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Faq e giurisprudenza sul controllo della Corte dei Conti

ULTIMO AGGIORNAMENTO
31.05.2011
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1. Quali sono le tipologie di controllo effettuate dalla Corte dei Conti?

La Corte dei Conti in base all’art. 100 della Costituzione svolge: - un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo; - un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato; - un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; Accanto a dette funzioni ve ne sono altre introdotte da leggi ordinarie che trovano il loro fondamento costituzionale nei principi del buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Costituzione) l’equilibrio di bilancio (art. 81 Costituzione) ed il coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Costituzione). In particolare, la legge n. 20 del 14.01.1994 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con riferimento al controllo preventivo di legittimità ed introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione di bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria.
In sintesi fra i controlli svolti dalla Corte dei Conti possono distinguersi tre principali tipologie: - il controllo preventivo di legittimità su atti; - il controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche; - il controllo economico/finanziario con funzione referente.

2. A cosa serve il controllo preventivo di legittimità?

Nelle relazioni tra enti ed organi amministrativi può essere necessario un riesame di un singolo atto amministrativo o dell’attività amministrativa nel suo complesso da parte della Corte dei Conti. Il controllo preventivo di legittimità serve ad assicurare che un atto o un’attività amministrativa siano conformi alla legge.

3. Quali atti dell’Università sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità?

L’art. 17, comma 30, della legge n. 102 del 3.08.2009, di conversione del D.L. n. 78/2009 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” ha modificato l’art. 3 comma 1 della legge n. 20 del 14.01.1994 aggiungendo all’elenco dei provvedimenti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti le seguenti fattispecie:
- alla lettera f bis): atti e contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/2001 (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa);
- alla lettera f ter): gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 266 del 23.12.2005 (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione).

4. Quali sono gli atti da non trasmettere alla Corte dei Conti ai fini del controllo preventivo di legittimità?

In applicazione della Circolare di Ateneo n. 9 del 17.03.2010 e sulla base di quanto previsto dal vigente art. 3 della legge n. 20/1994 non devono essere trasmessi alla Corte dei Conti i seguenti atti:
a) esternalizzazione di servizi, necessari per raggiungere gli scopi istituzionali dell’amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio, ricerca;
b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione,
d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di disposizioni normative speciali;
e) gli incarichi di docenza; tra questi possono essere ricompresi gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, oltre ai contratti per corsi di formazione del personale e quelli per seminari e conferenze in quanto riconducibili ad attività formative;
f) gli assegni di ricerca di cui all’art. 51, comma 6, legge n. 449/1997 possono ritenersi esclusi, in quanto fattispecie in sé compiutamente disciplinata da apposita normativa.
Di contro si ritiene di dover sottoporre al controllo in questione i contratti stipulati per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca.

5. Come deve essere la documentazione da trasmettere alla Corte dei Conti ai fini del controllo preventivo di legittimità?

In applicazione della Circolare di Ateneo n. 27 del 13.07.2010 e tenuto conto delle precisazioni inviate dalle Corte dei Conti nel caso di affidamento di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Responsabile della struttura e/o il Dirigente deve assicurarsi che la relativa procedura comprenda la seguente documentazione da trasmettersi – in copia conforme all’originale – alla Corte dei Conti ai fini del controllo preventivo di legittimità:
- atto di conferimento dell’incarico;
- bando della procedura comparativa e verbale della commissione;
- curriculum del collaboratore;
- provvedimento di approvazione degli atti della procedura comparativa;
- contratto sottoscritto e vistato in ciascuna pagina dai contraenti da trasmettere in duplice copia (originale e copia conforme);
- attestazione della disponibilità finanziaria vistata in ogni pagina e sottoscritta dal soggetto competente;
- assunzione dell’impegno di spesa vistato in ogni pagina e sottoscritto dal soggetto competente.

6. A quale Sezione della Corte dei Conti devono essere inviati gli atti di cui ai punti precedenti?

In applicazione della Circolare di Ateneo n. 8 del 19.05.2011 la documentazione necessaria al fine del controllo preventivo di legittimità deve essere trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Corte dei Conti – Ufficio di controllo sui Ministeri delle Infrastrutture ed assetto del territorio
Piazzale di Porta Pia n. 1 – 00198 – Roma (recapito telefonico: 0644125238).

7. Da quando divengono efficaci gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità?

Gli atti di cui all’art. 3, comma 1, lett. f-bis e f-ter) soggetti al controllo preventivo di legittimità divengono efficaci qualora la Corte dei Conti si pronunci positivamente mediante atto espresso e, comunque, decorsi sessanta giorni dal loro ricevimento presso l’Ufficio di controllo della Corte dei Conti. Sono eventualmente fatti salvi i casi di sospensione dei termini per eventuali richieste di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ed il rispetto degli obblighi di pubblicità. Pertanto è precluso dare esecuzione ai predetti atti prima che questi divengano efficaci.

8. Quali sono gli adempimenti in caso di rilievi da parte dell’Ufficio di controllo della Corte dei Conti?

Qualora giunga una comunicazione di rilievo da parte della Corte dei Conti in ordine alla documentazione precedentemente trasmessa la struttura interessata è tenuta ad adempiere alle richieste dell’organo di controllo nei termini stabiliti dallo stesso.

9. Quale è l’indirizzo web della Corte dei Conti?

L’indirizzo web della Corte dei Conti è www.corteconti.it

Giurisprudenza

Corte dei Conti Sez. Centrale - Delibera n. SCCLEG/2/2012/PREV del 19.01.2012 (pdf)
Corte dei Conti Sez. Riunite - Delibera n. 41/CONTR/11 del 29.07.2011 (pdf)
Corte Costituzionale n. 172 del 10-13.05.2010 (pdf)
Corte dei Conti SS.UU. - Controllo – Delibera n. 13/CONTR/10 del 26.04.2010 (pdf)
Corte dei Conti Sez. Centrale - Controllo – Delibera n. 12/10/P del 27.05.2010 (pdf)
Corte dei Conti Sez. Centrale – Controllo n. 24/2009/P del 28.12.2009 (pdf)

 
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