- Del contenuto
del bando viene data informazione alle Organizzazioni Sindacali e
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Art. 7
Requisiti di ammissione
- Per la partecipazione
ai concorsi pubblici presso l'Università degli Studi di Firenze, fermi
restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti per le
assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare
dall'art. 2, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio,
rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:
- Categoria
B
Titolo di studio di scuola dell'obbligo.
Per l'accesso alla categoria B - posizione economica B1, per la
quale sia richiesto il solo titolo di studio di scuola dell'obbligo,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni.
Per l'accesso alla categoria B - posizione economica B3, oltre
al titolo di studio di scuola dell'obbligo, sarà richiesto il
diploma di qualifica professionale, o l'attestato di qualificazione
professionale rilasciato ai sensi della legge n. 845 del 1978
o titolo equiparabile rilasciato ai sensi di leggi precedenti.
Il bando può prevedere il possesso del titolo di studio della
scuola dell'obbligo e attività lavorativa specifica attinente
la professionalità richiesta, prestata per almeno due anni presso
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private, ovvero
attestato di qualificazione professionale di durata almeno biennale.
Possiede il requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo
anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.
- Categoria
C
Diploma di istruzione secondaria di II grado ed eventuali
requisiti professionali richiesti dalla tipologia dell'attività
lavorativa congruenti con la relativa categoria.
- Categoria
D
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste
dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero lauree (L) nelle classi coerenti
con la professionalità da selezionare secondo le modalità previste
dallo stesso D.M. n. 509 del 1999, nonchè eventuali requisiti
professionali richiesti dalla tipologia dell'attività lavorativa.
- Categoria
EP
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste
dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto
del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea (L) nelle classi coerenti
con la professionalità da selezionare secondo le modalità previste
dallo stesso D.M. n. 509 del 1999, e abilitazione professionale
e/o particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti
esperienze lavorative prestate per almeno 3 anni presso amministrazioni
statali, enti pubblici o aziende private e/o titoli post-universitari.
- Per alcune figure
professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione sarà
richiesto ai sensi di legge.
Art. 8
Prova preselettiva
- Qualora il numero
dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare
il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero
ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche
di ciascun concorso, può essere disposto l'effettuazione di una o
più prove preselettive.
- Per l'espletamento
delle procedure preselettive l'Amministrazione potrà ricorrere ad
organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata
specializzazione in materia.
- Il punteggio
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
- Il bando di
concorso individua le modalità di pubblicità del calendario.
Art. 9
Tipologia e contenuti delle prove di esame
- La tipologia
e i contenuti delle prove di esame saranno conformati a criteri di
congruità rispetto alla categoria del posto messo a concorso, tenendo
conto della necessità di prevedere, secondo le aree, conoscenze di
base omogenee valide per tutti.
- Le prove di
esame possono consistere in prove scritte, anche a contenuto teorico-pratico,
prove pratiche, prove pratiche-attitudinali e prove orali, articolate
come segue:
- Categoria
B:
- posizione
economica B1: una prova pratica e un colloquio;
- posizione
economica B3: una prova scritta o pratico-attitudinale e una
prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nella prova scritta o pratico-attitudinale
una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale
si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
- Categoria
C:
Una prova scritta o pratica e una prova orale. Conseguono
l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato
nella prova scritta o pratica una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione
di almeno 21/30 o equivalente.
- Categoria
D, EP:
Due prove scritte, di cui una anche a contenuto teorico-pratico,
oppure una prova scritta e una prova pratica, e una prova orale.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta/pratica una votazione di almeno
21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una
votazione di almeno 21/30 o equivalente.
- Per i concorsi
relativi alle categorie C, D, ed EP, i bandi di concorso prevedono
l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e della
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.
I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno
commisurati al livello del posto a concorso.
- Le prove possono
consistere anche in appositi test da risolvere in un tempo predeterminato
oppure in quesiti a risposta sintetica.
- Il Direttore
amministrativo può disporre, con provvedimento motivato, che le prove
siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti
in selezione, fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice.
Art. 10
Titoli valutabili nel concorso per titoli e esami
- Il bando indica
le tipologie di titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi
attribuibile.
- Ai titoli non
può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o
equivalente.
- Il possesso
dei titoli dovrà essere opportunamente documentato mediante autocertificazione
o certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
- La valutazione
dei titoli, previa individuazione dei criteri per l'attribuzione dei
punteggi, è effettuata solo per i concorrenti che partecipano alle
prove scritte e dopo lo svolgimento delle stesse e comunque prima
di procedere alla correzione degli elaborati. Se gli esami consistono
in prove pratiche, i titoli devono essere valutati prima dello svolgimento
delle prove medesime.
- La valutazione
dei titoli verrà resa nota prima dello svolgimento della prova orale,
con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
- L'Università
effettuerà idonei controlli, in caso di assunzione, sulla correttezza
e veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 11
Commissioni esaminatrici
- Le commissioni
esaminatrici sono nominate con provvedimento del Direttore Amministrativo
nel rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
- Le commissioni
esaminatrici sono formate da tre o cinque membri e sono composte da
un presidente e da almeno due componenti esperti nelle materie oggetto
delle prove concorsuali o nella selezione del personale. I suddetti
membri appartengono all'Università od altro ente pubblico o privato.
- La commissione
comprende altresì un segretario con funzioni di verbalizzazione a
garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure.
- In relazione
alle specifiche caratteristiche dei posti messi a concorso le commissioni
possono essere integrate con membri aggiunti per materie speciali
o con esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione
del personale.
- Le funzioni
di Presidente sono svolte da personale docente, dirigente o appartenente
alla categoria EP e, comunque, appartenente alla categoria superiore
del posto messo a concorso.
La presidenza delle commissioni di riscontro dell'idoneità dei nominativi
avviati a selezione dai Centri per l'Impiego, nei casi in cui questa
è prevista, è altresì attribuita ad un dipendente inquadrato almeno
in categoria D.
- Nessuno dei
membri della commissione può appartenere ad una categoria inferiore
a quella relativa al posto messo a concorso.
- Il segretario
delle commissioni per il riscontro dell'idoneità deve essere inquadrato
almeno nella categoria C.
- Il presidente
e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
- E' possibile
la formazione di sottocommissioni al fine di garantire una maggiore
efficienza e celerità delle procedure concorsuali, a fronte di un
numero elevato di partecipanti o per la particolare laboriosità delle
operazioni di valutazione.
- Qualora il numero
dei partecipanti renda necessario lo svolgimento delle prove d'esame
su di un numero di aule tali da non consentire la presenza, in ognuna
di esse di un membro della commissione, l'Università potrà nominare
con apposito provvedimento uno o più Comitati di vigilanza. Ciascun
Comitato è composto da almeno tre membri inquadrati nella categoria
non inferiore a C e da un presidente.
Art. 12
Compensi
- I compensi da
corrispondere al presidente e ai membri delle commissioni esaminatrici,
nonché al personale addetto alla vigilanza sono determinati secondo
quanto previsto dalle vigenti norme.
Art. 13
Adempimenti della commissione esaminatrice
- Nella prima
riunione i componenti della commissione esaminatrice, presa visione
dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non
sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
- Prima dell'inizio
delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento e lo rende pubblico,
tenuto conto che le procedure concorsuali devono concludersi entro
sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte/pratiche.
Il Direttore Amministrativo può prorogare, per comprovati ed eccezionali
motivi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale.
- Il responsabile
del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con
mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento
delle prove.
Art. 14
Svolgimento delle prove
- Sono ammessi
alla prova orale i candidati che riportino una votazione di almeno
21/30 o equivalente in ciascuna prova scritta/pratica. La prova orale
si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
- In occasione
della prova orale è accertata la conoscenza di almeno una lingua straniera,
scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, nonché la conoscenza
dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
- Le prove orali
sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito
da ciascun candidato viene reso pubblico al temine di ogni seduta
della commissione.
- Il diario delle
prove è reso noto ai candidati almeno 15 gg. prima dell'inizio delle
prove scritte e 20 gg. prima della prova orale, a cura del responsabile
del procedimento, con le modalità di cui all'art. 8, legge n. 241
del 1990.
Art. 15
Formazione della graduatoria e approvazione degli atti
- Al termine delle
prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da
ciascun candidato con osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5, D.P.R. n. 487 del 1994. La votazione finale
è determinata sommando i voti rispettivamente conseguiti nelle prove
scritte/pratiche e nella prova orale.
- Nei concorsi
per titoli ed esami a tale votazione è aggiunta quella riportata nella
valutazione dei titoli.
- La graduatoria
di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata
con decreto del Direttore Amministrativo ed è pubblicata nell'albo
e nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze,
nonché inserita nel suo sito internet. Della avvenuta pubblicazione
è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- La graduatoria
conserva validità per un periodo di 24 mesi dalla data della sua approvazione
ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni
o esito negativo del periodo di prova, nonché per la copertura di
ulteriori posti vacanti e disponibili della stessa categoria e area
funzionale oltre quelli messi a concorso.
CAPO III - NORME
FINALI E TRANSITORIE
Art. 16
Assunzione in servizio
- I candidati
vincitori sono invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro
con l'Amministrazione universitaria conformemente a quanto previsto
dal C.C.N.L. del Comparto Università, e saranno assunti in via provvisoria
con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria
per la quale sono risultati vincitori.
- Entro 30 gg.
dalla stipula del contratto di cui al precedente comma, i vincitori
dovranno produrre la documentazione richiesta dall'Amministrazione
in base alla normativa vigente in materia.
- Il vincitore
che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine
stabilito decade dal diritto alla stipula del contratto individuale
di lavoro.
Art. 17
Norme finali e di rinvio
- Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente regolamento continuano a trovare
applicazione le norme generali in materia di accesso agli impieghi
pubblici e le norme generali sullo svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione ai pubblici impieghi ed in particolare le
norme contenute nel C.C.N.L. di comparto.
- Il presente
regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze.
Firenze, 4 Febbraio
2004
IL
RETTORE
Prof. Augusto Marinelli
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