Art. 1
La Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Firenze ha lo scopo di curare la preparazione scientifica nel campo delle discipline archeologiche e di fornire competenze professionali finalizzate allo studio, alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Rilascia il diploma di specialista in Archeologia con l’indicazione dell’indirizzo seguito.
Art. 2
La Scuola ha durata triennale e può accettare un numero massimo di 20 iscritti per ciascun anno di corso.
Art. 3
Sono previsti 4 indirizzi di specializzazione (Archeologia preistorica e protostorica; Archeologia Classica; Archeologia tardo-antica e medievale; Archeologia Orientale).
Art. 4
Il concorso di ammissione è per esami e titoli. L’esame consiste in:
a) una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore archeologico
b) una prova pratica, o/sul terreno, o su riproduzioni fotografiche, o su originali, annualmente decisa e indicata nelle modalità dalla Commissione.
c) una prova orale, sempre sulle tematiche del settore archeologico.
E’ importante che il candidato dia prova di conoscere le lingue antiche attinenti all’indirizzo in cui si specializza definite dal Consiglio della Scuola e almeno 2 lingue straniere moderne a scelta del candidato, che abbiano tuttavia rilevanza per gli studi del settore. Le prime due prove si intendono superate e il candidato è ammesso alla prova orale quando abbia riportato in ciascuna delle due prove la sufficienza. Ugualmente la prova orale si intende superata allorquando il candidato abbia ottenuto la sufficienza.
Costituiscono titoli:
a) la tesi di laurea;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di/ profitto del Corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione e indicate nel bando di concorso;
d) le pubblicazioni scientifiche; le attestazioni di partecipazione a scavi, convegni e altre attività attinenti la specializzazione; altri titoli accademici.
Art. 5
La commissione per l’esame di ammissione è composta da 5 professori di ruolo designati dal Consiglio della Scuola.
Art. 6
Lo specializzando è tenuto a seguire nel corso del triennio 12 moduli (insegnamenti) articolati in unità modulari e distribuiti sulla base di un piano di studi presentato all’inizio del I anno (entro e non oltre il 31 dicembre) e approvato dal Consiglio della Scuola.
Tali insegnamenti, composti da discipline raggruppate in 6 aree (Area delle Metodologie e delle tecniche; Area dell’archeologia preistorica e protostorica; Area dell’archeologia classica; Area dell’archeologia tardo-antica e medievale; Area dell’archeologia orientale; Area giuridica) devono seguire il seguente rapporto: 6 insegnamenti dell’indirizzo prescelto; 3 insegnamenti dell’area delle metodologie e delle tecniche; 2 insegnamenti di due differenti indirizzi di specializzazione; 1 insegnamento dell’area giuridica.
Al primo anno lo specializzando è tenuto a seguire 5 moduli di cui almeno due dell’indirizzo prescelto.
Art. 7
Ogni modulo è articolato in unità modulari di formazione, corrispondenti a più programmi monografici di discipline scelte nell’ambito delle diverse aree, svolti da più docenti.
Il modulo è affidato ad un coordinatore, che oltre a svolgere il proprio programma, coordina, nel tema e nei tempi, i programmi svolti dagli altri docenti.
Sarà cura dei coordinatori redigere annualmente, d’intesa con il Direttore, entro il 30 di giugno, il programma, comprensivo dei temi modulari, dei cicli di lezione, conferenze, seminari ed esercitazioni, nonché il calendario di massima di ciascun modulo anche al fine della programmazione della spesa.
L’unità modulare è costituita da non meno di 10 ore, salvo casi eccezionali che verranno risolti d’intesa tra Coordinatore e Direttore.
Art. 8
L’attività didattica comprende per ogni anno di corso 500 ore distribuite fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Alle attività pratiche guidate non possono essere dedicate meno di 250 ore.
La frequenza delle lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni, nonché la partecipazione alle attività pratiche guidate organizzate dalla Scuola è obbligatoria.
La frequenza è obbligatoria. Le eventuali assenze vanno giustificate. In ogni caso non possono superare il 20% del monte ore complessivo; In casi eccezionali è previsto che le ore di assenza eccedenti tale percentuale possano essere recuperate attraverso attività integrative.
Le attività pratiche guidate comprendono di norma la partecipazione ad uno o più scavi archeologici, programmati e organizzati dalla Scuola , d’intesa con le autorità competenti. Essi sono condotti da uno o più docenti della Scuola che curano l’addestramento degli allievi.
Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all’estero sulla base di programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere. Il profitto della permanenza all’estero viene valutato nell’esame generale dell’anno.
Art. 9
Nel corso del terzo anno gli allievi seguono un tirocinio presso una Soprintendenza Archeologica, programmato e organizzato dalla Scuola d’intesa con le competenti autorità.
Art. 10
Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve superare di norma nella sessione autunnale un esame teorico-pratico unico sulle attività di formazione svolte nell’anno, valutato da una Commissione , presieduta dal Direttore e costituita dai Coordinatori degli insegnamenti interessati al programma di formazione degli allievi, nonché dal responsabile o dai responsabili delle attività pratiche guidate.
Tale esame è preceduto da una serie di colloqui tenuti dai docenti che partecipano a ciascuna delle unità modulari dell’anno di corso interessato, presieduti dal Coordinatore.
Coloro che non superano l’esame o non abbiano conseguito l’attestazione di frequenza devono ripetere l’anno. E’ ammessa la ripetizione dell’anno una sola volta.
Art. 11
Sono organi della Scuola il Direttore e il Consiglio della Scuola. Il Direttore può, sentito il parere del Consiglio, designare fra i membri del Consiglio stesso, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed un Segretario.
Il Direttore ha la responsabilità della Scuola. E’ designato dal Consiglio tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori confermati, a tempo pieno, membri del Consiglio stesso.
Il Direttore è eletto con voto segreto dal Consiglio; dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Convoca il Consiglio e lo presiede; promuove per la stipula, attraverso la Presidenza della Facoltà di Lettere e Filosofia, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.
Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti compresi gli eventuali professori a contratto e una rappresentanza di tre specializzandi.
I rappresentanti degli specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall’art. 99 del DPR 382/80, durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Consiglio conduce e coordina le attività della Scuola con le Facoltà interessate inclusi la designazione dei docenti, l’affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
E’ istituito un Collegio dei coordinatori con compiti istruttori.
Art. 12
L’esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.
Art. 13
La Commissione per l’esame di diploma è costituita dal Direttore della Scuola, che la presiede, e da altri sei membri, proposti dal Direttore, sentito il Collegio dei Coordinatori e nominati dal Rettore.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Scuola, alle Norme generali comuni a tutte le Scuole di Specializzazione dell’Ateneo fiorentino, alle leggi e Regolamenti che regolano l’Università.