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ULTIMO AGGIORNAMENTO
19.09.2022
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La prima cosa da fare

La lavoratrice in gravidanza comunica, immediatamente,  il suo stato al Direttore del Dipartimento di afferenza e all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore . La comunicazione può essere effettuata via e-mail all’indirizzo: personaledocente(AT)unifi.it allegando copia di un documento di riconoscimento e del certificato medico attestante lo stato di gravidanza. Con la stessa modalità può essere effettuata ogni ulteriore comunicazione

Controlli prenatali

(art. 14 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

La lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione la lavoratrice è tenuta ad inoltrare comunicazione scritta al  Direttore del Dipartimento di afferenza e, successivamente, trasmettere la relativa attestazione riportante data e orario della visita prenatale effettuata. 

Alla lavoratrice che usufruisce di detti permessi spetta l’intera retribuzione.

Normativa di riferimento

  •  Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151  

Interdizione anticipata dal lavoro per maternità

(art. 17 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

L’interdizione anticipata dal lavoro, per uno o più periodi antecedenti l’inizio del congedo di maternità, può essere disposta dall’USL o dalla  Direzione territoriale del lavoro  competente, rispettivamente, nei seguenti casi:

  • per complicanze della gestazione (su domanda dell’interessata);
  • per condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino, salvo il caso in cui il Direttore del Dipartimento ritenga che esistano altre mansioni cui poterla adibire (su domanda dell’interessata o d’ufficio).

Complicanze della gestazione

La dipendente è tenuta a comunicare al Direttore del  Dipartimento di afferenza l’assenza dal servizio il primo giorno in cui questa si verifica e a presentare all’Azienda USL competente per territorio la richiesta di interdizione anticipata dal lavoro unitamente alla certificazione medica.

La stessa dovrà trasmettere all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, nel più breve tempo possibile, copia della ricevuta rilasciata dall’Azienda USL, oltre una copia del certificato medico e, successivamente,

provvederà a inviare copia del provvedimento emesso di collocamento in interdizione anticipata dal lavoro.

Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della madre e del bambino

La dipendente è obbligata a dare comunicazione del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, al Direttore del Dipartimento di afferenza.

 Il Direttore deve tempestivamente adottare le misure necessarie per evitare l’esposizione al rischio della dipendente, modificandone le condizioni o l’orario di lavoro; ove non sia possibile effettuare tali modifiche, per motivi organizzativi o produttivi, lo stesso deve provvedere ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Il Direttore provvede anche a far sottoporre la dipendente a visita medica da parte del Medico Competente.

Il Medico Competente, qualora ritenga che la dipendente non possa continuare a svolgere l’attività lavorativa, ne dà comunicazione all’Amministrazione che provvede ad informare la Direzione territoriale del lavoro competente, la quale può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo antecedente l’inizio del congedo di maternità.

Nel periodo di astensione anticipata spetta l’intera retribuzione, in quanto trattamento di maggior favore (v. comma 2 art. 1 D.Lgs. 151/2001) previsto dall’art. 41 del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957) ed il periodo è utile a tutti gli effetti.

Normativa di riferimento

  • Decreto Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957 n. 3 art. 41
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, art 17  

Congedo di maternità

(artt. 16 e succ. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

La lavoratrice madre ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi e precisamente:

  • 2 mesi prima della data presunta del parto e fino al giorno del parto, previa presentazione all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore del certificato medico attestante la data della visita e la data presunta del parto (v. anche Flessibilità del congedo di maternità);
  • 3 mesi dopo il parto, a decorrere dal giorno successivo alla data di nascita del bambino, comprovata dalla presentazione all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, entro 30 giorni dall’evento, di una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Se il parto avviene in anticipo i giorni non goduti si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto.

Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere anche parzialmente il congedo successivo al parto e riprendere l'attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio, solo se le condizioni di salute della madre sono compatibili con la ripresa dell'attività lavorativa e accertate da attestazione medica.

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità post-parto per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice in caso di:

  • morte o di grave infermità della madre;
  • abbandono da parte della madre e/o di affidamento esclusivo del bambino al padre;

per avvalersi del diritto il padre lavoratore dovrà presentare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore una richiesta corredata da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nel periodo di congedo di maternità spetta l’intera retribuzione, in quanto trattamento di maggior favore (v. comma 2 art. 1 D.Lgs. 151/2001) previsto dall’art. 41 del T.U. (D.P.R. 3/1957) ed il periodo è utile a tutti gli effetti.

Il congedo di maternità di 3 mesi spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180° giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti.

Estensione del congedo di maternità post partum dal 4° al 7 mese

L’art  6 comma 1, e l’art 17 comma 2 del D.Lgs 151/2001, prevedono  l’estensione del congedo post parto dal 4° fino ai 7° mese di età del figlio , nel caso di condizioni di  lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino,  e in caso di impossibilità per le lavoratrici di essere adibire ad altre mansioni. Il provvedimento è disposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente e si estende anche al caso di adozioni o affidamenti.

Congedo di paternità

Congedo di paternità obbligatorio riconosciuto a tutti i padri (art 27 bis del D. Lgs 151/2001)

Al padre lavoratore dai due mesi antecedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi è riconosciuto un periodo di 10 giorni lavorativi di astensione dal lavoro, non frazionabile ad ore, fruibile anche in via non continuativa. Il permesso è riconosciuto entro lo stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo il periodo di congedo spettante al padre è elevato a 20 giorni lavorativi.

Tale congedo può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice ed è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario entro i 5 mesi dall’entrata in famiglia del figlio o dall’entrata in Italia se si tratta di adozione internazionale.

Iter procedurale

I dipendenti per fruire del congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D. Lgs 151/2001 dovranno presentare richiesta di congedo al Dirigente dell’Area Risorse Umane, compilando l’apposito modulo da inviare alla mail personaledocente(AT)unifi.it, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita sulla base della data presunta del parto.

Trattamento economico

Intera retribuzione.

Tale periodo è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie.


In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo

In caso di adozione o di affidamento preadottivo, i genitori possono fruire del congedo di maternità per cinque mesi ed avvalersene alternativamente, fino al raggiungimento del tetto massimo di cinque mesi totali. In caso di affidamento non preadottivo di minori, i genitori possono fruire di un periodo massimo di tre mesi entro cinque mesi dall’affidamento. Il congedo di paternità può essere fruito dal padre adottivo o affidatario in caso di rinuncia della madre adottiva lavoratrice autonoma o subordinata, oltre che in caso di affidamento esclusivo al padre, in caso di morte, grave infermità o abbandono della stessa madre.

Anche al padre adottivo spetta il congedo di paternità di cui all’art. 27 bis del D. Lgs. 151/2001 anche in aggiunta al congedo di paternità in caso di rinuncia della madre adottiva o negli altri casi previsti dall’art. 28 del D. Lgs. 151/2001.

I genitori possono usufruire del congedo di maternità in caso di:

  • adozione (o affidamento preadottivo) nazionale: il congedo deve essere fruito nei primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
  • adozione (o affidamento preadottivo) internazionale: il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Il lavoratore che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito;
  • affidamento non preadottivo di minore: il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Il genitore adottivo o affidatario deve presentare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore apposita richiesta nella quale viene specificato se il minore è adottato o è in affidamento preadottivo o non preadottivo, e se è di nazionalità straniera.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  • per le adozioni nazionali: copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva o affìdataria;
  • per le adozioni internazionali: copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero attestante la data di ingresso in Italia del minore.

Contribuzione figurativa

I periodi di congedo per maternità e paternità usufruiti al di fuori del rapporto di lavoro possono essere valutati ai fini pensionistici su domanda degli interessati in possesso di almeno cinque anni di contribuzione versata. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito dell'INPS.

Normativa di riferimento

  • Decreto Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957 n. 3 art. 41
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 artt. 1, 6, 16, 17, 26, 31
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 452
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, art. 2
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105

Flessibilità del congedo di maternità

(art. 20 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Ferma restando la durata complessiva del congedo, la lavoratrice può astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e, conseguentemente, nei quattro mesi successivi al parto; la legge di bilancio per il 2019 (comma 485 della legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha introdotto, la facoltà per le madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.

A tali fini la lavoratrice dovrà presentare apposita richiesta (modulistica) all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, unitamente alla certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato dove deve essere indicato che il posticipo del congedo pre-parto non arreca danno alla gestante e al nascituro.

La richiesta dovrà pervenire almeno 20 giorni prima dell’inizio del congedo pre-parto tradizionale, e cioè 2 mesi e mezzo prima della data presunta del parto, in modo che l’Ufficio, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, possa disporre l’accertamento del medico competente dell’Amministrazione e, in caso di parere negativo, procedere al collocamento in congedo pre-parto della lavoratrice dai 2 mesi prima della data presunta.

Il periodo di posticipo del congedo pre-parto può essere ridotto su istanza dell’interessata, o per fatti sopravvenuti, quali l’insorgere di una malattia o di una complicazione della gravidanza; in questi casi il periodo di congedo dopo il parto sarà prolungato del solo periodo lavorato in più rispetto ai due mesi precedenti la data presunta del parto. Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono comunque dalla data presunta del parto.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 20  
  • Legge 30 dicembre 2018 n. 145 comma 485

Nascita

La dipendente è tenuta a comunicare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore, entro 30 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

All’indirizzo http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2858.html il dipendente potrà trovare le informazioni e la modulistica relative al beneficio delle detrazioni fiscali e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 21

Riposi giornalieri

(artt. 39 e successivi D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Durante il primo anno di vita del bambino alla madre lavoratrice spettano, previa domanda da presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza, 2 ore di riposo giornaliere se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore, ovvero 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore. Il diritto a tali riposi è esteso al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

  • quando i figli siano affidati al solo padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • quando la madre non sia lavoratrice dipendente;
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

E’ riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista ecc. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 15 del 12.05.09 ha riconosciuto il diritto del padre lavoratore ad usufruire, durante il primo anno di vita del bambino, dei congedi di cui all’art. 40 del Decreto Legislativo 26.03.01 n. 151 (riposi giornalieri), anche nei casi in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro casalingo, purché “sia impegnata in attività che necessariamente possano distoglierla dalla cura del neonato” quali, ad esempio, accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili, come precisato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare Circolare n. 112 del 15 ottobre 2009. Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino.

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo del congedo di maternità o parentale.

In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. In tale ipotesi il padre può fruire delle suddette ore anche durante i periodi di congedo di maternità e congedo parentale della madre.

In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo il diritto ai riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Normativa di riferimento

  • Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151, artt. 39-46
  • Circolare n. 15 del 12.05.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
  • Circolare n. 112 del 15.10.2009 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Congedo parentale

(art. 32 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Il congedo parentale spetta per ogni figlio nei suoi primi dodici anni di vita e può essere usufruito, anche contemporaneamente, da entrambi i genitori, per un periodo complessivo di 10 mesi. Il periodo complessivo è elevato a 11 mesi, qualora il padre usufruisca di un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Nell’ambito del predetto limite (10 o 11 mesi) il diritto compete:

  • alla madre, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
  • al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 mesi, qualora eserciti il diritto all’astensione per almeno 3 mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. La condizione di genitore “solo” si verifica: nel caso di morte dell’altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare.

Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti casi:

  • durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre;
  • nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;
  • durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri previsti dall’art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Il congedo parentale può essere utilizzato frazionatamente, anche a singoli giorni. Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà essere data comunicazione al Dipartimento di afferenza e prodotta idonea certificazione medica all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore. Per usufruire del congedo occorre presentare domanda (modulistica), con un preavviso non inferiore ai 5 giorni, da inviare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Durante il predetto periodo si applica il trattamento economico  previsto per il congedo straordinario in quanto norma più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3.

Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso anno solare e fino al dodicesimo anno di età del bambino a ciascun genitore spetta una retribuzione ridotta al 30% per la durata di tre mesi non trasferibili. Per i successivi 3 mesi di congedo, all’interno dei limiti sopra descritti, ai  genitori spetta, in alternativa tra loro, un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Nel caso che ci sia un solo genitore allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi;

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

 

In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo

I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire del congedo parentale entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità), ai genitori adottivi o affidatari spetta il diritto di astenersi dal lavoro per periodi continuativi o frazionati non superiori complessivamente a 10 mesi, elevabili a 11 qualora il padre adottivo eserciti il diritto di fruire del congedo parentale per un periodo anche frazionato superiore a tre mesi.

Il genitore adottivo o affidatario che non usufruisce del congedo obbligatorio dei tre mesi dall’ingresso in famiglia, può usufruire nello stesso periodo di congedo parentale.

Durata e fruizione

Entro il limite complessivo, il diritto al congedo compete:

  • alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;
  • al padre, dall’ingresso in famiglia del figlio o trascorso il congedo di paternità qualora la madre vi abbia rinunciato, per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;
  • qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore agli undici mesi, utilizzabili comunque entro il dodicesimo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente.

Il congedo parentale può essere utilizzato frazionatamente, anche a singoli giorni. Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà essere data comunicazione al Dipartimento di afferenza e prodotta idonea certificazione medica all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore. Per usufruire del congedo occorre presentare domanda (modulistica), con un preavviso non inferiore ai 5 giorni, da inviare all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Durante il predetto periodo si applica il trattamento economico previsto per il congedo straordinario in quanto norma più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare non è stato utilizzato il congedo straordinario, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3.

Per il periodo successivo al 45° giorno di congedo parentale nello stesso anno solare e fino al dodicesimo anno di età del bambino a ciascun genitore spetta una retribuzione ridotta al 30% per la durata di tre mesi non trasferibili. Per i successivi 3 mesi di congedo, all’interno dei limiti sopra descritti,  ai  genitori spetta, in alternativa tra loro, un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Nel caso che ci sia un solo genitore allo stesso spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.

Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie e tredicesima mensilità, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.

 

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Decreto Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 32 – 38
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71
  • Decreto Legge 1 luglio 2009, n.78
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80, artt. 7,8, 9 e 10
  • Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105

Malattia del figlio

(art. 47 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)

Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno diritto ad assentarsi, non contemporaneamente, durante la malattia dello stesso:

  • fino al terzo anno di vita del bambino, per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto norma più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti.
  • dopo i tre anni e fino agli otto anni del bambino, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Per fruire dei predetti congedi il dipendente dovrà produrre all’Ufficio Personale Docente e Ricercatore apposita domanda documentata dalla certificazione medica che attesti lo stato di malattia del figlio. I periodi senza retribuzione vengono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

In caso di adozione (o di affidamento preadottivo) e affidamento non preadottivo

Per le malattie di figli di genitori adottivi o affidatari:

  • per figli di età non superiore a 6 anni - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio. Si applica il trattamento economico del congedo straordinario in quanto più favorevole al dipendente. Pertanto, se nell’anno solare il congedo straordinario non è stato usufruito, al dipendente spettano 45 giorni con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3. Gli ulteriori periodi non sono retribuiti;
  • per i figli di età compresa fra 6 e 8 anni – hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ciascuno. Ai fini stipendiali si considerano congedo straordinario e quindi retribuiti a stipendio intero ad esclusione del primo giorno in cui viene fatta la riduzione di 1/3;
  • per adozioni effettuate dal 6° al 12° anno di età - hanno diritto ad usufruirne entrambi i genitori, non contemporaneamente, nel limite di 5 giorni lavorativi l’anno per ogni figlio entro i 3 anni successivi dalla data d’ingresso in famiglia. La retribuzione è quella relativa al congedo straordinario.

Modulistica

Normativa di riferimento

  • Decreto Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 art. 37 e 40  
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 47-52

Sospensione e proroga contratti  ricercatori a tempo determinato

(art 1 comma 635 L. 27 dicembre 2017 n. 205)

Con la legge 205/2017 è stato introdotta la sospensione e la conseguente  proroga del contratto per i ricercatori  a tempo determinato per il periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Normativa di riferimento

  • Legge di Bilancio 2018, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art 1 comma 635 
  • Legge 30 dicembre 2010, n. 240 art .24 come modificato dalla legge 205/2017