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 AteneoStatuto e normativaRegolamento per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali
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Regolamento per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali

ULTIMO AGGIORNAMENTO
19.06.2001
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(modificato con D.R. 556 del 19.06.2002)

Art. 1. Oggetto (1)

  1. Il presente Regolamento disciplina, agli effetti degli art. 19 e 27 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'affidamento degli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione degli uffici di livello dirigenziale, individuati ai sensi dello Statuto.

Art. 2. Soggetti interessati

  1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali, di cui al precedente art. 1, possono essere attribuiti dal Direttore Amministrativo, con provvedimento motivato, al personale dell’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di dirigente, nonché a persone, non aventi tale qualifica, di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale.
  2. Con successivo regolamento si disciplinerà la materia della valutazione e della responsabilità dei dirigenti.

Art. 3 Attribuzione e definizione degli incarichi a personale con qualifica di dirigente dell’Università degli Studi di Firenze.

  1. All’atto del conferimento dell’incarico al personale dell’Università degli Studi di Firenze con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di dirigente, il Direttore amministrativo definisce contrattualmente:
    1. la natura e l’oggetto dell’incarico;
    2. i programmi da realizzare, gli obiettivi da conseguire e le modalità di verifica;
    3. i tempi per la loro attuazione;
    4. le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione;
    5. la durata dell’incarico;
    6. le modalità di revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza per motivate ragioni organizzative e gestionali;
    7. il trattamento economico onnicomprensivo, con la individuazione di una quota con funzione di retribuzione di risultato.
  2. Il trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, è quello spettante in base al contratto collettivo nazionale per l’area della dirigenza delle Università al momento vigente.

Art. 4 Attribuzione degli incarichi a persone non aventi qualifica di dirigenti dell’Università degli Studi di Firenze.

  1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali a persone di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale, non aventi qualifica di dirigente dell’Università degli Studi di Firenze, individuate ai sensi dei successivi articoli, sono conferiti dal Direttore Amministrativo, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nel limite del 30% dei posti di dirigente in organico presso l’Università degli Studi di Firenze con arrotondamento al numero superiore.
  2. Il contratto individuale per agli incarichi di cui sopra deve contenere gli stessi elementi di cui al precedente articolo 3 co. 1.
  3. Per tali soggetti il trattamento economico, avente carattere onnicomprensivo, tiene conto, quale parametro di riferimento, del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dell’Università al momento vigente, e prende altresì in considerazione le specifiche qualificazioni professionali, la temporaneità dell’incarico nonché le condizioni di mercato relative a particolari competenze professionali.
  4. L’incarico di funzioni dirigenziali può essere attribuito, in via eccezionale, anche al personale senza qualifica di dirigente in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze. Tale eccezionalità va ampiamente esplicitata e motivata nel provvedimento di attribuzione. L’incarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Art. 5. Durata dell’incarico

  1. Tutti gli incarichi attribuiti, con le eccezioni di cui alle norme finali e transitorie del presente regolamento, hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, e possono essere rinnovati.

Art. 6. Requisiti professionali richiesti

  1. Gli incarichi di cui al precedente articolo 4 sono attribuiti a persone la cui particolare competenza, capacità e qualificazione professionale dovrà essere comprovata alternativamente:
    1. dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati per almeno cinque anni;
    2. dall’acquisizione di particolari capacità professionali dimostrate dai risultati conseguiti in precedenti attività lavorative;
    3. dall’acquisizione di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria o da pubblicazioni scientifiche;
    4. dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 7. Valutazione dei requisiti

  1. I requisiti da valutare – tra loro diversamente combinati in relazione alle qualifiche rivestite dai soggetti interessati, ai titoli di studio e professionali posseduti dagli stessi e alla peculiarità dei singoli incarichi da conferire – per l’individuazione dei soggetti ai quali attribuire gli incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del precedente art. 4, riguardano le competenze tecnico-professionali richieste per l’efficace svolgimento degli incarichi in relazione alla capacità:
    1. di conseguire gli obiettivi assegnati:
    2. di far fronte, pur in via temporanea, a carichi aggiuntivi di lavoro rispetto a quelli di pertinenza degli uffici o servizi precedentemente diretti;
    3. di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro, nonché mediante la gestione degli istituti previsti dai vigenti contratti di lavoro;
    4. di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi;
    5. di gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedimentali, i conseguenti processi formativi e la riqualificazione professionale del personale;
    6. di assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione;
    7. di favorire l’integrazione tra diversi uffici e servizi e di sapersi adattare al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di modalità operative.

Art. 8. Ricerca e selezione dei candidati

  1. Per la ricerca e la valutazione comparativa dei soggetti cui conferire incarichi di funzioni dirigenziali con contratti a tempo determinato di cui al precedente art. 4, il Direttore amministrativo si avvale di una commissione di valutazione composta da tre o cinque esperti da individuare tra soggetti di qualificazione ed esperienze appropriate quali professori e ricercatori universitari, i dirigenti pubblici e privati, esperti di selezioni di personale per la copertura di posizioni dirigenziali. La commissione viene nominata con provvedimento motivato del Direttore amministrativo dell’Università degli Studi di Firenze, che non ne fa parte.
  2. La commissione provvederà alla ricerca e alla individuazione dei candidati da valutare, garantendo, previa pubblicazione di un apposito avviso, a chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti, e ne faccia domanda, di essere valutato. Il procedimento, al quale verrà data adeguata pubblicità, sarà condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità, trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento.
  3. L’avviso pubblico dovrà indicare:
    1. il numero e il profilo professionale degli incarichi da attribuire;
    2. il termine e le modalità di presentazione delle domande e del relativo curriculum;
    3. i requisiti previsti per l’accesso;
    4. l’eventuale previsione di una o più prove scritte ovvero teorico-pratiche e/o di un colloquio.
  4. L’avviso è affisso, per tutta la durata utile, all’albo dell’Università degli Studi di Firenze, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università e inserito nel sito internet della stessa. Un suo estratto è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.
  5. La commissione esamina le domande regolarmente pervenute ai fini di determinare la loro ammissibilità. Procede, quindi, per i soli candidati ammessi, all’esame comparativo dei curricula ovvero all’eventuale svolgimento delle prove e/o del colloquio previsti dal predetto avviso, al fine di individuare i soggetti più idonei a rivestire gli incarichi dirigenziali da attribuire, esplicitando, tra i candidati selezionati, non più di tre nominativi per ciascun incarico da attribuire, in possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, stilando, per ciascuno di essi, un sintetico profilo.
  6. I lavori della commissione devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al precedente comma 4.
  7. Il Consiglio di Amministrazione, può autorizzare il Direttore Amministrativo, ad avvalersi, per i predetti compiti, di un organismo di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della ricerca del personale da impiegare in posizioni di livello dirigenziale. L’organismo opererà alla ricerca e alla valutazione dei candidati, con procedura analoga a quanto stabilito dai commi precedenti del presente articolo.
  8. L’organismo dovrà ottemperare all’incarico affidato entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui ai precedenti commi.. La mancata osservanza del termine costituisce motivo di risoluzione per inadempimento del contratto.
  9. Il Direttore amministrativo attribuisce motivatamente i relativi incarichi di funzioni dirigenziali a persone comprese tra i canditati indicati dalla commissione o dall’organismo di cui al co. 7 per ciascun incarico disponibile.

Art. 9. Norme finali e transitorie

  1. In via transitoria e fino al 30 giugno 2002 e comunque non oltre l’adozione da parte degli organi di governo dell’Università degli Studi di Firenze degli atti di definizione del nuovo modello organizzativo, con la conseguente individuazione dei posti in organico di personale dirigente, il Direttore Amministrativo, per nuove e inderogabili esigenze organizzative, potrà, con proprio e motivato atto e a seguito di appropriate procedure di selezione, affidare, con contratto di lavoro a tempo determinato, specifici incarichi di funzione dirigenziale.
  2. Tali incarichi dovranno riferirsi esclusivamente a posizioni organizzative preventivamente ed appositamente individuate ai sensi dello Statuto, e dovranno risultare conferiti nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo stanziate in bilancio. (2)
  3. Le predette procedure di selezione, alle quali dovrà essere data adeguata pubblicità, saranno condotte con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza e assicurino economicità e celerità di espletamento, tenuto conto della urgenza e transitorietà dell’incarico. La scelta dei candidati considerati ai fini della valutazione dovrà essere ampiamente motivata.
  4. L’incarico potrà essere conferito anche a persone non aventi qualifica di dirigente di ruolo dell’Università degli Studi di Firenze, di particolare e comprovata competenza, capacità e qualificazione professionale, secondo i criteri indicati nel precedente art. 6. L’individuazione dei soggetti cui conferire l’incarico, da effettuarsi con atto del Direttore amministrativo, dovrà essere motivata sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 7, da valutare in funzione della particolare natura e transitorietà dell’incarico.
  5. All’atto di affidamento dell’incarico, si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 4.
  6. Tale affidamento verrà meno con la formale definizione degli uffici di livello dirigenziale propri del nuovo modello organizzativo dell'Università degli Studi di Firenze e l'avvenuta copertura dei medesimi uffici con le ordinarie procedure selettive e concorsuali rispettivamente previste dal presente regolamento e dal "regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze". (3)
  7. Fermo restando che le predette procedure selettive e concorsuali dovranno essere avviate entro sei mesi dalla definitiva individuazione dei posti in organico di personale dirigente, il Direttore amministrativo, nelle more dell'emanazione dei relativi avvisi e bandi, nonché dell'espletamento delle procedure medesime, potrà coprire i predetti posti, laddove vacanti ed in assenza di personale con qualifica di dirigente di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto di quanto stabilito in materia ai precedenti commi del presente articolo. (4)
  8. Tali incarichi verranno meno al momento della effettiva copertura dei posti da parte dei vincitori delle predette ed ordinarie procedure selettive e concorsuali.
  9. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione."

Note:

1. Articolo modificato con D.R. 556 del 19.06.2002 2. Comma modificato con D.R. 556 del 19.06.2002 3. Comma modificato con D.R. 556 del 19.06.2002 4. Comma modificato con D.R. 556 del 19.06.2002

 
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