Unione Italiana Lavoratori -
Coordinamento Università


Cari colleghi,
riteniamo doveroso portarvi a conoscenza della nostra opinione rispetto al documento che riportiamo e che è stato firmato da RSU - CGIL - SNALS in accordo con l'Amm.ne:

Dichiarazione congiunta sull'applicazione dell'accordo del 18 aprile 2002

  • Premesso che sono inutilmente decorsi i termini di cui all'accordo 18 aprile 2002 "presentazione entro il 30.11.2002 di un appropriato piano di attuazione della dotazione organica " pur avendo avviato ed essendo in corso di completamento i percorsi formativi (che si prevede si concludano entro 15.02.2002).
  • Confermata la volontà politica delle parti a procedere ad espletare progressioni verticali che si avvalgono di idonee procedure "in linea con il riposizionamento"
  • l'Università si impegna a predisporre una dotazione organica entro il 31.01. 2003 e a presentare alle parti sindacali, entro la medesima data il bando per le progressioni verticali così come definite dall'accordo del 18.04.2002 al quale si rinvia integralmente.

Firenze, 19 Dicembre 2002

Previa consultazione con il nostro Direttivo, considerando quanto espresso dal nostro rappresentante RSU che ha partecipato all’incontro in cui è stata definita tale dichiarazione, oggi 24-12-02 abbiamo deciso di firmare questo documento perché con esso sembra rientrato, da parte dell'Amministrazione, il tentativo di dilazionare nel tempo l'applicazione di una tappa importante del processo di riposizionamento scaturita dagli accordi del 18 aprile 2002. Secondo il giudizio della maggioranza dei rappresentanti, l'emanazione di più bandi per la progressione verticale avrebbe permesso di selezionare subito il personale che sta più a cuore all'Amministrazione, rinviando tutti gli altri a date incerte. L'emissione di un unico bando, invece, permette a tutti i lavoratori corrispondenti ai numeri indicati nell'accordo citato di accedere contestualmente alla verifica selettiva, dopo il previsto processo di formazione.

In tale ottica ribadiamo il nostro impegno nel vigilare affinché tali selezioni siano svolte nel massimo rispetto dell'impegno assunto dalla passata Direzione Amm.va.

Ribadiamo inoltre che è interesse dell'Amm.ne garantire l'espletamento delle procedure relative all'art. 57 per il personale che già svolge mansioni superiori, in quanto un personale male inquadrato è un danno per tutti, sia come immagine che come professionalità.

Per coloro che ci hanno chiesto perché non ci impegniamo a ottenere la conversione del ticket mensa in denaro, riportiamo alcuni estratti di documenti, in modo da constatare personalmente perché risulta insostenibile una simile richiesta. Semmai riteniamo necessaria una azione collettiva per un incremento del valore del ticket, sebbene siamo consapevoli che la cifra massima non tassabile è proprio quella equivalente a €.5,29.

Estratto dalla Circolare INPS numero 21 del 30-1-1998

9) Importi sostitutivi del servizio di mensa.

Sono entrate in vigore dal 1.1.1998 le disposizioni dettate dal decreto legislativo 2.9.1997, n. 314 per allineare la base imponibile previdenziale con quella fiscale, che sostituiscono integralmente le disposizioni di cui all’art.12 della legge 30.4.69, n. 153 e successive modificazioni.

Il comma 1 dell’art.3 del predetto decreto legislativo (che sostituisce l’art.48 del TUIR 917/1986) ha previsto una diversa indicizzazione dell’ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, fra i quali è compreso il valore sostitutivo di mensa che pertanto non è più soggetto ad automatico aggiornamento annuale.

La rivalutazione degli importi relativi alle predette voci può essere deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri solo nel caso in cui la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi, che termina il 31 agosto, superi il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998.

Pertanto nel 1998 il valore del ticket-restaurant e degli importi sostitutivi di mensa esente da imposizione contributiva è stabilito in £ 10.240 giornaliere come fissato dal D.Lvo n. 314/1997.

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997 ed alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23.12.1997.

Estratto della circolare INPS n. 84 del 26/04/2000

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA (48, comma 2, lett. c).

Si fa seguito alla circolare n. 104 del 14/5/1998, per comunicare che il Ministero delle finanze, con la risoluzione n. 41/E del 30/3/2000 (allegato n. 1), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della norma contenuta nell’art. 4 del decreto legislativo 23/3/1998, n. 56, indicando i criteri di carattere generale per individuare le "unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione".

La risoluzione stabilisce che l’esclusione della indennità sostitutiva di mensa dal reddito imponibile dell'importo fino a L. 10.240 opera per i lavoratori che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • orario di lavoro che comprenda la "pausa pranzo";
  • lavoro stabile presso una unità produttiva;
  • unità produttiva che non consenta di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, ad un luogo di ristorazione.

L’esclusione ha decorrenza dal 1/1/1998.

Estratto del regolamento, assenze, presenze e servizio mensa dell’ Osservatorio Astronomico Torino

ART. 8 - PAUSA PRANZO

  1. Per orari superiori alle 7 ore giornaliere è prevista un’interruzione obbligatoria del servizio, che deve iniziare nella fascia oraria compresa fra le ore 12 e le ore 15. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a 30 minuti e superiore a 2 ore e deve essere registrata tramite il tesserino magnetico fornito a ciascun Dipendente.
  2. I Dipendenti che hanno concordato un orario giornaliero di 7h12m e scelgono di non fruire dei buoni pasto non sono tenuti ad effettuare tale interruzione.
  3. I dipendenti che lavorano per più di 7 ore e 30 minuti (pausa inclusa) e si fermano a consumare il pasto all’interno del comprensorio dell’Osservatorio non sono tenuti a bollare la pausa pranzo, che verrà detratta automaticamente dalla procedura automatizzata nella misura di 30 minuti.
  4. I dipendenti che consumano il pasto fuori dal comprensorio dell’Osservatorio e coloro che lavorano per meno di 7 ore e 30 minuti (pausa inclusa) ed intendono fruire del buono pasto sono sempre tenuti a registrare la pausa pranzo. Analogamente sono tenuti sempre a bollare la pausa pranzo coloro che, pur rimanendo all’interno del comprensorio dell’Osservatorio, intendono effettuare una pausa pranzo di durata superiore a 30 minuti.
  5. Nel caso in cui un Dipendente dimentichi di registrare l’interruzione può segnalarlo all’Ufficio Personale compilando il modulo previsto per le variazioni di orario, allegato al presente Regolamento (vedi allegato n. 1)

ART. 9 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA (vedi art. 49 CCNL, C.I. 2001 e N.S. 4/2001)

  1. Ogni Dipendente ha diritto a fruire di un buono pasto, sostitutivo del servizio di mensa, per ogni giornata lavorativa in cui abbia svolto un orario di servizio di almeno 6 ore e abbia documentata una pausa pranzo di almeno 30 minuti, all'interno della quale va consumato il pasto.
  2. Il diritto al buono pasto non matura durante i turni di disponibilità, nei giorni festivi e nei giorni di assenza dal servizio per qualsiasi motivo (malattia, ferie, missione, o altro motivo).
  3. Ogni Dipendente potrà ritirare i buoni pasto presso l’Ufficio Economato dell’Osservatorio. L’Ufficio Personale, Settore Assenze e Presenze, provvederà al controllo della corrispondenza tra il numero dei buoni pasto ritirati da ciascun Dipendente ed il numero dei giorni lavorativi in cui ha diritto di fruirne.

Per concludere, vi informiamo che i nostri comunicati non inviati per motivi tecnici gli troverete nella nostra pagina Internet. http://www.unifi.it/uil/fi_uni.htm

Con l'occasione vi inviamo i nostri migliori auguri di Buone Feste.

Firenze, 24.12.02

Aggiornato il 8/01/2003