_SKIPNAVIGATION
_MENU_OPEN
 
 PersonaleRapporti di lavoroDocenti e ricercatori di ruoloCongedo per studio o ricerca e aspettativa
2851

Congedo per studio o ricerca e aspettativa senza assegni articolo 7 legge 240/2010

ULTIMO AGGIORNAMENTO
27.02.2020
social share Facebook logo Twitter logo

Congedo per studio o ricerca

I professori e i ricercatori di ruolo possono usufruire di periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica.

Ai sensi di quanto disposto dall’ art. 4, comma 78, della Legge 12 novembre 2011 n. 183, le autorizzazioni di cui all’ art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 382 /1980, nonché quelle di cui all’ art. 10 della Legge n. 311/1958 e quelle di cui all’ art. 8 della Legge n. 349/1958, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.

Professori

Congedo per esclusive attività di ricerca (articolo 17, comma 1, D.P.R. 382/1980)

I professori ordinari e associati, anche confermati, possono richiedere un congedo ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.P. R. 382/1980 per potersi dedicare ad esclusive attività di ricerca scientifica presso istituzioni di ricerca italiane, estere ed internazionali per non più di due anni accademici in un decennio.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 11/07/80 n. 382 articoli 17 e 18
  • Legge 12/11/11, n. 183 art. 4, comma 78 - Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art. 49, commi 2 e 3

Congedo per studio o ricerca (articolo 10 della Legge n. 311/1958)

I professori ordinari e associati, anche confermati, possono richiedere un congedo per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all’estero per la durata di un intero anno solare, ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 311/1958.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Legge 18 marzo 58 n. 311 articolo 10
  • Legge 12 novembre 11, n. 183 art. 4, comma 78 - Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 art. 49, commi 2 e 3

Ricercatori di ruolo

Congedo per studio o ricerca (articolo 8 della Legge n. 349/1958)

I ricercatori di ruolo possono richiedere ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 349/1958 un congedo per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica per la durata di un anno solare.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Legge 18/03/58 n. 349 articolo 8
  • Legge 12/11/11, n. 183 art. 4, comma 78 - Decreto Legge 9/2/2012, n. 5 art. 49, commi 2 e 3

Aspettativa senza assegni articolo 7 legge 240/2010

I professori e ricercatori di ruolo possono essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti a livello internazionale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 240/2010.

Con il Regolamento di Ateneo in materia, in vigore dal 17 aprile 2013, è stato formalizzato l’iter da seguire e sono stati stabiliti i criteri per la valutazione delle richieste.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • articolo 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
  • Regolamento sulle modalità di concessione dell’aspettativa senza assegni dei Professori e Ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (pdf)
  • Circolare n. 11/2013 (pdf) Regolamento aspettativa senza assegni ai sensi art. 7 legge 240/2010