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 AteneoStatuto e normativaRegolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante
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Regolamento di Ateneo per la disciplina della figura del Garante

ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.09.2002
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Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

  1. Il presente regolamento disciplina la figura del Garante prevista dall’articolo 10 dello Statuto dell’Università di Firenze.

Articolo 2
(Funzioni)

  1. Il Garante assicura, nei limiti e con le modalità di cui al presente regolamento il rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e dei diritti degli studenti contemplati dall’articolo 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze.
  2. Ai fini di cui sopra interviene su richiesta di chi ritenga di aver subito o constatato irregolarità, abusi, disfunzioni, carenze, parzialità, atteggiamenti o comportamenti omissivi, dilatori o che ostacolino comunque l’esercizio di quelle libertà e di quei diritti da parte di chi svolge attività di ricerca, di insegnamento e da parte degli studenti.
  3. Il Garante non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale ed adempie alle sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 3
(Procedimento di nomina e durata in carica)

  1. Il Garante è scelto fra cittadini di notoria imparzialità ed indipendenza di giudizio, da un Comitato composto da:
    • i Decani delle cinque aree di ricerca di cui all’articolo 8 dello Statuto dell’Università
    • degli studi di Firenze;
    • il Difensore civico della Regione Toscana;
    • il Difensore civico del Comune di Firenze.
  2. Il Comitato procede alla scelta anche tenendo conto di eventuali candidature presentate a seguito della notizia, diffusa dal Rettore con modalità adeguate, dell’imminente nomina del Garante.
  3. Il Comitato viene convocato dal Rettore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nei casi di decadenza, revoca, dimissioni, morte od impedimento permanente all’esercizio delle funzioni il Comitato è invitato ad avviare e concludere la procedura di nomina nei sessanta giorni successivi all’evento.
  4. Il Comitato adotta le sue decisioni all’unanimità.
  5. Il Garante è nominato con decreto del Rettore e dura in carica cinque anni e non può essere rinominato.

Articolo 4
(Cause di incompatibilità)

  1. Non possono essere nominati alla carica di Garante:
    • coloro che abbiano ricoperto negli ultimi tre anni nell’Università di Firenze la carica di membro del Consiglio di amministrazione o del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione interno, del Collegio dei Revisori dei conti e del Comitato consultivo Tecnico amministrativo, della Rappresentanza sindacale unitaria e di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
    • coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali a qualsiasi livello;
    • coloro che abbiano con l’Università di Firenze rapporti di lavoro, contratti in corso, liti pendenti o che si trovino in situazioni che comunque possano comportare il sorgere di un conflitto di interessi con l’Ateneo tale da limitare la libertà e l’indipendenza verso l’amministrazione medesima.
  2. Qualora, dopo la nomina, il Garante comunichi o venga comunque accertata l’esistenza di cause originarie o sopravvenute di incompatibilità, il Rettore provvede a pronunciare la decadenza con proprio decreto.

Articolo 5
(Revoca del Garante)

  1. Il Garante può altresì essere eccezionalmente revocato per gravi motivi connessi all’esercizio delle sue funzioni; in tal caso la revoca è deliberata dal Rettore sulla base di motivata relazione deliberata all’unanimità dal Comitato, di cui all’art. 3, appositamente convocato.

Articolo 6
(Dimissioni)

  1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Garante al Rettore e sono irrevocabili, non necessitano di accettazione e sono immediatamente efficaci dalla data di assunzione al protocollo generale dell’Università.

Articolo 7
(Poteri istruttori)

  1. Il Garante nei casi previsti dal precedente articolo 2 può essere interpellato da chi ne abbia interesse senza particolari formalità, in forma scritta od orale, con tempi e modalità stabilite e rese note dallo stesso Garante.
  2. Esercita le sue funzioni istruttorie presso tutte le strutture dell’Ateneo.
  3. Il Garante esercita tutte le facoltà inerenti il diritto di accesso in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti di ateneo. In particolare al Garante, senza limiti di segreto d’ufficio o di altra natura, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, e di avere tutte le informazioni ad essi connesse.
  4. Le risposte, le notizie, le informazioni scritte, le consultazioni ed il rilascio di copie di atti e documenti sono forniti su richiesta del Garante direttamente dal responsabile del procedimento o da altri organi e soggetti dallo stesso Garante individuati in ragione delle competenze e funzioni ad essi attribuite nell’ambito della organizzazione della didattica e della ricerca nelle strutture dell’Ateneo.
  5. Gli adempimenti di cui al comma precedente sono forniti con la massima completezza, esattezza e celerità e comunque non oltre 4 settimane dal ricevimento della richiesta.
  6. Il Garante può inoltre sentire le parti interessate e chiunque nell’Ateneo egli ritenga possa fornire elementi utili di giudizio.
  7. Il Garante è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ed è tenuto alla riservatezza circa l’identità dei soggetti coinvolti nelle questioni esaminate.

Articolo 8
(Modalità di intervento)

  1. Il Garante, conclusa l’istruttoria, formula per iscritto le conclusioni cui è giunto unitamente ai propri eventuali motivati rilievi, alle osservazioni e proposte. Trasmette quindi dette conclusioni a coloro che hanno proposto l’intervento, e comunque alle parti interessate, ed al Rettore per i provvedimenti di eventuale competenza.
  2. L’amministrazione procederà a rendere note sul sito web dell’Ateneo e sulle altre pubblicazioni della amministrazione universitaria le casistiche esaminate e le soluzioni adottate dal Garante; su richiesta del Garante, il Rettore, nei casi di maggior rilievo, provvede per la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale. In ogni caso dovrà essere omesso ogni riferimento a nomi o circostanze di tempo e di luogo che possano violare il dovere di riservatezza.

Articolo 9
(Relazione del Garante)

  1. Il Garante trasmette al Rettore entro il 15 Febbraio di ogni anno una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente contenente anche, sulle questioni emerse, eventuali segnalazioni e proposte di modifiche ed integrazioni alle norme vigenti, di miglioramento della organizzazione della didattica, della ricerca e della organizzazione amministrativa di supporto diretto ai suddetti fini istituzionali. Relazioni specifiche su questioni di particolare rilievo possono essere presentate anche in corso d’anno.
  2. Il Garante può altresì chiedere di essere ascoltato dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Amministrativo.

Articolo 10
(Ufficio del Garante)

  1. L’amministrazione universitaria assicura al Garante il personale, i locali e le attrezzature necessarie per l’efficiente svolgimento delle proprie funzioni.
  2. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante ed è tenuto al segreto d’ufficio per i fatti e gli atti dei quali è venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
  3. Al Garante è attribuita una indennità stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 11
(Norme transitorie e finali)

  1. In prima applicazione il Rettore procede agli adempimenti di cui all’art. 3, commi 2 e 3, ed alla conseguente nomina del Garante entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente regolamento.
  2. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvederà ad un riesame del medesimo anche sulla base dei suggerimenti e delle proposte che lo stesso Garante riterrà di dover avanzare.
 
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.09.2002
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