Unione Italiana Lavoratori -
Coordinamento Università
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Cari colleghi, Dichiarazione congiunta sull'applicazione dell'accordo del 18 aprile 2002
Firenze, 19 Dicembre 2002 Previa consultazione con il nostro Direttivo, considerando quanto espresso dal nostro rappresentante RSU che ha partecipato all’incontro in cui è stata definita tale dichiarazione, oggi 24-12-02 abbiamo deciso di firmare questo documento perché con esso sembra rientrato, da parte dell'Amministrazione, il tentativo di dilazionare nel tempo l'applicazione di una tappa importante del processo di riposizionamento scaturita dagli accordi del 18 aprile 2002. Secondo il giudizio della maggioranza dei rappresentanti, l'emanazione di più bandi per la progressione verticale avrebbe permesso di selezionare subito il personale che sta più a cuore all'Amministrazione, rinviando tutti gli altri a date incerte. L'emissione di un unico bando, invece, permette a tutti i lavoratori corrispondenti ai numeri indicati nell'accordo citato di accedere contestualmente alla verifica selettiva, dopo il previsto processo di formazione. In tale ottica ribadiamo il nostro impegno nel vigilare affinché tali selezioni siano svolte nel massimo rispetto dell'impegno assunto dalla passata Direzione Amm.va. Ribadiamo inoltre che è interesse dell'Amm.ne garantire l'espletamento delle procedure relative all'art. 57 per il personale che già svolge mansioni superiori, in quanto un personale male inquadrato è un danno per tutti, sia come immagine che come professionalità. Per coloro che ci hanno chiesto perché non ci impegniamo a ottenere la conversione del ticket mensa in denaro, riportiamo alcuni estratti di documenti, in modo da constatare personalmente perché risulta insostenibile una simile richiesta. Semmai riteniamo necessaria una azione collettiva per un incremento del valore del ticket, sebbene siamo consapevoli che la cifra massima non tassabile è proprio quella equivalente a €.5,29. Estratto dalla Circolare INPS numero 21 del 30-1-1998 9) Importi sostitutivi del servizio di mensa. Sono entrate in vigore dal 1.1.1998 le disposizioni dettate dal decreto legislativo 2.9.1997, n. 314 per allineare la base imponibile previdenziale con quella fiscale, che sostituiscono integralmente le disposizioni di cui all’art.12 della legge 30.4.69, n. 153 e successive modificazioni. Il comma 1 dell’art.3 del predetto decreto legislativo (che sostituisce l’art.48 del TUIR 917/1986) ha previsto una diversa indicizzazione dell’ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fra i quali è compreso il valore sostitutivo di mensa che pertanto non è più soggetto ad automatico aggiornamento annuale. La rivalutazione degli importi relativi alle predette voci può essere deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo nel caso in cui la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi, che termina il 31 agosto, superi il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. Pertanto nel 1998 il valore del ticket-restaurant e degli importi sostitutivi di mensa esente da imposizione contributiva è stabilito in £ 10.240 giornaliere come fissato dal D.Lvo n. 314/1997. Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23.12.1997. Estratto della circolare INPS n. 84 del 26/04/2000 INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA (48, comma 2, lett. c). Si fa seguito alla circolare n. 104 del 14/5/1998, per comunicare che il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 41/E del 30/3/2000 (allegato n. 1), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56, indicando i criteri di carattere generale per individuare le "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione". La risoluzione stabilisce che l’esclusione della indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile dell'importo fino a L. 10.240 opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:
L’esclusione ha decorrenza dal 1/1/1998. Estratto del regolamento, assenze, presenze e servizio mensa dell’ Osservatorio Astronomico Torino ART. 8 - PAUSA PRANZO
ART. 9 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (vedi art. 49 CCNL, C.I. 2001 e N.S. 4/2001)
Per concludere, vi informiamo che i nostri comunicati non inviati per motivi tecnici gli troverete nella nostra pagina Internet. http://www.unifi.it/uil/fi_uni.htm Con l'occasione vi inviamo i nostri migliori auguri di Buone Feste. Firenze, 24.12.02 |
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Aggiornato il 8/01/2003
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