Decreto rettorale, 16 marzo 2007, n. 255 (prot. n. 16300)
Regolamento recante norme per la chiamata dei professori ordinari e professori associati, idonei ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210.
IL RETTORE
- VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze sull’autonomia normativa dell’Università e delle sue strutture;
- VISTA la legge, 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l’articolo 1;
- VISTA la legge, 4 novembre 2005, n. 230;
- VISTO il decreto legislativo, 6 aprile 2006, n. 164, ed in particolare l’articolo 13 “Procedure per la chiamata dei professori universitari” che dispone “Le università disciplinano con propri regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 6, commi 9 e 10, della legge, 9 maggio 1989, n. 168, le procedure selettive per la copertura dei posti di professore ordinario e associato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge, riservate ai possessori dell’idoneità nazionale, assicurando la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché le procedure per i trasferimenti e per le chiamate degli idonei di cui alla legge, 3 luglio 1998, n. 210.”;
- VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 24 novembre 2006 e dal Senato Accademico in data 6 dicembre 2006, con le quali, su proposta della competente Commissione istruttoria e sentito il Comitato Consultivo Tecnico amministrativo, è stato approvato, con la maggioranza prescritta dalla legge, il “Regolamento recante norme per la chiamata dei professori ordinari e professori associati, idonei ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210”;
- VISTA la nota prot. n. 451 del 31 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell’Università e della Ricerca precisa che “in merito alla proposta di schema di regolamento sulle chiamate dei professori ordinari ed associati non si hanno osservazioni da formulare”;
DECRETA
E’ emanato il “Regolamento recante norme per la chiamata dei professori ordinari e professori associati, idonei ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210” nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.
Firenze, 16 marzo 2007
IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli
“Regolamento recante norme per la chiamata di professori ordinari e professori associati, idonei ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210”
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina le procedure di nomina in ruolo per le chiamate presso l'Università degli Studi di Firenze di professori di prima e seconda fascia risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dalla medesima Università o da altra Università, ai sensi della legge, 3 luglio 1998, n. 210.
- Le chiamate di cui al presente regolamento possono disporsi a condizione che siano accertate, nell’ambito delle disponibilità finanziarie delle Facoltà interessate, risorse adeguate e che siano rispettati i limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge, 7 dicembre 1997, n. 449 e la programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge, 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge, 31 marzo 2005, n. 43.
Articolo 2
Chiamata di idonei interni
- Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato ai candidati, è trasmesso unitamente agli atti relativi alle valutazioni dei candidati idonei alla Facoltà che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti ed è comunicato al Ministero.
- Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa pubblica, anche per via telematica.
- Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le proprie esigenze didattiche e scientifiche, la Facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l’indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già bandito, ovvero può chiamare i candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
Articolo 3
Omessa deliberazione
- La Facoltà, decorsi 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti concorsuali senza aver deliberato sulla copertura del posto, potrà attivare una nuova procedura di reclutamento solo dopo che siano trascorsi due anni dalla predetta data.
Articolo 4
Chiamata di idonei esterni
- La Facoltà, in conformità alla programmazione annuale deliberata dal Senato accademico, può procedere alla chiamata con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, di candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie o da altre Facoltà della stessa Università.
- La chiamata può effettuarsi anche nei confronti di idonei in procedure bandite dall’Università in data antecedente al 15 maggio 2005 per le quali sia stato già chiamato uno degli idonei, a condizione che tale chiamata sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche.
- La chiamata di cui al presente articolo può essere effettuata a condizione che sia decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, sempre che l’idoneità scientifica sia valida ai fini della chiamata stessa.
- La nomina è disposta con decreto del Rettore, su proposta motivata della Facoltà in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche ed eventualmente assistenziali e previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratti di docenti in servizio presso l’Ateneo, per l’inquadramento nella fascia superiore.
Articolo 5
Comunicazione al Ministero
- Il Rettore comunica al Ministero l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento e i nominativi dei docenti chiamati.
Articolo 6
Norma transitoria
- In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine di 60 giorni prescritto dagli articoli precedenti decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 7
Entrata in vigore
- Il presente regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo, 6 aprile 2006, n. 164, entra in vigore dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione ed è reso pubblico sul sito internet dell’Ateneo.
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