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Attività incompatibili

ULTIMO AGGIORNAMENTO
03.11.2010
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Ai docenti e ricercatori (indipendentemente dal regime d’impegno scelto) e ai ricercatori a contratto, è vietato:

  • l’esercizio del commercio e dell’industria,
  • lo svolgimento di attività di consulenza o collaborazione all’attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti che  prestino servizi a pagamento agli studenti;
  • lo svolgimento, anche indiretto, di attività in concorrenza o in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell’università.

Ai docenti e ricercatori in regime di tempo pieno, nonché ai ricercatori a contratto, non è consentito lo svolgimento di attività non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio ed aventi il carattere della abitualità, sistematicità, continuità e professionalità; ne discende che detto personale non può essere titolare di partita IVA (Circolare 81688 del 25.11.2009). Un caso particolare è rappresentato dai docenti e ricercatori a tempo pieno che svolgono attività assistenziale, per i quali l’art. 5 del D.Lgs 21/12/1999, n. 517 prevede la possibilità di optare per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria  (approfondimenti), fermo restando il divieto di essere titolari di partita IVA.
In particolare, ai docenti e ricercatori in regime di tempo pieno, nonché ai ricercatori a contratto è vietato:

  1. lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, con soggetti pubblici e privati;
  2. l’esercizio di attività commerciale sotto qualsiasi forma d’impresa, anche familiare;
  3. l’esercizio di attività artigianale ed industriale sotto qualsiasi forma;
  4. l’esercizio dell’attività di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto;
  5. lo svolgimento delle prestazioni edilizie di cui all’articolo 90, decreto legislativo, 12 aprile 2006, n. 163;
  6. l’assunzione di cariche con responsabilità gestorie in società costituite a fine di lucro, tranne gli spin-off accademici.
 
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03.11.2010
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