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Procedura di autorizzazione (art. 6)

ULTIMO AGGIORNAMENTO
03.11.2010
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La richiesta di autorizzazione è presentata al Rettore, anche per posta elettronica all’indirizzo incarichi@unifi.it,e contemporaneamente al Preside e deve contenere i seguenti elementi:

  1. il soggetto che intende conferire l’incarico (denominazione, partita Iva/codice fiscale, natura pubblica o privata) – allegare una copia della richiesta del committente;
  2. l’oggetto dell’incarico in rapporto alla qualità di esperto nel campo disciplinare proprio dell’interessato- allegare ogni documentazione ritenuta utile;
  3. le modalità di svolgimento dell’incarico con riguardo alla precisa indicazione di giorno/mese/anno di inizio e fine incarico, al luogo, alla durata, all’impegno effettivamente richiesto;
  4. il carattere occasionale o continuativo e l’intensità dell’incarico;
  5. il compenso lordo previsto o presunto.

L’autorizzazione ad esercitare l’attività extra-impiego deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. Essa deve di norma pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività. Rimane fermo che l’attività non può in nessun modo avere inizio senza il rilascio della preventiva autorizzazione.

La richiesta di autorizzazione deve essere altresì presentata al momento dell’assunzione e in caso di trasferimento da altro ateneo per gli incarichi in corso, nonché qualora il soggetto transiti dal regime di impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, al fine del completamento degli incarichi precedentemente affidati, purché compatibili con il nuovo regime.

L’apposizione del visto del Direttore del Dipartimento sulla richiesta dell’interessato semplifica la procedura, consentendo di eliminare la richiesta di parere da parte del  Preside.

Il Preside (sentito il Direttore del Dipartimento in caso di domanda non vistata) entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trasmette al Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, verificata la compatibilità dell’incarico con i doveri istituzionali.

Il Rettore emana il provvedimento di accoglimento o diniego dell’autorizzazione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento del parere del Preside. Il Rettore prescinde dall’acquisizione del citato parere decorso inutilmente il termine di 15 giorni.
In caso di diniego il provvedimento, debitamente motivato, è comunicato all’interessato e, per conoscenza, al conferente l’incarico.

Al fine di valutare la natura e i contenuti dell’incarico e di accertare la sussistenza di eventuali incompatibilità, il Preside e il Rettore, per quanto di propria competenza, possono chiedere ulteriori elementi di conoscenza all’interessato, al soggetto conferente l’incarico, al Preside, al Direttore del Dipartimento presso il quale il docente presta servizio, ai competenti ordini e collegi professionali o ad altri soggetti pubblici e privati.

Sulle richieste di autorizzazione presentate dai Presidi decide il Rettore. Sulle richieste di autorizzazione presentate dal Rettore decide il Preside della Facoltà di afferenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l’autorizzazione si intende accordata per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

In caso d’urgenza, da motivare debitamente, il Rettore può procedere all’emanazione del provvedimento, acquisendo il parere del Preside anche per le vie brevi. In questo caso si può prescindere dal parere del Direttore del Dipartimento.

 
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