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PROCEDURA PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONEReferenti Amministrativi : Alessandra Girasoli Roberto Di CamilloRiferimenti normativiTempo medio di attivazione di una co.co.co.: 3 mesi dalla delibera del Consiglio di Dip. (comprensivi del periodo necessario al controllo preventivo della Corte dei Conti)Durata di una co.co.co.: variabileImporto minimo: non è previsto un tetto minimo1) Il richiedente l'attribuzione di un incarico di collaborazione ne dà comunicazione al Direttore del Dipartimento affinché l'esigenza possa essere resa nota al personale strutturato del Dipartimento e sia possibile verificare se la prestazione richiesta può essere effettuata o meno con il ricorso a risorse interne.2) Ove non sia possibile ricorrere a risorse interne facsimile1_doc il richiedente presenta al Direttore del Dipartimento la richiesta facsimile2_.doc di emissione di un bando di valutazione comparativa per una o più collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito di un progetto di ricerca, da approvarsi da parte dell'Organo deliberante del Dipartimento (il Consiglio oppure la Giunta, che ha la delega del Consiglio per questo tipo di delibere).3) La richiesta è corredata dalla dichiarazione di ricognizione interna del Responsabile Scientifico. In casi eccezionali il Responsabile Scientifico può chiedere che, nelle more dell'espletamento del controllo della Corte dei Conti, la suddetta collaborazione sia attivata per motivi di urgenza determinata dall'imprevedibile necessità di dare tempestivo avvio alla prestazione legata al progetto. In tal caso dovrà allegare apposita dichiarazione di urgenza Facsimile3_.doc4) A fronte della richiesta pervenuta, il Direttore del Dipartimento la presenta all'organo deliberante per l'approvazione e la successiva emissione del bando.5) L'organo deliberante del Dipartimento delibera in merito alla richiesta.6) Il Direttore provvede all'emissione del bando.7) Il Responsabile del procedimento, nominato con Decreto del Direttore, pubblica il bando sul sito web di Ateneo e del Dipartimento (per un periodo non inferiore a 15gg).8) Il Responsabile del procedimento riceve le domande facsimile4a_: Curriculum Vitae -facsimile4b.doc- Dichiarazione sostitutiva atto notorietà facsimile4c_ e:- le protocolla;- ne predispone un elenco.9) Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento predispone il decreto di nomina della commissione e lo sottopone alla firma del Direttore. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande alla data del colloquio devono intercorrere non meno di 8 giorni.10) Il Responsabile del procedimento pubblica il decreto di nomina della commissione sul sito web di Ateneo e del Dipartimento.11) Il Direttore del Dipartimento invia al Presidente della Commissione, con lettera di accompagnamento:- Elenco delle domande- Originale delle domande;Invia inoltre per mail al Presidente della Commissione le tracce dei verbali di valutazione per titoli e colloquio :facsimile5:_1VerbaleTitoli.doc,facsimile5_2: Verbale Colloquio.doc ; Allegati al Verbale Colloquio: facsimile_2a: .doc ; facsimile5_2b all2.doc12) Una volta espletata la valutazione comparativa, il Responsabile del procedimento predispone il decreto di aggiudicazione e lo sottopone alla firma del Direttore.13) Il Responsabile del procedimento pubblica il decreto di aggiudicazione sul sito web di Ateneo e del Dipartimento.14) Successivamente il Responsabile del procedimento convoca il vincitore per la stipula del contratto.15) Il Responsabile del procedimento provvede ad inviare al Polo il contratto per il repertorio; invia quindi tutta la documentazione necessaria (copia originale del contratto e del decreto di aggiudicazione e copia conforme degli altri atti della procedura: dichiarazione di ricognizione interna, delibera del Consiglio di Dipartimento, bando, verbali della commissione giudicatrice, curriculum vitae del collaboratore, impegno di spesa) alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 20/1994 e successive modifiche e integrazioni.16) In caso di esito positivo del controllo, ovvero decorsi 60 giorni senza che siano pervenuti da parte della Corte rilievi o richieste di elementi integrativi, il rapporto di collaborazione può essere instaurato a tutti gli effetti.17) Il Responsabile del procedimento provvede alla comunicazione dei dati al Centro per l'Impiego e alla pubblicazione dell'incarico sul sito web dell'Ateneo.La pratica viene archiviata. Termine del procedimento.Procedura semplificataSecondo quanto previsto dalla Circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica la procedura comparativa è sempre obbligatoria, anche per le collaborazioni occasionali, fatto salvo quelle "che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili".La Corte dei Conti (nella Deliberazione n. 37/2009 citata) ha ribadito il principio per cui nell'affidamento di incarichi di collaborazione "il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato e che da esse può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari e cioè:‐ procedura concorsuale andata deserta;‐ unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;‐ assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.In tali casi sarà dunque possibile addivenire direttamente alla stipula del contratto con la persona indicata, a seguito di richiesta motivata del Responsabile scientifico e dell'approvazione dell'organo collegiale. Resta fermo l'obbligo di trasmettere copia originale del contratto e del decreto di aggiudicazione e copia conforme degli atti della procedura alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge 20/1994 e successive modifiche e integrazioni.COLLABORAZIONE OCCASIONALE Lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art 2222 del codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, vanno individuati, tendenzialmente, nell'assenza del coordinamento con l'attività del committente, nella mancanza dell'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell'attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.facsimile6.doc- richiesta collaborazione occasionale con procedura semplificata (intuitu personae)Nel caso in cui la prestazione sia riconducibile ad una collaborazione occasionale, ma sia necessaria una procedura comparativa in quanto non rientrante nelle casistiche sopracitate si ricorre al facsimile7_.doc richiesta collaborazione occasionale con procedura valutativa.ALLA SCADENZA DELLA COLLABORAZIONEAlla scadenza del rapporto di collaborazione, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore una relazione particolareggiata sull'attività svolta (art. 3 del contratto). A sua volta, ai fini della liquidazione delle spettanze dovute a saldo (art. 5 del contratto) il Coordinatore del Progetto dovrà presentare il giorno successivo alla scadenza del contratto apposita dichiarazione facsimile8_.doc attestante la completa o parziale realizzazione del Progetto.
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