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intestazione bollettino Anno IV, n. 1 - Luglio 2005 - Registrazione Tribunale di Firenze n. 5223 del 4.12.2002

Decreto del Rettore, 30 giugno 2005, n. 548 (prot. n. 45247)

Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di dottorato dell’Università degli Studi di Firenze.

IL RETTORE

  • VISTO l’art. 4 della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
  • VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 1999 – Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
  • VISTO il Regolamento per l’Istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca con Sede amministrativa presso l’Università di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 78 del 31 gennaio 2000;
  • VISTA la delibera del Senato Accademico del 19 gennaio 2005 di approvazione delle Linee guida sulle Scuole di dottorato;
  • VISTE le proposte di modifica al Regolamento vigente elaborate dalla Commissione nominata dal Senato Accademico;
  • VISTO il parere espresso dal Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo nella seduta del 17 maggio 2005;
  • VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2005;
  • VISTA la delibera del Senato Accademico dell’8 giugno 2005;

DECRETA

E’ emanato il seguente Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle Scuole di dottorato dell’Università degli Studi di Firenze che sostituisce il precedente regolamento emanato con decreto rettorale n. 78 del 31 gennaio 2000.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità istitutive dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato aventi sede amministrativa presso l’Università di Firenze, sulla base di principi di programmazione degli obiettivi formativi coerenti con la domanda sociale e la presenza di specifici requisiti di idoneità delle sedi.

2. Il funzionamento dei corsi e delle Scuole è oggetto di valutazione circa la permanenza dei suddetti requisiti di idoneità ed il raggiungimento dei risultati della formazione.

TITOLO I
Dottorato di Ricerca

Art. 2
Istituzione

1. I corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Firenze sono proposti dai Consigli di Dipartimento e sono istituiti con decreto del Rettore, a seguito di delibera adottata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza.

2. Sono requisiti di idoneità per l’istituzione del corso dottorato di ricerca:

  • il numero di ammissibili a ciascun Corso di dottorato non inferiore a tre;
  • la presenza nel Collegio dei Docenti di un congruo numero di professori e ricercatori dell’area scientifico-disciplinare di riferimento del corso;
  • la sufficiente ampiezza delle tematiche scientifiche riferite al contenuto di un settore scientifico-disciplinare o di una aggregazione di più settori;
  • la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi;
  • la previsione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un Collegio dei docenti, composto da professori e ricercatori dell’area scientifico-disciplinare di riferimento del corso, e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area scientifico-disciplinare di riferimento del corso;
  • la possibilità di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze scientifico-professionali, anche interdisciplinari;
  • la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
  • l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di cui al presente comma, nonché alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi di cui al successivo comma 3.

3. La proposta di istituzione di un corso di dottorato di ricerca deve contenere:

  • la formulazione di un progetto formativo che indichi le tematiche scientifiche oggetto del corso e la relativa denominazione. Il progetto deve riferirsi al contenuto di uno o più settori scientifico-disciplinari e deve essere tradotto in obiettivi formativi dettagliati. I programmi di studio, per l’intera durata del corso, potranno prevedere periodi formativi presso altre strutture anche all’estero;
  • l’indicazione della durata del corso, comunque non inferiore a tre anni;
  • l’indicazione delle modalità di frequenza;
  • l’indicazione del numero degli ammissibili ai corsi;
  • una dettagliata descrizione delle strutture nelle quali si svolge la formazione, con indicazione del relativo personale tecnico-amministrativo, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
  • la composizione del Collegio dei Docenti, con l’indicazione del Coordinatore del corso;
  • l’indicazione della eventuale partecipazione di altri dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze e di enti esterni pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici;
  • l’indicazione del titolo di studio universitario richiesto per l’iscrizione;
  • le modalità di verifica dell’attività svolta dai dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno di corso. Per l’ultimo anno di corso la verifica avrà per oggetto la dissertazione sulla tesi di dottorato ed il giudizio espresso dal Collegio varrà come presentazione alla Commissione per l’esame finale.

4. Il Senato Accademico delibera sulle proposte istitutive di ogni ciclo, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Nucleo di Valutazione Interna, stabilendo il numero complessivo degli ammissibili ai corsi ed il numero delle borse di studio da bandire; il loro ammontare – che non potrà essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a), legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modifiche –, i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi graduati secondo i criteri ed i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Il numero delle borse di studio non potrà essere inferiore alla metà degli ammissibili.

Art. 3
Attivazione e conferma dei corsi

1. La durata dei corsi di dottorato non può essere inferiore a tre anni; le attività didattiche e la decorrenza amministrativa della formazione dottorale hanno inizio il 1° gennaio di ciascun anno.

2. I corsi di dottorato istituiti per un ciclo possono essere confermati nei cicli successivi, previa delibera degli organi di cui all’art. 2, secondo le modalità ivi previste.

Art. 4
Organi del Corso di dottorato

1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.

Art. 5
Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 professori e ricercatori con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nell’area scientifico-disciplinare di riferimento del corso, che non siano impegnati in altro corso di dottorato. All’interno del Collegio almeno il 30% dei docenti, comunque non meno di 5, devono appartenere all’Università degli Studi di Firenze. La sostituzione o l’integrazione dei componenti del Collegio sono determinate con delibera del Consiglio di Dipartimento sede del Corso di dottorato, su proposta del Collegio dei docenti.

2. Nel caso di Corsi di dottorato istituiti su base convenzionale con soggetti esterni all’Università, possono far parte del Collegio a pieno titolo anche rappresentanti di tali enti.

3. Le decisioni del Collegio dei docenti sono assunte con la presenza di almeno due terzi dei docenti dell’Università degli Studi di Firenze ed a maggioranza dei presenti.

4. Il Collegio dei docenti:

  1. concorda con ciascun dottorando il percorso formativo e l’argomento della tesi di dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore tra i membri del Collegio;
  2. stabilisce il calendario delle attività e dei programmi di ciascun anno di corso, nonché le modalità di controllo annuale sull’attività e sulla formazione scientifico-culturale dei dottorandi;
  3. autorizza gli iscritti a trascorrere presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri, diversi da quelli consorziati, periodi di formazione e studio superiori a sei mesi continuativi; di norma la permanenza non può superare la metà del periodo previsto per il conseguimento del titolo;
  4. dichiara l’equipollenza – ai soli fini dell’ammissione al corso di dottorato – del titolo di studio conseguito all’estero;
  5. esprime parere vincolante sulla stipula delle convenzioni con altre istituzioni pubbliche o private;
  6. approva la partecipazione dei dottorandi ai progetti di ricerca nazionali o internazionali connessi a particolari aspetti del progetto formativo del corso di dottorato;
  7. valuta le relazioni sull’attività e le ricerche presentate, alla fine di ogni anno di corso, dai singoli dottorandi; delibera l’ammissione al successivo anno di corso. In caso di valutazione negativa può proporre al Rettore – con motivata e circostanziata delibera – l’esclusione del dottorando dal proseguimento del corso;
  8. redige la “presentazione” di fine corso per ciascun dottorando che ha terminato gli studi, illustrandone la personalità e l’attività scientifico-formativa svolta, ai fini dell’esame finale per il conseguimento del titolo;
  9. predispone e trasmette al Rettore la relazione annuale ed il rapporto di fine corso sul complesso delle attività svolte e sui risultati scientifici conseguiti dai singoli dottorandi, in relazione agli obiettivi del corso ed alla permanenza dei requisiti di idoneità della sede;
  10. esprime il parere su eventuali sostituzioni/integrazioni dei componenti del Collegio stesso, nonché sulla sostituzione del Coordinatore;
  11. delibera in merito all’attivazione delle Scuole di Dottorato, nonché all’adesione alle stesse;
  12. autorizza il dottorando a svolgere le attività didattiche sussidiarie di cui al successivo art. 10, nonché la partecipazione all’attività assistenziale;
  13. autorizza il dottorando allo svolgimento di eventuale attività lavorativa dipendente, libero professionale o di consulenza, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso.

Art. 6
Il Coordinatore del Corso di dottorato

1. Il Coordinatore è un professore universitario a tempo pieno afferente all’Università degli Studi di Firenze. È consentito essere Coordinatore di un solo Corso di dottorato. Il Coordinatore dura in carica per l’intero ciclo e può essere riconfermato. La nomina e la sostituzione del Coordinatore sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento sede del Corso di dottorato, su proposta del Collegio dei docenti.

2. Il Coordinatore è membro del Collegio dei docenti, è il responsabile organizzativo del corso e ne cura l’efficace svolgimento. A tal fine:

  1. convoca e presiede il Collegio dei docenti stabilendo l’ordine del giorno di ciascuna seduta e dando attuazione alle relative deliberazioni;
  2. autorizza gli iscritti al dottorato a svolgere periodi continuativi di formazione e studio, fino a sei mesi, presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri non consorziati.

3. Il Coordinatore convoca il Collegio dei docenti in via ordinaria all’inizio e al termine di ogni anno di corso ed in via straordinaria in qualsiasi momento in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio.

4. Nel caso di assenza del Coordinatore o di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni, per un periodo inferiore a sei mesi, può nominare quale supplente un altro componente il Collegio dei docenti. Nel caso di assenza o di impedimento superiore a sei mesi, il Coordinatore decade dalla carica e deve essere sostituito da altro docente in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso il Coordinatore è nominato in osservanza delle modalità previste dal presente articolo.

5. Il Coordinatore decade a seguito di trasferimento ad altra sede.

Art. 7
Valutazione

1. Il Collegio dei docenti predispone una relazione annuale al Rettore sui processi formativi realizzati e sulla loro rispondenza agli obiettivi prestabiliti, anche in relazione a sbocchi occupazionali coerenti con il livello di formazione acquisito.

2. Il Nucleo di valutazione procede a sua volta a verificare annualmente la permanenza dei requisiti di idoneità delle sedi.

3. Il Senato Accademico, anche sulla base delle precedenti relazioni, nell’ambito della programmazione annuale delle risorse, delibera in merito alla conferma di tali corsi e alla eventuale attivazione di nuovi corsi di dottorato di ricerca.

4. La relazione del Nucleo di valutazione e la delibera adottata dal Senato Accademico sono trasmesse a cura del Rettore al Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca per l’ulteriore invio al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Art. 8
Ammissione ai corsi

1. Il Rettore, con proprio decreto, emana il bando di concorso per l’ammissione che viene reso pubblico tramite la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la pubblicazione sui siti informatici dell’Ateneo.

2. Il bando di concorso deve comunque indicare:

  1. gli anni di durata del corso di dottorato;
  2. il numero complessivo dei posti messi a bando;
  3. il numero e l’ammontare delle borse di studio;
  4. i contributi a carico dei dottorandi ammessi senza borsa;
  5. le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

3. Possono partecipare all’esame di ammissione ai corsi di dottorato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, coloro che sono in possesso, al momento della presentazione della domanda ovvero entro il temine di scadenza del bando di concorso, del diploma di laurea conseguito presso Università italiane (lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica ex d.m. n. 509/1999, laurea magistrale ex d.m. n. 270/2004) o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente dal Collegio dei docenti del corso cui intendono accedere.

4. Per poter partecipare all’esame di ammissione, il candidato in possesso di un titolo conseguito presso una Università straniera deve richiederne l’equipollenza alla laurea italiana. La suddetta equipollenza può essere dichiarata – ai soli fini dell’ammissione al dottorato – dal Collegio dei Docenti con formale, motivata e circostanziata deliberazione.

5. La richiesta di equipollenza, corredata dalla documentazione utile, deve essere avanzata dal candidato contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione.

6. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento delle prove di esame in posizione utile al numero dei posti messi a concorso.

7. L’esame di ammissione consiste di due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare, mediante idonea valutazione comparativa, la preparazione di base acquisita, la capacità e l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La prova orale comprende la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere, secondo le indicazioni contenute nel bando.

8. L’esame di ammissione può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.

9. La Commissione giudicatrice dispone di sessanta punti per ogni prova.

10. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/60.

11. Al termine di ogni seduta la Commissione rende pubblici i risultati della prova orale.

12. Al termine della prova di esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

13. Sono ammessi al corso coloro che si siano utilmente collocati in graduatoria. In caso di rinuncia degli aventi diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio del corso, subentra altro candidato, secondo l’ordine di graduatoria.

14. I verbali del concorso devono essere trasmessi al Rettore che provvede con proprio decreto all’approvazione degli atti del concorso.

15. La Commissione deve concludere i propri lavori entro trenta giorni dalla data di svolgimento delle prove scritte.

16. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l’accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990.

17. Se in possesso di titolo di studio valutato equipollente ai fini dell’ammissione al dottorato dal Collegio dei docenti, sono ammessi in soprannumero i cittadini extracomunitari titolari di borse di studio di durata non inferiore a tre anni conferite dal Governo italiano o da istituzioni nazionali e internazionali. Sulle modalità di ammissione decide caso per caso il Collegio dei docenti.

18. Sono altresì ammessi in soprannumero, qualora idonei nella graduatoria di merito: a) i titolari di assegni di ricerca (art. 51, legge 27 dicembre 1997, n. 449) nonché b) i titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione Europea o da altra istituzione scientifica europea o internazionale.

19. I cittadini stranieri extracomunitari non titolari di borse di studio sono ammessi al dottorato con le stesse modalità di accesso dei cittadini comunitari.

Art. 9
Commissioni per l’ammissione

1. Le Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, su proposta del Collegio dei docenti competente.

2. Le Commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono composte di tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso ed indicati nella proposta istitutiva o di rinnovo. La composizione della Commissione può essere integrata con non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, il programma di studi può essere concordato tra l'università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

Art. 10
Status del Dottorando

1. Il dottorando possiede lo status di studente universitario.

2. Gli iscritti al dottorato hanno l’obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere con assiduità le attività di studio e di ricerca secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti, e di presentare, al termine di ciascun anno di corso, al Collegio dei docenti una relazione scritta riguardante l’attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale partecipazione a seminari, congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte, nonché, alla fine del corso, la tesi di dottorato.

3. Il Collegio dei docenti concede ai dottorandi la possibilità di effettuare attività didattica integrativa non in contrasto con l’attività di ricerca connessa con il dottorato. L’attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato e non deve comprendere la partecipazione alle commissioni ufficiali di esami di profitto, né la sostituzione di docenti ufficiali. Non è consentito inoltre l’affidamento ai dottorandi di corsi istituzionali di docenza a contratto.

4. I vincitori di concorso per l’ammissione a corsi di dottorato presso cliniche universitarie possono essere impiegati a domanda nell’attività assistenziale, previo consenso del Collegio dei docenti.

5. È vietata, durante la durata legale del corso di dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso di dottorato, ad un corso di laurea, ad una scuola di specializzazione o a un master dell’Università degli Studi di Firenze o di altro Ateneo. In caso di iscrizione ad un corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, dovrà essere sospesa l’iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di dottorato.

6. Nel caso di giustificati impedimenti che non consentano al dottorando l’effettiva frequenza del corso per un prolungato periodo di tempo, non viene meno il diritto dell’interessato al proseguimento del corso di dottorato. Le eventuali assenze ed i motivi che le hanno determinate saranno valutate, ai fini della sospensione, dal Collegio dei docenti. In particolare, in caso di grave e documentata malattia, maternità e puerperio, assolvimento degli obblighi di leva o ulteriori gravi e documentati motivi, si potrà applicare la sospensione da parte del Collegio dei docenti, su istanza del dottorando. In ogni caso la sospensione di durata superiore a trenta giorni comporta l’interruzione dell’erogazione della borsa di studio ed il conseguente prolungamento del periodo di formazione.

7. Il dottorando può rinunciare al corso dandone comunicazione formale al Rettore. Il pagamento della borsa di studio, eventualmente erogata, viene sospeso a decorrere dal mese successivo a quello della rinuncia.

8. Il dottorando può svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. La permanenza all’estero non può eccedere la metà della durata prevista per il Corso di dottorato. La borsa di studio è maggiorata del 50% in proporzione al periodo di permanenza.

9. I dottorandi, a fini formativi, possono partecipare ai programmi di ricerca attivati presso le strutture dipartimentali ed attinenti al progetto individuale di tesi previsto per il conseguimento del titolo di dottorato, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

10. In caso di invenzione effettuata dal dottorando nell’ambito dell’attività di ricerca universitaria si applicherà il Regolamento di Ateneo in materia di brevetti.

11. Nel caso in cui il dottorando svolga attività lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilità con l’assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata caso per caso al Collegio dei docenti.

12. Al pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, vincitore di borsa, si applica la vigente norma.

Art. 11
Iscrizione ad anni successivi al primo

1. A seguito della valutazione dell’attività svolta dal dottorando, illustrata nella relazione di cui al precedente art. 10, comma 2, il Collegio dei docenti delibera l’ammissione del dottorando all’anno successivo di corso.

2. Con motivata deliberazione, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. In caso di esclusione, la borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dall’inizio del nuovo anno.

3. Per coloro che sono tenuti al pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza al corso, l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale è altresì subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento.

Art. 12
Cause di esclusione

1. È prevista l’esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei docenti, in caso di:

  1. giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell’anno di frequenza, motivato sulla base dell’attività svolta e della produzione scientifica;
  2. attività lavorative incompatibili svolte senza l’autorizzazione del Collegio dei docenti;
  3. assenze ingiustificate e prolungate.

Art. 13
Borse di studio

1. Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto, secondo l’ordine definito nella graduatoria di merito, alla borsa di studio, fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. A parità di merito, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

2. La durata dell’erogazione della borsa di studio è pari alla durata legale del corso, fatti salvi i casi di sospensione, rinuncia, decadenza.

3. La borsa di studio verrà corrisposta in relazione alla effettiva frequenza al corso.

4. La borsa è erogata in rate con scadenze mensili.

5. Qualora il dottorando rinunci, durante l’anno di corso, a proseguire gli studi o rinunci alla fruizione della borsa, perde il diritto alla borsa dal mese successivo a quello di manifestazione della rinuncia. La quota residua di borsa di studio sarà destinata al dottorando titolare del posto senza borsa, secondo l’ordine di graduatoria. A questi non è dovuto alcun rimborso del contributo di iscrizione già pagato.

6. La borsa di studio non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle conferite da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei dottorandi; in tal caso viene meno il diritto alla prevista maggiorazione della borsa di studio.

7. Chi abbia già usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato, non può usufruirne una seconda volta.

Art. 14
Contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi

1. I dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo per l’accesso e la frequenza nella misura stabilita annualmente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Sono tenuti al pagamento del contributo anche gli iscritti ai corsi titolari di assegno di ricerca e gli iscritti titolari di borse di ricerca finanziate dall’Unione europea o da altra istituzione scientifica europea o internazionale.

3. I dottorandi vincitori di borsa di studio che perdono il diritto ad usufruirne o vi rinunciano per qualunque motivo, sono esonerati dal pagamento dei contributi.

Art. 15
Attività didattica

1. L’attività didattica strutturata svolta nell’ambito del dottorato rientra nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica della Facoltà. Gli impegni didattici dei docenti non potranno in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all’interno del dottorato.

Art. 16
Modalità di conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale che si svolge sulla base di un colloquio avente per oggetto la tesi di dottorato. La tesi può essere redatta e discussa anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

2. Entro il 31 dicembre dell’ultimo anno di corso i dottorandi dovranno depositare la tesi, firmata dal Coordinatore del corso e dal tutor, presso la struttura di afferenza. La tesi deve essere corredata dalla presentazione del Collegio dei docenti che esprimerà un giudizio sull’attività complessiva di ogni dottorando e che varrà sia come presentazione alla Commissione giudicatrice finale, che come valutazione dello svolgimento dell’attività formativa del corso, secondo gli obiettivi prefissati. La tesi e la presentazione del Collegio dei docenti saranno depositate dal dottorando in numero di copie corrispondenti al numero dei componenti la Commissione giudicatrice per l’esame finale, oltre alle tre copie per il deposito presso l’archivio del Dipartimento e presso le Biblioteche Nazionali di Firenze e Roma.

3. Il giudizio del Collegio dei docenti non è ostativo alla partecipazione all’esame finale.

4. L’esame finale può essere ripetuto una sola volta in un ciclo successivo.

Art. 17
Proroga dei termini di presentazione e discussione della tesi

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, previa istanza del dottorando, può ammettere il candidato all’esame finale previsto per il ciclo successivo.

Art. 18
Commissione giudicatrice per l’esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. La proposta dovrà pervenire al Rettore entro trenta giorni dalla conclusione del corso di dottorato.

2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due componenti della Commissione devono appartenere ad Università anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio dei docenti. Le Commissioni possono essere integrate da non più di due esperti, anche stranieri, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il segretario.

3. Ove il Collegio dei Docenti ne ravvisi la necessità, può segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le valutazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

5. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate ed accettate dal Rettore.

6. Decorsi i termini suddetti, la Commissione, che non abbia concluso i suoi lavori decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

TITOLO II
Internazionalizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 19
Dottorato internazionale

1. L’Università degli Studi di Firenze può istituire corsi di dottorato internazionali sulla base di accordi di collaborazione con Università straniere, redatti secondo lo schema quadro approvato dal Senato Accademico.

Art. 20
Procedure istitutive

1. Il progetto istitutivo di un nuovo corso di dottorato internazionale o di internazionalizzazione di un corso di dottorato già esistente deve contenere i seguenti elementi:

  • indicazione delle Università partner;
  • programma formativo con indicazione analitica delle tematiche scientifiche, con eventuale previsione di curricula;
  • articolazione della didattica svolta presso le sedi interessate, con indicazione dei corsi, seminari ed altre attività;
  • indicazione di un Coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso per ciascuna delle Università e del Collegio dei docenti, che deve essere composto da rappresentanti di tutte le Istituzioni coinvolte;
  • modalità di nomina delle Commissioni per l’ammissione al corso e per l’esame finale per il conseguimento del titolo, con l’espressa previsione che i componenti della Commissione siano designati da ciascuna Università in misura paritetica;
  • apporto finanziario di ciascuna sede, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità per docenti e dottorandi, gli eventuali oneri aggiuntivi connessi al funzionamento del corso; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
  • articolazione tra le varie sedi dei periodi di formazione da parte degli iscritti al corso.

2. I progetti corredati del parere positivo del Consiglio di Dipartimento, sono sottoposti all’approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e previa acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione interna.

Art. 21
Modalità di ammissione e rilascio del titolo

1. Le modalità di ammissione ai corsi sono regolate secondo la normativa vigente presso le istituzioni coinvolte. Nel caso di internazionalizzazione di corsi di dottorato già esistenti deve essere preliminarmente accertata l’equivalenza dei titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi.

2. Al termine della discussione è rilasciato un titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato, oppure un titolo riconosciuto dalle parti contraenti.

3. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese o in una delle lingue nazionali dei candidati.

Art. 22
Accordi internazionali di cotutela di tesi di dottorato

1. Nell’ambito di apposito accordo internazionale di cotutela stipulato dall’Università degli Studi di Firenze con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni.

2. Lo svolgimento dell’attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione.

3. L’accordo di cotutela deve essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Dipartimento interessati.

4. La Commissione per il conferimento del titolo è composta pariteticamente da rappresentanti scientifici dei due Paesi. La tesi di dottorato così elaborata verrà discussa in un’unica sede e successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della Commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo di dottore di ricerca.

5. La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessati o in inglese ed è completata da un riassunto nell’altra lingua.

Art. 23
Iscrizione dottorando straniero

1. L’Università partner dovrà comunicare i nominativi dei propri iscritti alle Università partecipanti all’accordo.

2. Il dottorando straniero dovrà presentare un documento che attesti l’iscrizione al dottorato dell’Università straniera partecipante all’accordo e, previo rilascio di un documento attestante la frequenza presso l’Ateneo fiorentino, sarà ammesso a tutti i benefici riconosciuti agli studenti dell’Ateneo.

TITOLO III
Scuole di dottorato

Art. 24
Principi generali

1. Possono essere istituite presso l’Università di Firenze le Scuole di Dottorato che si caratterizzano per l’adesione a un progetto formativo integrato, l’esistenza di attività formative comuni e il coordinamento tra diversi dottorati.

2. Una Scuola di Dottorato, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firenze, può essere costituita dalla:

  1. aggregazione di Corsi di dottorato di ricerca con affinità tematica o metodologica istituiti presso l’Ateneo;
  2. aggregazione di Corsi di dottorato di sedi universitarie diverse, anche straniere, risultanti da consorzi interuniversitari e con sede amministrativa presso l’Università di Firenze.

3. Anche se aggregati in Scuole, i Corsi di dottorato manterranno la loro identità e rilasceranno il titolo di dottore di ricerca.

4. Una Commissione permanente del Senato per le Scuole di Dottorato svolge attività istruttoria e propositiva ai fini della costituzione, sviluppo e monitoraggio delle Scuole.

Art. 25
Istituzione

1. La proposta di istituzione delle Scuole di dottorato avviene in contemporanea con le proposte relative ai singoli Corsi di dottorato di ricerca e segue lo stesso iter procedurale previsto per l’istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca.

2. Uno o più collegi di Dottorato propongono, previa deliberazione del Consiglio o dei Consigli di dipartimento, l’istituzione di una Scuola.

3. La Scuola nata da consorzio interuniversitario ha la propria sede presso l’Università degli Studi di Firenze.

4. La proposta di istituzione deve contenere:

  • la formulazione di un progetto formativo che indichi le tematiche scientifiche oggetto della Scuola e la relativa denominazione;
  • le modalità di frequenza;
  • una dettagliata descrizione delle strutture nelle quali si svolge la formazione, delle attrezzature e delle risorse finanziarie;
  • l’elenco dei docenti che compongono il Consiglio, ovvero dei Coordinatori dei dottorati afferenti alla Scuola;
  • l’indicazione del Direttore della Scuola o di un referente provvisorio;
  • l’eventuale partecipazione di altri dipartimenti dell’Università degli Studi di Firenze e di enti esterni pubblici o privati in possesso di requisiti culturali e scientifici, nonché di personale e attrezzature idonee all’attivazione dei corsi;
  • le modalità di verifica dell’attività svolta dai dottorandi durante lo svolgimento del corso e alla fine di ogni anno di corso.

5. La proposta dovrà essere corredata della delibera di approvazione del Consiglio o dei Consigli di Dipartimento sedi dei Dottorati partecipanti alla Scuola.

6. Le domande pervenute saranno esaminate, per le rispettive competenze, dalla Commissione per le Scuole di Dottorato e dal Nucleo di Valutazione.

7. Il Senato ed il Consiglio d’Amministrazione delibereranno, per quanto di rispettiva competenza, l’istituzione della Scuola.

8. Tale istituzione avrà la durata di un triennio, almeno che non avvengano variazioni nell’afferenza dei corsi di Dottorato alla Scuola.

Art. 26
Organi delle Scuole

1. Ciascuna Scuola ha un Consiglio e un Direttore.

2. Qualora all’interno della Scuola di dottorato siano previsti più curricula potranno essere designati dei Responsabili.

3. Il Direttore e gli altri componenti del Consiglio non possono svolgere le medesime funzioni in altra Scuola di dottorato italiana.

4. Per il proprio funzionamento le Scuole potranno darsi un proprio Regolamento.

Art. 27
Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto dai Coordinatori dei diversi Corsi di dottorato di ricerca aggregati nella Scuola. Nel caso di Scuola formata da un minimo di due e un massimo di cinque Corsi di dottorato di ricerca, il Consiglio potrà essere integrato da un ulteriore componente per Corso di dottorato afferente alla Scuola. Tale componente è designato dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato all’interno del Collegio stesso. Il Consiglio può essere altresì integrato da rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio stesso, in numero non superiore a un terzo dei componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio disciplinerà la presenza di una rappresentanza di dottorandi, in proporzione al numero dei Corsi di dottorato aggregati dalla Scuola e dei posti complessivi previsti per la Scuola, in modo che vi sia almeno un dottorando per Corso di dottorato aggregato nella Scuola.

3. Il Consiglio assume le proprie decisioni a maggioranza semplice, ad eccezione di quella relativa alla proposta di integrazione di rappresentanti del mondo economico, sociale e culturale, che sarà presa a maggioranza assoluta, e di quelle relative alle decisioni di cui all’art. 29 c.2, per le quali dovrà essere prevista una maggioranza qualificata tale da tutelare ogni singolo dottorato facente parte della Scuola.

Art. 28
Direttore della Scuola

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio al suo interno.

2. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile per un sola volta.

Art. 29
Attività delle Scuole

1. Ciascuna Scuola favorisce forme di coordinamento nella promozione e nell’organizzazione delle diverse attività formative e di ricerca dei dottorati che ne fanno parte. Indirizza e coordina tutte le iniziative utili a migliorare il funzionamento dei corsi e la qualità della formazione.

2. La Scuola, entro il termine previsto per il bando di Ateneo, provvede ad attribuire ai singoli dottorati di afferenza, le eventuali borse ad esse assegnate dagli organi di governo dell’Ateneo.

3. Sulla base delle indicazioni del Coordinatore e del Collegio di ciascun Corso di dottorato, la Scuola decide le attività didattiche comuni, articolate in crediti formativi ed elabora un unico calendario di tali attività.

4. La Scuola predispone le modalità di valutazione del profitto ai fini del passaggio da un anno all’altro dei dottorandi.

5. L’attività didattica strutturata svolta nell’ambito della Scuola rientra nel carico didattico complessivo del docente in base alla programmazione didattica della Facoltà. Gli impegni didattici dei docenti non potranno in ogni caso esaurirsi nelle attività svolte all’interno della Scuola.

Art. 30
Risorse

1. La Scuola di dottorato non è una unità amministrativa. In sede di attivazione, il Consiglio della Scuola potrà formulare proposte in merito alle risorse necessarie per la mobilità dei dottorandi e per eventuali compensi per la docenza esterna. Tali proposte, la cui copertura dovrà essere garantita da un apposito fondo costituito a favore delle Scuole, saranno poi valutate sulla base di criteri stabiliti dal Senato Accademico. Le risorse così determinate saranno poi trasferite ai dipartimenti sedi amministrative dei dottorati che costituiscono la Scuola stessa, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio della Scuola.

2. Le altre risorse a disposizione della Scuola potranno essere:

  1. quelle provenienti dall’Università calcolate sulla base dell’importo complessivo delle borse attribuite alla Scuola;
  2. quelle che autonomamente la Scuola riuscirà ad ottenere da enti pubblici e privati, attraverso la stipula di accordi/convenzioni tra tali enti e i/il dipartimenti/o sedi/e amministrativa del dottorato.

Art. 31
Valutazione

Le Scuole verranno valutate secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico.

TITOLO IV
Norme finali e transitorie

Art. 32

In prima applicazione, potrà essere richiesta la trasformazione in Scuola di un Dottorato già attivo nei cicli precedenti, il XX compreso, purché preveda diversi curricula ben definiti ed abbia almeno quattro borse finanziate, di cui almeno tre sui fondi ministeriali appositi. In tale Scuola il Consiglio sarà formato dai responsabili dei curricula presenti, eletti dal Collegio docente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nella legge n. 210/1998 e nel regolamento di attuazione ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, nonché nello Statuto dell’Università di Firenze.

Il Titolo III del presente Regolamento, sarà riesaminato alla luce della evoluzione normativa correlata alla emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 17 del 5 agosto 2004, n. 262, per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006.

Firenze, 30 giugno 2005

IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli

 
Inserito il 21/07/2005
 
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