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intestazione bollettino Anno VI, n. 3 - Marzo 2007 - Registrazione Tribunale di Firenze n. 5223 del 4.12.2002

Linee guida per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale.

Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 febbraio 2007.

Recenti disposizioni normative hanno novellato la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo instaurati dalle pubbliche amministrazioni. Tale disciplina da individuarsi nell’articolo 7, commi 6, 6-bis del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, dispone che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

La medesima disposizione, inoltre, al fine di garantire i principi di correttezza, trasparenza e buon andamento, stabilisce che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Alla luce della vigente normativa ed al fine di garantire il rispetto dei principi posti dal legislatore, si pone l’esigenza e l’opportunità di predisporre delle linee guida cui tutte le strutture devono conformarsi.

Definizione

  • Per collaborazione coordinata e continuativa si intende il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, non a carattere subordinato, così come previsto dall’articolo 409 c.p.c., 3. La collaborazione deve essere prestata personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione e deve essere coordinata con le esigenze della struttura universitaria.
  • Per prestazione occasionale si intende il rapporto in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un’unica opera. La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione, con autonomia operativa ed organizzativa.
  • Contratti legati ai progetti di ricerca

Nel caso di incarichi da conferire nell’ambito di progetti di ricerca, in considerazione della specificità e peculiarità che caratterizza tali ipotesi e fermo restando il ricorso alle procedure comparative previste nel presente documento, la procedura verrà attivata dal Direttore del Dipartimento della struttura in cui è incardinato il soggetto titolare della ricerca, previa richiesta da parte del medesimo che attesti che la costituzione del rapporto rientra nelle previsioni del progetto ed è finanziata sui relativi fondi (modello allegato - RTF, PDF).

  • Contratti legati alle esigenze ordinarie

Fondamenti e presupposti

Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale è rivolto a soddisfare esigenze cui l’Università non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso in presenza dei seguenti presupposti:

  1. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Università e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
  2. la struttura deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, modalità di svolgimento della prestazione e compenso.

Modalità per l’affidamento dell’incarico

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale possono essere affidati con:

  1. procedura semplificata
  2. procedura comparativa.

Procedura semplificata

La procedura semplificata si applica ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale il cui costo complessivo su base annua non sia superiore ad € 5000,00.

Nell’incarico affidato con tale procedura il prestatore viene individuato direttamente dal proponente che dovrà comunque motivare la scelta.

Quale che sia il costo, il prestatore può essere individuato direttamente dal proponente ove lo giustifichi la specificità della prestazione richiesta. Ricorrendo queste evenienze, l’organo competente provvederà dando atto della sussistenza delle condizioni richieste.

Procedura comparativa

Per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazione occasionale da affidare con la procedura comparativa, la selezione è indetta con provvedimento del Responsabile della struttura interessata. Per quanto riguarda i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale da attivare presso le strutture dell’Amministrazione centrale provvederà il Dirigente Area Risorse Umane.

Modalità di attivazione della procedura comparativa

La delibera con cui viene attivata la procedura deve, fra l’altro, dare atto della rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione, dell’inesistenza all’interno della propria struttura della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, dei contenuti e dei criteri di svolgimento dell’incarico nonché dell’indicazione della durata dell’incarico stesso.

Per le strutture prive di organo collegiale la decisione è adottata dal Dirigente; per i contratti dell’amministrazione centrale viene disposta dal Dirigente Area Risorse Umane.

La stessa dovrà indicare:

  1. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante;
  2. la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
  3. il profilo professionale e le caratteristiche curricurali richieste;
  4. le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento a soggetto estraneo all’Ateneo;
  5. l’impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio presso la struttura;
  6. la durata del contratto e la proposta del compenso complessivo lordo (attestandone la congruità in relazione alla prestazione richiesta), la spesa complessiva a carico dell’Ateneo, nonché le modalità di esecuzione della prestazione.

Selezione

L’avviso di selezione (modello allegato - RTF, PDF), per la stipula dei contratti sarà pubblicato sul sito Web dell’Ateneo e della struttura interessata ed affisso all’Albo della struttura medesima per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.

Esso deve specificare:

  1. i contenuti altamente qualificati della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
  2. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
  3. i requisiti richiesti;
  4. la indicazione del contenuto del colloquio;
  5. la data del colloquio, da fissarsi non prima di 8 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 8 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito sul sito Web dell’Ateneo ed affissione all’Albo della struttura interessata;
  6. il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore o al prestatore occasionale;
  7. la previsione della possibilità di proroga;
  8. ogni altra indicazione ritenuta utile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso di selezione per la presentazione delle domande.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera e corredata dal curriculum vitae (modello allegato - RTF, PDF), deve essere inviata entro i termini stabiliti dal bando. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a scadere in un giorno festivo, si intende posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima della data fissata per il colloquio dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni.

La procedura di valutazione viene effettuata da una Commissione mediante un colloquio e la valutazione del curriculum.

I criteri per la valutazione dei requisiti e per il colloquio saranno preliminarmente fissati dalla Commissione. In particolare sarà dato rilievo ai requisiti culturali e professionali, nonché all’esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.

L’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o di collaborazione occasionale avviene sulla base di una graduatoria, formata a seguito delle procedure suddette.

Commissione

La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Responsabile della struttura interessata. Nel caso di contratti relativi all’amministrazione centrale è nominata dal Dirigente Area Risorse Umane.

La Commissione è formata da almeno due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta e preferibilmente esterni alla struttura richiedente. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, dirigente, e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate.

L’attività prestata dalla Commissione di valutazione è a titolo gratuito.

Formazione della graduatoria e stipula del contratto

La Commissione formula la graduatoria di merito, secondo l’ordine decrescente del punteggio attribuito ai candidati ed è approvata con provvedimento del Responsabile della Struttura interessata.

Per i contratti relativi all’amministrazione centrale provvederà il Dirigente Area Risorse Umane.

Di essa è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo ed affissione all’Albo della struttura interessata.

Il candidato risultato vincitore sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazione occasionale.

La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori, analoghi incarichi.

I contratti di collaborazione e di prestazione occasionale devono essere inviati in copia all’Area Risorse Umane entro sette giorni dalla stipula. Dovranno, altresì, essere comunicate eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti.

L’Area Risorse Umane ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 provvede a trasmettere semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – l’elenco dei nominativi dei collaboratori esterni, le ragioni dell’incarico e i compensi percepiti.

Proroga contratti

I contratti stipulati possono essere prorogati con i prestatori risultati originariamente vincitori della valutazione comparativa qualora permangono le originarie esigenze che ne hanno determinato la stipula.

 
Inserito il 14/03/2007
 
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