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Gestione registri del docente

ULTIMO AGGIORNAMENTO
06.02.2020
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I registri della didattica sono documenti rilasciati sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 e costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si dividono in:

  • Registro dell'Insegnamento: deve essere compilato da coloro che detengono la titolarità di un insegnamento in corsi di laurea, di dottorato, nelle scuole di specializzazione. È necessario compilare un registro per ciascun insegnamento, anche quando questo si ripeta per più corsi di studio, ad eccezione dei corsi mutuati
  • Registro delle Attività Didattiche: è il registro delle ulteriori attività didattiche svolte rispetto alle ore didattiche frontali in corsi di laurea, di dottorato, nelle scuole di specializzazione. In questo registro sono annotate anche le ore di didattica frontale svolte nei Master, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale

A partire dall’a.a. 2017/2018 i registri dell’insegnamento e delle attività didattiche dei professori Ordinari e Associati e dei Ricercatori a tempo indeterminato e determinato devono essere redatti solo in formato elettronico.

Il Registro Consuntivo della didattica è generato in modo automatico dall’applicativo informatico sulla base dei dati inseriti nei registri dell’insegnamento e nel registro delle attività didattiche. E’ consultabile in qualsiasi momento da parte di ciascun docente, dal Direttore del Dipartimento e dal Presidente della Scuola.

Per i professori a contratto l’estensione del servizio di validazione ai registri è tuttora in fase di implementazione e, di conseguenza, tale personale potrà utilizzare il servizio online continuando a stampare, firmare e consegnare i registri ai soggetti validatori come in precedenza.

Ciascun docente dovrà compilare i registri della didattica per l’a.a. di riferimento attraverso il Servizio Online.

Il Regolamento Didattico di Ateneo, all’articolo 28 ”Registro delle lezioni” descrive:

  • Ciascun docente deve tenere per ogni insegnamento svolto in qualsiasi tipo di Corso di Studio compresi Master, Perfezionamenti, Specializzazione e Dottorati un registro nel quale annotare, giorno per giorno, l’argomento della lezione o esercitazione svolta, apponendovi la firma
  • Le modalità di conservazione del registro sono indicate e rese note dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, fermo restando che una copia del registro deve essere conservata presso la Scuola.”

Normativa di riferimento 

Con la Nota MIUR - DPFSR n. 145 del 22 gennaio 2019 – Impegno orario per didattica frontale dei professori a tempo definito, il Ministero ha specificato che l’impegno per l’attività didattica, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue e non meno di 250 per il rapporto a tempo definito, è comprensivo delle ore di didattica frontale.

  • R.D. 06/04/24 n. 674 art. 39
  • L. 26/01/62 n.16 art. 9
  • D.P.R. 11/07/80 n. 382 art. 32
  • L. 240/2010 art .n. 6
 
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06.02.2020
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