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Permesso per lutto

ULTIMO AGGIORNAMENTO
21.01.2021
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Il dipendente ha diritto, nella misura massima di 3 giorni per evento, ad un permesso retribuito nell’ipotesi di decesso: 

  • del coniuge, anche legalmente separato;
  • di un parente entro il secondo grado -genitori, figli naturali o adottati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti (figli di figli);
  • di affine di primo grado - suoceri, generi e nuore;
  • del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. 
I giorni di permesso per lutto devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Il permesso per lutto è computato come congedo straordinario, di cui agli artt. 37 e 40 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 modificati dall’art. 3, commi 37 e 39 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
I giorni di permesso si sommano ai fini del computo dei 45 giorni nell’anno solare previsti per il congedo straordinario.
Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

Iter procedurale 

Il dipendente può inoltrare la richiesta indirizzata al Direttore Generale utilizzando l’apposito modulo (rtf - pdf), anche via e-mail a: personaledocente(AT)unifi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento.

Trattamento economico

Intera retribuzione. 

Normativa di riferimento

 
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